Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carelli impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D.lgs. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Ha dedotto quattro motivi: (1) mancata motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per escussione di due testimoni della ditta CA.BI di Biscotti Flavia; (2) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., per aver fondato la condanna su mere presunzioni tributarie/verbali di accertamento e deposizione di un funzionario senza valutazione della gravità e precisione degli indizi; (3) omissione di valutazione e invito alle parti circa l'applicabilità delle nuove pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p.) introdotte dal D.lgs. 150/2022; (4) vizi nella determinazione del profitto da confiscare (art. 1, comma 143, L. 244/2007), con particolare riferimento alla base imponibile e all'IVA relativa al capo b).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai singoli profili: (1) il rigetto della richiesta di rinnovazione è stato ritenuto motivato perché la Corte d'Appello ha indicato molteplici elementi, non meramente elencativi, che deponevano per la falsità delle fatture e l'inattività dell'emittente, rendendo non indispensabili le testimonianze richieste; (2) la censura sulle "mere presunzioni tributarie" è stata rigettata: i giudici di merito si sono basati su elementi non riconducibili a presunzioni di legge e la distinzione tra presunzioni tributarie e valutazioni induttive è stata chiarita; (3) l'omesso invito a richiedere le pene sostitutive non costituisce vizio perché, secondo la normativa transitoria, l'applicabilità delle pene sostitutive brevi richiede una richiesta dell'imputato, formulabile al più tardi nell'udienza di discussione, e il giudice non ha l'obbligo di informarne l'imputato; (4) la determinazione del profitto confiscato è stata ritenuta corretta in base alla sentenza di primo grado (confisca corrispondente all'imposta evasa e IVA indebitamente compensata per complessivi €89.384) e la censura difensiva è stata ritenuta generica e non autosufficiente. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
I reati contestati riguardano l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato che la valutazione della falsità delle fatture può fondarsi su un complesso di elementi di fatto valutabili secondo le ordinarie regole probatorie.
La doglianza per "mancanza di motivazione" va valutata nei limiti della motivazione effettivamente svolta; la Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la motivazione di merito risultava sufficientemente argomentata.
Il giudice penale deve valutare liberamente e con motivazione la gravità e la precisione degli indizi; tuttavia la Corte ha distinto tra presunzioni tributarie (che non sono di per sé prova del reato) e valutazioni induttive/deduttive che il giudice può liberamente apprezzare.
Prevede pene sostitutive brevi; la Corte ha chiarito che l'applicazione in appello, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, è subordinata a richiesta dell'imputato e non impone un obbligo di iniziativa del giudice.
Regola i poteri del giudice in materia di sostituzione della pena; la giurisprudenza citata conferma che l'assenza di richiesta del difensore/espressa istanza impedisce la censura per omesso avviso.
art. 95 (disposizione transitoria)
La disciplina transitoria richiede che la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive sia formulata entro i termini processuali previsti (al più tardi nell'udienza di discussione in appello).
Norma richiamata in tema di misure patrimoniali/confisca per reati tributari; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto confiscabile basata sull'imposta evasa e sull'IVA indebitamente compensata.
Sottolinea il principio di atipicità dei mezzi di prova; il giudice penale può avvalersi degli atti di accertamento tributario come elementi di prova, ma con valutazione autonoma.
Stabilisce l'onere delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e previsto il pagamento alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; ha rilevanza nel bilanciamento della responsabilità dell'istante.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere rigettata se la Corte d'Appello motivi sulla sufficienza degli altri elementi di prova: la Cassazione sindaca la motivazione solo se questa è mancante, contraddittoria o illogica.
- Gli atti e gli esiti degli accertamenti tributari possono essere utilizzati nel processo penale come elementi di prova, ma vanno distinti dalle presunzioni legali tributarie: queste ultime non costituiscono di per sé prova del reato e richiedono elementi di riscontro; valutazioni induttive e deduttive sono invece lecite e sottoposte alla valutazione logico-giuridica del giudice.
- L'applicabilità delle nuove pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p.) ai procedimenti pendenti è subordinata alla richiesta dell'imputato entro termini processuali previsti (al più tardi nell'udienza di discussione in appello); il giudice non è obbligato a informare l'imputato di tale facoltà.
- In sede di cassazione le censure generiche e non autosufficienti (assenza di specificazione di norme violate o dati probatori contrari) sono inammissibili; è necessario indicare compiutamente la violazione o l'errore di fatto/diritto.
- La confisca per equivalente nei reati tributari può essere calcolata sulla base dell'imposta dovuta (inclusa l'IVA dovuta anche se le fatture sono inesistenti e non incassate), purché la motivazione di merito abbia individuato chiaramente la misura del profitto derivante dal reato.
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