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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33094/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento di un rimborso IVA per l'anno 2013. Dopo la richiesta di esecuzione del rimborso, l'Amministrazione aveva disposto, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, una compensazione tra il credito da rimborsare e carichi pendenti definitivi della società, richiamando l'art. 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997. La contribuente aveva quindi proposto ricorso in ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per ottenere l'esecuzione del rimborso. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo non opponibile la compensazione in sede di ottemperanza e aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR escluso la possibilità di accertare l'esistenza di un controcredito dell'Amministrazione rilevante ai fini compensativi nel giudizio di ottemperanza; 2) violazione degli artt. 1241 e ss. c.c., dell'art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere valorizzato la legittimità della compensazione; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 295 c.p.c., per non avere disposto la sospensione del giudizio in attesa dell'accertamento di legittimità del provvedimento di compensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che la CTR aveva erroneamente ritenuto inopponibile la compensazione in sede di ottemperanza senza verificare se, prima dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione avesse già soddisfatto il credito del contribuente mediante un valido meccanismo compensativo. Poiché la compensazione era stata disposta anteriormente al ricorso per ottemperanza, il giudice avrebbe dovuto stabilire se essa integrasse effettivamente un pagamento idoneo a neutralizzare il presupposto dell'ottemperanza, oppure se, per specifiche ragioni, non potesse essere qualificata come tale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può escludere in astratto ogni accertamento sul controcredito dell'Amministrazione; deve verificare se la pretesa del contribuente sia già stata soddisfatta prima del ricorso, anche mediante compensazione, quando ciò incida sul presupposto stesso dell'ottemperanza.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato come base della compensazione tra crediti reciproci, la cui operatività è stata invocata dall'Amministrazione.

  • art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato quale fondamento del provvedimento amministrativo di compensazione tra il rimborso IVA e i carichi pendenti definitivi.

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per sostenere che il giudizio di ottemperanza avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione della questione sulla legittimità della compensazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Parametro di legittimità dedotto per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Parametro di legittimità dedotto per il motivo di nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare se il credito azionato sia effettivamente ancora insoddisfatto; se l'Amministrazione ha già eseguito il pagamento, anche mediante compensazione, manca il presupposto per ordinare l'ulteriore esecuzione della sentenza.
  • La compensazione disposta prima della proposizione del ricorso per ottemperanza non è automaticamente irrilevante: il giudice deve accertare se essa produca un effetto satisfattivo equivalente al pagamento o se, per ragioni specifiche, non possa essere considerata idonea a estinguere il credito.
  • La compensazione del credito del contribuente con controcrediti dell'Amministrazione può essere presa in considerazione nel giudizio di ottemperanza solo quando non richieda ulteriori accertamenti complessi e quando il controcredito sia già definito o non contestato nei suoi elementi essenziali.
  • Se il ricorso per ottemperanza rischia di duplicare un credito già soddisfatto dall'Amministrazione, il giudice deve arrestare l'esecuzione forzata della sentenza e verificare preliminarmente l'effettiva esistenza del pagamento o dell'estinzione del credito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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