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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35831/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva assistito un imputato come difensore d'ufficio in un processo penale, ha ottenuto dal tribunale una liquidazione solo parziale del compenso richiesto, a seguito di opposizione proposta contro il decreto di liquidazione. Il tribunale ha riconosciuto le competenze per il procedimento di accertamento del compenso, ma ha posto le spese del giudizio di opposizione a carico dell'opponente, ritenendo sussistente un contrasto giurisprudenziale sulla liquidabilità delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un vero contrasto giurisprudenziale attuale e che quindi mancasse la grave ed eccezionale ragione per compensare le spese; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132 c.p.c., lamentando motivazione apparente e incomprensibile sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la compensazione delle spese è consentita, in assenza di reciproca soccombenza, solo nei casi tipici previsti dalla legge o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze e assoluta incertezza equiparabili. Ha precisato che la verifica di tali presupposti è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Nel caso concreto ha giudicato non apparente né illogica la motivazione del tribunale, a fronte del contrasto interpretativo richiamato dallo stesso ricorrente, e ha rilevato che la censura non investiva utilmente un omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato, ma è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato come norma del rito per l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento sommario utilizzato per l'opposizione

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come norma sull'opposizione ai decreti di pagamento/liquidazione

  • art. 91, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, solo in ipotesi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale parametro della compensazione delle spese

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    indicato come limite del sindacato di legittimità sull'accertamento in fatto dei presupposti della compensazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di nullità della motivazione

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre elementi per mutarla

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

  • d.l. n. 132 del 2014

    menzionato per la formulazione applicabile dell'art. 91, comma 2, c.p.c.

  • L. n. 162 del 2014

    legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • L. n. 228 del 2012

    richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, quando non vi sia reciproca soccombenza, richiede la presenza di una delle ipotesi tipiche previste dalla legge o di ragioni gravi ed eccezionali analoghe, tra cui l'assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze che determinino assoluta incertezza.
  • L'apprezzamento sulla sussistenza delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c..
  • La motivazione sulla compensazione delle spese non è apparente se il giudice richiama un effettivo contrasto interpretativo, anche quando la parte sostenga che uno degli orientamenti sia isolato o superato; in tale ipotesi, la censura deve confrontarsi specificamente con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non fornisce argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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