Cassazione Penale, Ordinanza n. 22787/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per detenzione illecita di cocaina ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso contestava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, deducendo vizio di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione esterna con una precedente sentenza, in particolare l'aumento di anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa riferito alla sentenza n. 823/2006. La doglianza sosteneva, in sostanza, che l'aumento fosse eccessivo o non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati perché meramente riproduttivi delle questioni già dedotte in appello e già esaminate e disattese con motivazione congrua, coerente e non illogica. Quanto alla pena, ha ritenuto sufficiente la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato la congruità dell'aumento rispetto alla quantità di cocaina (grammi 187,415) e ai gravi precedenti, anche specifici, dell'imputato. Conseguentemente, applicando l'art. 616 c.p.p. e non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica il comma, ma la fattispecie riguarda detenzione illecita di cocaina.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
il ricorso è inammissibile quando il motivo è aspecifico, perché ripropone questioni già trattate e disattese senza reale correlazione con la motivazione impugnata.
la graduazione della pena deve essere motivata valorizzando i criteri di gravità del reato e personalità del reo; la motivazione può essere sintetica se consente di comprendere il percorso valutativo del giudice.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già dedotte in appello e già motivate come infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata.
- In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice di merito assolve l'obbligo motivazionale anche con una motivazione sintetica, purché renda percepibili i criteri seguiti e richiami elementi decisivi come gravità del fatto, quantità della sostanza, precedenti penali e personalità dell'imputato.
- La valutazione della congruità dell'aumento di pena per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una confutazione analitica di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione globale e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali si accompagna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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