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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10239/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per tre reati continuati ex art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti e aveva rideterminato la pena complessiva a 14 anni; i motivi di ricorso sono: (1) omissione di pronuncia su specifiche censure proposte in appello (anche sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sull'applicazione dell'art. 73, comma 5, e della circ. attenuante speciale art. 73, comma 7); (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. e ne bis in idem per contestazioni ritenute speculari a quelle già giudicate in altro procedimento (processo 'Acerra' e altri); (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. pen. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche nonostante la collaborazione e il cambiamento di vita (collaboratore di giustizia); (4) vizio nella determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81 e art. 133 c.p.) e mancato scorporo degli aumenti già fissati in sentenza irrevocabile; (5) illegittima conferma delle pene accessorie (interdizione legale e interdizione perpetua) nonostante l'aumento di pena fosse limitato a due anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarando molti motivi inammissibili per genericità e altri infondati nel merito. In particolare: il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità; il secondo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità (il ne bis in idem non sussisteva alla luce della diversità degli addebiti e per l'assenza di prova documentale nel ricorso); il terzo motivo è infondato perché il giudice del merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e ha comunque riconosciuto e valorizzato la circostanza attenuante speciale (art. 73, comma 7); il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: lo scorporo non era necessario nel caso concreto e gli aumenti per i reati satellite (1 anno per capo) sono stati ritenuti congrui e adeguatamente motivati; il quinto motivo è inammissibile e manifestamente infondato poiché le pene accessorie dipendono dalla pena più grave (reato associativo) già confermata con pena base superiore a cinque anni. Esito pratico: ricorso rigettato, confermata nella sostanza la sentenza della Corte d'appello (rideterminazione della pena a 14 anni mantienuta).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti

    Norma di riferimento per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti; i tre reati contestati sono stati qualificati in base a questa disposizione.

  • art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti

    Richiamato dal ricorrente come possibile causa di attenuazione di particolare entità per reato di lieve entità; la Corte ha ritenuto la questione generica o non applicabile nel caso concreto.

  • art. 73, comma 7, T.U. stupefacenti

    Circostanza attenuante speciale (azione premiale per comportamento collaborativo/ravvedimento); la Corte ha riconosciuto e valorizzato tale diminuente, distinguendola dalle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    «il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse...»

    La norma ha natura residuale: le attenuanti generiche possono essere considerate solo per elementi non già valutati come circostanze comuni o speciali; non è ammissibile duplicare gli stessi elementi già utilizzati per una attenuante speciale senza ulteriori ragioni.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri di individualizzazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione richiamando la 'congruità' degli aumenti e la gravità dei fatti, come previsto da questa norma.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione e la determinazione dell'aumento di pena per reati continuati; la Corte ha applicato i principi dell'art. 81 nella determinazione degli aumenti per i reati satellite, ritenendoli congrui.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al ne bis in idem; la Corte ha esaminato il principio giurisprudenziale sull'identità del fatto e ritenuto non sussistente il vizio autodichiarato dal ricorrente.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di preclusioni: motivi non dedotti o argomentati in appello risultano preclusi in Cassazione se non specificati adeguatamente nel ricorso.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha precisato che nel reato continuato il bilanciamento va applicato con specificità per il fatto più grave, mentre per i reati satellite si procede solo ai fini dell'aumento ex art. 81.

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce discrezionalità al giudice nella valutazione della pena; la Corte ha ricordato che la scelta entro i limiti edittali non richiede motivazione analitica se la pena è congrua e non eccede la misura media.

  • art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    Riferita dal ricorrente come possibile attenuante applicabile in cumulo; la Corte ha osservato che la disposizione non era applicabile ai reati sub iudice nel caso concreto.

  • art. 29 e art. 32 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle pene accessorie; la Corte ha spiegato che le pene accessorie si rapportano alla pena inflitta per il reato più grave (reato associativo) e non agli eventuali aumenti minori inflitti per i reati satellite.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: motivi generici o rinvii indeterminati alle censure svolte in appello sono inammissibili.
  • Il principio del ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso di causalità, circostanze di tempo, luogo e persona); mere somiglianze o materiale investigativo comune non bastano se gli specifici addebiti sono differenti.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e documenta gli elementi considerati.
  • Gli elementi già valorizzati per il riconoscimento di una attenuante speciale non possono normalmente essere riutilizzati per giustificare anche le attenuanti generiche, salvo che sussistano ulteriori e distinti elementi favorevoli non già considerati.
  • Nel reato continuato il giudice può determinare aumenti distinti per i reati satellite con motivazione sintetica (es. 'pena congrua' o 'aumento congruo') se l'incremento è modesto; motivazioni analitiche sono richieste solo per aumenti rilevanti o abnormi.
  • Le pene accessorie si collegano alla pena determinata per il reato più grave che è stato riconosciuto e confermato; contestare solo aumenti minori sui reati satellite non è sufficiente per impugnare l'applicazione delle accessorie quando esse derivano dalla pena base del reato principale.

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