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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25257/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione, da parte di una professionista che esercitava l'attività di medico odontoiatra, di un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva definito il giudizio, mentre la contribuente ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e il pagamento della rata unica, senza che entro il 31 dicembre 2020 fosse stata presentata istanza di trattazione né risultasse un diniego della definizione.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia era stata definita mediante la procedura di definizione agevolata e che, non essendo intervenuta nei termini alcuna richiesta di trattazione né un diniego impugnato, il processo si era estinto per decorso del termine previsto dalla disciplina speciale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate, e ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata speciale e il contribuente dimostra l'adesione con il pagamento dovuto, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere se non intervengono i presupposti contrari previsti dalla disciplina.
  • La mancata presentazione, entro il termine stabilito, dell'istanza di trattazione e l'assenza di un diniego della definizione agevolata impugnato comportano l'estinzione del processo.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo il criterio dell'anticipazione e può essere escluso l'ulteriore contributo unificato ove manchino i presupposti processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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