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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30716/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un socio di una società di persone aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito di partecipazione e recuperato IRPEF per l'anno d'imposta 2000. In primo grado il ricorso era stato accolto, anche perché l'accertamento nei confronti della società era stato annullato in ragione dell'adesione al condono. La CTR aveva poi confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio ritenendo che, essendo la società definita con condono, l'Amministrazione non avesse fornito elementi sufficienti per determinare il reddito della società e riversarlo sul socio per trasparenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.P.R. 917/1986 e 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto generica la pretesa nonostante in giudizio fosse stato prodotto il processo verbale di constatazione relativo alla società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che il condono ottenuto dalla società di persone non impedisce l'accertamento del reddito di partecipazione in capo al socio che non abbia autonomamente richiesto il beneficio; inoltre l'imponibile accertato e definito nei confronti della società può essere utilizzato dal giudice tributario come base di riferimento per determinare il reddito del socio, in ragione del collegamento logico, giuridico ed economico tra i due redditi. Poiché l'Ufficio aveva fatto valere la pretesa nei limiti della imputazione per trasparenza sulla base del PVC originariamente emesso nei confronti della società, la CTR disponeva degli elementi necessari per decidere sull'an e sul quantum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    stabilisce il regime di imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci, che giustifica l'accertamento del reddito di partecipazione in capo al socio

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale norma posta a fondamento della rettifica fiscale contestata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Il condono fiscale ottenuto da una società di persone non si estende automaticamente ai soci: ciascun socio deve presentare autonoma istanza per beneficiare della definizione.
  • In materia di redditi di partecipazione, l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di accertare il reddito del socio che non abbia aderito al condono, anche se la società abbia definito la propria posizione.
  • L'imponibile accertato e definito nei confronti della società può essere utilizzato come base di riferimento dal giudice tributario per determinare in modo congruo il reddito del socio, tenendo conto del vincolo di correlazione tra reddito sociale e reddito di partecipazione.
  • Quando l'Ufficio fonda la pretesa sul processo verbale di constatazione relativo alla società, il giudice di merito non può limitarsi a negare la sufficienza degli elementi senza valutare l'an e il quantum della ripresa per trasparenza

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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