Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'assoluzione (sentenza del 24/05/2023) limitatamente al reato di cui all'art. 516 c.p.: il PM contestava che il Tribunale avesse errato nell'interpretazione della disciplina sugli additivi (in particolare solfiti/anidride solforosa) nella produzione della salsiccia di Bra. Il ricorrente sosteneva che i solfiti non sono ammessi per la salsiccia di Bra neppure per carry-over dall'uso di vino bianco; che il disciplinare privato non prevale sulla normativa pubblica (D.M. 209/1996 e regolamenti UE); che la presenza di solfiti nel campione (rapporto di prova 382 del 04.01.2021: 20 +/- 4 mg/kg, indicante almeno 16 mg/kg) rende il prodotto non genuino e integra la fattispecie penale o, alternativamente, la contravvenzione prevista dalla L. 283/1962.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato e confermato l'applicabilità del D.M. 209/1996 e della disciplina europea (Reg. 1333/2008 e succ. modificazioni) e ha stabilito che per le preparazioni di carni come la salsiccia di Bra non è previsto l'uso di solfiti: l'elenco degli alimenti ammessi agli specifici additivi è tassativo e non ammette assimilazioni. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'art. 516 c.p., disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Torino perché proceda alla valutazione di merito (in particolare l'esistenza del dolo generico richiesto per il reato o, in subordine, la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. g), L. 283/1962). L'assoluzione relativamente al reato previsto dall'art. 440 c.p. è stata sostanzialmente lasciata intatta.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. pen.

    Delitto relativo alla commercializzazione di sostanze alimentari non genuine: la Corte ritiene rilevante la presenza dell'additivo vietato nel prodotto (natura di reato di pericolo presunto) e rinvia alla Corte d'Appello la verifica del dolo generico richiesto per la punibilità.

  • art. 440 cod. pen.

    Reato inizialmente oggetto di assoluzione dal Tribunale; la Cassazione non ha contestato la decisione su questo capo nel dispositivo di rinvio.

  • D.M. n. 209 del 27/02/1996

    Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari

    Norma centrale: elenchi e condizioni d'uso degli additivi sono tassativi; gli antiossidanti/solfiti possono essere usati solo per gli alimenti espressamente indicati negli allegati; principio del carry-over (art.16) è limitato e non opera per prodotti specificamente regolati dall'art.15 comma 3/ali. X.

  • Regolamento (UE) n. 1333/2008 e Reg. (UE) n. 1129/2011 (allegato II)

    Confermano elenco unificato degli additivi e le condizioni d'uso: gli additivi possono essere utilizzati solo per gli alimenti e nelle condizioni espressamente previste; la disciplina comunitaria impedisce assimilazioni estensive tra prodotti non espressamente elencati.

  • Regolamento (CE) n. 853/2004

    Definisce la nozione di preparazioni di carni; fornisce riferimento per la categoria merceologica cui appartiene la salsiccia e aiuta a escludere assimilazioni con prodotti stranieri elencati nei corrispondenti allegati sugli additivi.

  • art. 5, lett. g), Legge n. 283/1962

    Norma amministrativo-penale (contravversione) in materia di igiene degli alimenti; la Corte ha richiamato la possibilità che, a seconda delle risultanze di merito e dell'elemento psicologico, residui la fattispecie contravvenzionale anche se il più grave reato ex art. 516 non fosse provato nel dolo.

  • art. 16 D.M. 209/1996

    Disciplina il principio del carry-over: lo spostamento di un additivo dall'ingrediente al prodotto finito opera solo nei casi previsti e non per prodotti espressamente regolati che escludono l'uso dell'additivo.

  • art. 15 D.M. 209/1996 (comma 3 e 4)

    Stabiliscono che solo le sostanze elencate negli allegati possono essere usate e indicano le categorie di alimenti cui tali additivi si applicano; la Corte ha letto queste disposizioni in senso restrittivo e tassativo.

  • art. 569 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'effetto dell'annullamento parziale della sentenza con rinvio per ulteriore giudizio di merito.

Massime di principio

  • Se un additivo non è espressamente autorizzato per la categoria alimentare di riferimento negli allegati nazionali o comunitari, la sua presenza è da considerarsi vietata (tolleranza pari a zero) e può rendere il prodotto "non genuino".
  • Il principio del carry-over (riporto) è limitato: non può essere invocato per estendere l'uso di un additivo a prodotti per i quali la normativa o l'allegato specifico non prevedono l'additivo stesso.
  • Un disciplinare privato di produzione non può derogare alla normativa pubblica sugli additivi; il rispetto del disciplinare non esclude la verifica della conformità alla legge statale/ comunitaria.
  • La presenza, anche derivante da ingredienti leciti (es. vino), di additivi vietati nel prodotto finito può essere penalmente rilevante; resta però da accertare il profilo soggettivo (dolo generico) per la partecipazione al reato previsto dall'art. 516 c.p.; in difetto può residuare la fattispecie contravvenzionale sanitaria.
  • Questioni analitiche (limiti di rilevabilità, incertezza di misura) sono rilevanti ma non necessariamente dirimenti: un risultato che documenta una concentrazione significativa sopra la soglia tecnica giustifica ulteriori accertamenti e non impone automaticamente l'esclusione della responsabilità.
  • In casi di impugnazione in Cassazione che, nei fatti, vertono su valutazione di merito/prove, la Corte può annullare con rinvio o, se del caso, convertire il rimedio in appello; le deduzioni formali devono essere lette alla luce del contenuto sostanziale del motivo.
  • Per gli operatori alimentari: adottare controlli preventivi e sistemi di qualità che garantiscano l'assenza di additivi non autorizzati e una corretta etichettatura; conservare tracciabilità e documentazione analitica per difendere eventuali contestazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.