Cassazione Civile, Ordinanza n. 00825/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva acquistato nel 2007 un'azienda subentrando nella locazione di un immobile commerciale, pagando un prezzo comprensivo in larga parte dell'avviamento. Dopo alcuni mesi aveva rinunciato al contratto di locazione consentendo a un terzo di stipularne uno nuovo con le proprietarie dell'immobile, ricevendo da tale terzo una somma pari a quanto speso per l'acquisto dell'azienda, oltre al rimborso di un canone di locazione. Nella dichiarazione dei redditi 2008 aveva indicato una plusvalenza minima. L'Agenzia aveva invece recuperato a tassazione l'intera somma incassata, ritenendola indennizzo sostitutivo di ricavi futuri ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR e quindi somma sostitutiva di ricavi ex art. 85 TUIR. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento e, in cassazione, deduceva: 1) violazione degli artt. 6 e 85 TUIR, sostenendo che la somma ricevuta non poteva essere qualificata come indennizzo sostitutivo di ricavi mai conseguiti né quantificabili; 2) violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR non avesse considerato emendabile la dichiarazione dei redditi anche in sede contenziosa; 3) violazione degli artt. 101, 102, 103 e 109 TUIR, contestando l'affermazione di indeducibilità delle quote di avviamento non ammortizzate e sostenendo che la disciplina dell'art. 103 TUIR non escluderebbe la deduzione del costo residuo non ammortizzato.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché il ricorrente ha presentato istanza di sospensione per definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, poi istanza di estinzione del processo corredata dalla quietanza di pagamento della prima rata. La Corte ha quindi preso atto della sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura non si applica ai casi di estinzione per definizione agevolata ma solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato dal contribuente e dall'Amministrazione per la qualificazione della somma percepita come ricavo o somma sostitutiva di ricavi; la Corte non ne ha deciso l'applicazione nel merito per sopravvenuta definizione agevolata
richiamato quale norma che ricomprende le somme sostitutive di ricavi; non oggetto di decisione nel merito
citato dalla CTR per affermare il limite di deducibilità dell'avviamento nella misura del 18% annuo
citato dalla CTR per sostenere che la deduzione del costo residuo non ammortizzato è prevista solo per le immobilizzazioni materiali
artt. 1, 2 e 3 d.P.R. n. 600/1973
invocati dal ricorrente a sostegno dell'emendabilità della dichiarazione dei redditi
richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla deduzione di componenti negativi di reddito
richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla deduzione del costo residuo non ammortizzato
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
ritenuti applicabili quali presupposti della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del processo
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria e deposita istanza di estinzione corredata della prova del pagamento dovuto, il giudizio si estingue senza esame del merito delle censure.
- Le spese del giudizio, in caso di estinzione per definizione agevolata, restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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