Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 75 DPR 380/2001 (utilizzazione di costruzioni prima del collaudo) sostenendo carenze probatorie sulla identificazione degli immobili e dei tempi di utilizzo, il decorso della prescrizione a seguito delle vendite del 2003, e la rilevanza del certificato di idoneità statica (del 1.09.2015) e degli atti di sanatoria come fatti estintivi o interruttivi della permanenza del reato; contestavano inoltre l'entità della pena e il rigetto dell'istanza di oblazione speciale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'effetto estintivo della prescrizione. Ha qualificato l'art. 75 DPR 380/2001 come reato permanente a condotta mista (aspetto commissivo dell'utilizzo e omissivo della mancata richiesta di collaudo) e ha condiviso che, in base alla normativa regionale Marche (L.R. n. 17/2015 aggiornata dalla L.R. n. 8/2019) il certificato di idoneità statica, attestato come conforme (certificato del 1.09.2015), può sostituire il certificato di collaudo ai fini della cessazione della permanenza del reato. Perciò il dies a quo della prescrizione è stato individuato nella data di rilascio del certificato di idoneità statica (01.09.2015) e, considerando il termine di prescrizione di cinque anni e la sospensione Covid (64 giorni prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020), la prescrizione si è perfezionata il 04.11.2020, anteriore alla sentenza di primo grado del 28.02.2023. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nei confronti di PAOLINI FELICE e PAOLINI MICHELE per estinzione del reato per prescrizione; i profili di doglianza sulla responsabilità materiale sono stati dichiarati assorbiti. Con riguardo a VERRONE CARMINE la Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (difetto di rilevanza per la posizione del direttore dei lavori) e ha accolto i motivi inerenti la prescrizione (in quanto riconducibili alle stesse considerazioni sul certificato di idoneità statica), con conseguente estinzione per prescrizione o assorbimento delle doglianze residue (motivi assorbiti).
Norme richiamate
art. 75, DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia)
Mancanza del certificato di collaudo; punisce chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo
Reato permanente a condotta mista: la condotta perdura fino alla dismissione dell'utilizzo o al collaudo; rileva la mancata richiesta/ottenimento del collaudo
art. 24, art. 25, art. 67, DPR 380/2001
Norme su agibilità, rilascio agibilità e certificato di collaudo statico
Regolamentano il rilascio dell'agibilità e la verifica del collaudo statico; tradizionalmente richiedono il certificato di collaudo per agibilità, ma la normativa regionale può prevedere equipollenze
art. 17 L.R. Marche 20/04/2015 n. 17 e art. 35, comma 2 L.R. Marche 18/04/2019 n. 8
A partire dal 19/04/2019 la sicurezza strutturale può essere attestata dal certificato di collaudo statico o, in mancanza, dal certificato di idoneità statica redatto secondo il DM 15/05/1985
La normativa regionale ha stabilito l'equipollenza fra certificato di idoneità statica e collaudo statico ai fini dell'agibilità e quindi, nell'ambito del caso, ha fatto decorrere il dies a quo della prescrizione dalla data del rilascio del certificato di idoneità statica
Decreto Ministeriale 15/05/1985
Criteri metodologici e accertamenti per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive
Fornisce i criteri tecnici che legittimano la dichiarazione di idoneità statica e che, se rispettati, rendono il certificato idoneo a sostituire il collaudo ove la legge regionale lo preveda
Norme sul termine di prescrizione e sulle cause che incidono sul decorso
Determinano la durata del termine di prescrizione e le modalità di computo; la Corte ha calcolato il termine quinquennale decorrente dal 01.09.2015 e ritenuto maturato il 04.11.2020 dopo la sospensione Covid
art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Sospensione termini processuali per emergenza Covid-19 (periodo 9 marzo - 30 giugno 2020, con effetti di sospensione di 64 giorni)
La sospensione dei termini va aggiunta al computo della prescrizione (qui rilevante per il perfezionamento del termine di prescrizione)
Riforma in materia di prescrizione (richiamata nei motivi)
Le norme più favorevoli sulla prescrizione non possono operare retroattivamente se la sentenza di primo grado è già intervenuta; la Corte ricorda la giurisprudenza delle Sezioni Unite su efficacia delle disposizioni transitorie
Diritto di proprietà e limiti
Invocato dalla difesa per sostenere che la vendita delle unità avrebbe tolto ai costruttori la disponibilità e quindi la responsabilità, ma la Corte ha ritenuto che la qualità di costruttore può fondare responsabilità penale indipendentemente dalla successiva perdita della proprietà
Massime di principio
- L'art. 75 DPR 380/2001 è un reato permanente a condotta mista: ai fini della prescrizione il dies a quo è la dismissione dell'utilizzo o l'avvenuto collaudo (o atto sostitutivo legalmente equiparato); non conta solo la data di vendita degli immobili
- La certificazione di idoneità statica, se prevista ed equiparata dalla normativa regionale e redatta secondo i criteri richiesti (DM 15/05/1985), può avere efficacia sostitutiva del collaudo e quindi far cessare la permanenza del reato
- La vendita degli immobili da parte del costruttore non elimina automaticamente la responsabilità penale del costruttore stesso quand'egli sia autore della condotta costitutiva del reato; la responsabilità può fondarsi sul ruolo di costruttore o committente
- Il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile ex art. 75 se tenuto all'obbligo di impedire l'utilizzo prima del collaudo; la sua responsabilità non dipende dalla partecipazione alle vendite
- Per il calcolo della prescrizione vanno considerate le disposizioni ordinarie sul termine (art. 157 e ss. c.p.) e le sospensioni straordinarie (es. sospensione Covid ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020)
- Le modifiche legislative in materia di prescrizione (es. L. 251/2005) possono essere rilevanti solo nei termini previsti dalla giurisprudenza di legittimità: la data della sentenza di primo grado incide sull'applicabilità retroattiva delle norme più favorevoli
- In processi per violazioni edilizie la prova della cessazione dell'utilizzo grava sulla difesa qualora si affermi che la permanente si sia interrotta prima del collaudo; in assenza di prova di dismissione, assume rilievo l'evento formale del collaudo o del suo sostituto
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