Sentenza del 04/06/2020 n. 10570 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza della CTR Puglia n. 287/25/11, che aveva riconosciuto alla F. s.r.l. il diritto al rimborso di 240.000 euro di IVA per il primo trimestre 2005, oltre interessi. L’Agenzia sosteneva che l’obbligo di rimborso potesse essersi già estinto: la medesima eccedenza sarebbe stata riportata nella dichiarazione IVA annuale e utilizzata dalla società, tra il 2006 e il 2010, in detrazione o compensazione. Deduceva quindi la violazione dell’art. 70, commi 2 e 7, del d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice dell’ottemperanza non aveva verificato tale circostanza né acquisito la documentazione necessaria. La contribuente eccepiva l’inammissibilità del motivo, ritenendolo estraneo ai limiti del ricorso per cassazione contro le decisioni sull’ottemperanza.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità della contribuente: il motivo riguardava proprio le regole del procedimento di ottemperanza. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia, rilevando che il giudice dell’ottemperanza deve precisare la portata effettiva del giudicato e può verificare, se la questione è stata eccepita e non è già stata decisa, se il contribuente abbia già recuperato la stessa eccedenza IVA tramite detrazione o compensazione. Tale recupero, essendo alternativo al rimborso, potrebbe avere già estinto l’obbligo e rendere improponibile l’ottemperanza. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, perché esamini l’eccezione dell’Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso che l’eccedenza sia stata effettivamente utilizzata né ha negato definitivamente il rimborso: la questione è rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 70, commi 2 e 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Da tanto discende il potere-dovere del giudice tributario dell'ottemperanza di accertare, acquisendo la documentazione necessaria (comma 7 dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992), la sussistenza (o no) di tale circostanza di fatto - beninteso, ove eccepita - integrando essa una causa di improponibilità dell'azione di ottemperanza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 70, la dove stabilisce che «il ricorso è proponibile [...] fino a quando l'obbligo non sia estinto».
Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può e deve accertare, acquisendo la documentazione necessaria, se l’obbligo risultante dalla sentenza sia già stato estinto. Se è stata eccepita l’avvenuta utilizzazione della stessa eccedenza IVA, la verifica rientra nei poteri del giudice e può comportare l’improponibilità dell’ottemperanza.
Art. 30, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Infatti, posto che, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, il rimborso (nei casi, di cui al terzo e quarto comma, in cui è consentito chiederlo) e il riporto in detrazione (a norma del secondo comma) o in compensazione (a norma dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) costituiscono modalità alternative di esercizio del «medesimo diritto» al "recupero" dell'eccedenza di IVA detraibile (Cass., 30/09/2011, n. 20040, 23/12/2014, n. 27292), è evidente che il riporto in detrazione o in compensazione della stessa eccedenza già chiesta a rimborso comporterebbe una duplicazione del "recupero" di essa.
Il rimborso e il riporto dell’eccedenza IVA in detrazione o in compensazione sono modalità alternative di recupero del medesimo credito. L’utilizzo della stessa eccedenza già chiesta a rimborso può quindi escludere un ulteriore pagamento, perché comporterebbe una duplicazione del recupero.
Art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Infatti, posto che, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, il rimborso (nei casi, di cui al terzo e quarto comma, in cui è consentito chiederlo) e il riporto in detrazione (a norma del secondo comma) o in compensazione (a norma dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) costituiscono modalità alternative di esercizio del «medesimo diritto» al "recupero" dell'eccedenza di IVA detraibile (Cass., 30/09/2011, n. 20040, 23/12/2014, n. 27292), è evidente che il riporto in detrazione o in compensazione della stessa eccedenza già chiesta a rimborso comporterebbe una duplicazione del "recupero" di essa.
La compensazione disciplinata dall’art. 17 è, insieme al rimborso e alla detrazione IVA, una modalità alternativa di recupero dell’eccedenza. Se il contribuente ha già impiegato per questa via la stessa somma, il giudice dell’ottemperanza deve considerare tale circostanza nel verificare se resti un obbligo di rimborso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo il comando del giudicato, ma non consente di attribuire diritti ulteriori né di riaprire questioni di merito già definite.
- Il giudice dell’ottemperanza può interpretare e delimitare il contenuto concreto della sentenza da eseguire e svolgere gli accertamenti necessari a stabilire se l’obbligo sia ancora dovuto.
- Se l’Amministrazione eccepisce che il contribuente ha già recuperato la stessa eccedenza IVA riconosciuta in sentenza, il giudice deve verificare tale circostanza, purché non sia già stata accertata nel giudizio concluso con il giudicato.
- Rimborso, detrazione e compensazione dell’eccedenza IVA sono modalità alternative di recupero: l’effettivo utilizzo della stessa eccedenza può estinguere l’obbligo di rimborso e impedire un doppio recupero.
- La decisione non accerta che il credito fosse già stato recuperato: annulla la pronuncia di ottemperanza perché la verifica omessa dovrà essere compiuta dal giudice di rinvio.
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