Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la conferma della condanna per abusi edilizi ex art. 44, lett. b) D.P.R. 380/2001 sostenendo, in un unico motivo articolato, che la Corte d'appello avrebbe accertato la responsabilità in modo meramente oggettivo senza valutare adeguatamente la rilevanza urbanistica complessiva (carico urbanistico) delle opere. Hanno dedotto che molte opere costituivano solo parziale difformità e andavano valutate unitariamente come organismo edilizio ai sensi dell'art. 31 TU edilizia (anche in considerazione dei titoli autorizzativi in loro possesso), che la modifica d'uso del garage non avrebbe necessariamente aumentato il carico urbanistico, e che pertanto doveva essere esclusa la difformità totale. Hanno inoltre censurato il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e richiesto la derubricazione della fattispecie nella forma meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che la Corte d'appello, conformemente alla sentenza di primo grado, avesse adeguatamente motivato la qualificazione degli interventi come totale difformità (consistente esubero volumetrico, chiusura del portico, realizzazione di ripostiglio, modifica della destinazione d'uso del garage, altri interventi elencati) e che tali opere, valutate unitariamente, integravano l'elemento materiale del reato ex art. 44, lett. b) DPR 380/2001. Ha altresì ritenuto infondate e generiche le doglianze sull'art. 131-bis e sulla derubricazione. Conseguentemente sono confermate le condanne (3 mesi di arresto e 300 euro di ammenda), l'ordine di demolizione delle opere abusive; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di 3000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, lett. b)
La Corte interpreta la lett. b) come applicabile agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire che incidono sull'organismo edilizio e sul carico urbanistico; dunque opere con consistente esubero volumetrico e modifiche funzionali/qualitative rientrano nella fattispecie penale.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31
Definisce la "difformità totale" come realizzazione di un organismo edilizio distinto per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione, ovvero volumi oltre i limiti di progetto con autonoma utilizzabilità. La Corte applica la norma estendendo la nozione anche a modifiche interne che aumentino il carico urbanistico e creino autonoma utilizzabilità senza necessità di separazione fisica.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa è esclusa quando la consistenza delle opere è tale da escludere l'esiguità del danno o del pericolo; la Corte territoriale ha valutato che l'entità degli abusi impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita i motivi di cassazione relativi alla motivazione: il vizio deve emergere dal provvedimento impugnato, non essere una rivalutazione critica della prova. La Corte ha ritenuto le doglianze difensive meri tentativi di rimettere in discussione il merito.
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)
Imposta i requisiti di specificità dei motivi: il vizio va dedotto in modo non generico. La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per aspecificità e riproposizione di censure già valutate in appello.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità quando la censura non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito; la Corte ha applicato questo principio nel dichiarare generiche le doglianze che riproponevano ragioni già ritenute infondate.
Massime di principio
- In materia di abusi edilizi la valutazione deve essere unitaria: il giudice valuta l'intervento nel suo complesso (organismo edilizio) e non solo singoli elementi seppur apparentemente marginali.
- La "difformità totale" ai sensi dell'art. 31 TU edilizia può ricorrere anche per modifiche interne o per cambi di destinazione d'uso che determinano un aumento del carico urbanistico o la creazione di una porzione autonomamente utilizzabile, anche senza separazione fisica.
- L'entità volumetrica, la modifica qualitativa e funzionale e l'incidenza sul carico urbanistico sono parametri determinanti per distinguere tra difformità parziale (eventualmente meno rilevante) e totale (configurante reato).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando la consistenza dell'opera esclude in radice l'esiguità del danno; dunque rileva la valutazione quantitativa e qualitativa dell'intervento.
- In cassazione i vizi di motivazione devono essere dedotti in modo specifico (non cumulativo o generico) e devono emergere dalla lettura del provvedimento impugnato; non è consentito chiedere la rivalutazione del merito probatorio.
- Non sono ammissibili ricorsi che ripropongono pedissequamente censure già svolte in appello senza elementi nuovi: la genericità e la mancata correlazione con le argomentazioni del giudice di merito portano all'inammissibilità.
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