Cassazione Civile, Ordinanza n. 25257/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione, da parte di una professionista che esercitava l'attività di medico odontoiatra, di un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva definito il giudizio, mentre la contribuente ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e il pagamento della rata unica, senza che entro il 31 dicembre 2020 fosse stata presentata istanza di trattazione né risultasse un diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia era stata definita mediante la procedura di definizione agevolata e che, non essendo intervenuta nei termini alcuna richiesta di trattazione né un diniego impugnato, il processo si era estinto per decorso del termine previsto dalla disciplina speciale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate, e ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
richiamato come base della definizione agevolata alla quale la contribuente ha aderito, con pagamento in unica rata.
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018
richiamati per la disciplina della definizione agevolata della controversia tributaria.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e l'assenza di diniego impugnato hanno determinato l'estinzione del processo.
è richiamata la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza.
menzionato con riferimento alla memoria depositata dalla contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per escludere la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui l'ulteriore importo sarebbe pari, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata speciale e il contribuente dimostra l'adesione con il pagamento dovuto, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere se non intervengono i presupposti contrari previsti dalla disciplina.
- La mancata presentazione, entro il termine stabilito, dell'istanza di trattazione e l'assenza di un diniego della definizione agevolata impugnato comportano l'estinzione del processo.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo il criterio dell'anticipazione e può essere escluso l'ulteriore contributo unificato ove manchino i presupposti processuali previsti dalla legge.
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