Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carelli impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D.lgs. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Ha dedotto quattro motivi: (1) mancata motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per escussione di due testimoni della ditta CA.BI di Biscotti Flavia; (2) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., per aver fondato la condanna su mere presunzioni tributarie/verbali di accertamento e deposizione di un funzionario senza valutazione della gravità e precisione degli indizi; (3) omissione di valutazione e invito alle parti circa l'applicabilità delle nuove pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p.) introdotte dal D.lgs. 150/2022; (4) vizi nella determinazione del profitto da confiscare (art. 1, comma 143, L. 244/2007), con particolare riferimento alla base imponibile e all'IVA relativa al capo b).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai singoli profili: (1) il rigetto della richiesta di rinnovazione è stato ritenuto motivato perché la Corte d'Appello ha indicato molteplici elementi, non meramente elencativi, che deponevano per la falsità delle fatture e l'inattività dell'emittente, rendendo non indispensabili le testimonianze richieste; (2) la censura sulle "mere presunzioni tributarie" è stata rigettata: i giudici di merito si sono basati su elementi non riconducibili a presunzioni di legge e la distinzione tra presunzioni tributarie e valutazioni induttive è stata chiarita; (3) l'omesso invito a richiedere le pene sostitutive non costituisce vizio perché, secondo la normativa transitoria, l'applicabilità delle pene sostitutive brevi richiede una richiesta dell'imputato, formulabile al più tardi nell'udienza di discussione, e il giudice non ha l'obbligo di informarne l'imputato; (4) la determinazione del profitto confiscato è stata ritenuta corretta in base alla sentenza di primo grado (confisca corrispondente all'imposta evasa e IVA indebitamente compensata per complessivi €89.384) e la censura difensiva è stata ritenuta generica e non autosufficiente. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000

    I reati contestati riguardano l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato che la valutazione della falsità delle fatture può fondarsi su un complesso di elementi di fatto valutabili secondo le ordinarie regole probatorie.

  • Codice di procedura penale

    La doglianza per "mancanza di motivazione" va valutata nei limiti della motivazione effettivamente svolta; la Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la motivazione di merito risultava sufficientemente argomentata.

  • Codice di procedura penale

    Il giudice penale deve valutare liberamente e con motivazione la gravità e la precisione degli indizi; tuttavia la Corte ha distinto tra presunzioni tributarie (che non sono di per sé prova del reato) e valutazioni induttive/deduttive che il giudice può liberamente apprezzare.

  • Codice penale

    Prevede pene sostitutive brevi; la Corte ha chiarito che l'applicazione in appello, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, è subordinata a richiesta dell'imputato e non impone un obbligo di iniziativa del giudice.

  • Codice di procedura penale

    Regola i poteri del giudice in materia di sostituzione della pena; la giurisprudenza citata conferma che l'assenza di richiesta del difensore/espressa istanza impedisce la censura per omesso avviso.

  • D.lgs. 150/2022

    art. 95 (disposizione transitoria)

    La disciplina transitoria richiede che la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive sia formulata entro i termini processuali previsti (al più tardi nell'udienza di discussione in appello).

  • Legge 244/2007

    Norma richiamata in tema di misure patrimoniali/confisca per reati tributari; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto confiscabile basata sull'imposta evasa e sull'IVA indebitamente compensata.

  • Codice di procedura penale

    Sottolinea il principio di atipicità dei mezzi di prova; il giudice penale può avvalersi degli atti di accertamento tributario come elementi di prova, ma con valutazione autonoma.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce l'onere delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e previsto il pagamento alla Cassa delle Ammende.

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; ha rilevanza nel bilanciamento della responsabilità dell'istante.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere rigettata se la Corte d'Appello motivi sulla sufficienza degli altri elementi di prova: la Cassazione sindaca la motivazione solo se questa è mancante, contraddittoria o illogica.
  • Gli atti e gli esiti degli accertamenti tributari possono essere utilizzati nel processo penale come elementi di prova, ma vanno distinti dalle presunzioni legali tributarie: queste ultime non costituiscono di per sé prova del reato e richiedono elementi di riscontro; valutazioni induttive e deduttive sono invece lecite e sottoposte alla valutazione logico-giuridica del giudice.
  • L'applicabilità delle nuove pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p.) ai procedimenti pendenti è subordinata alla richiesta dell'imputato entro termini processuali previsti (al più tardi nell'udienza di discussione in appello); il giudice non è obbligato a informare l'imputato di tale facoltà.
  • In sede di cassazione le censure generiche e non autosufficienti (assenza di specificazione di norme violate o dati probatori contrari) sono inammissibili; è necessario indicare compiutamente la violazione o l'errore di fatto/diritto.
  • La confisca per equivalente nei reati tributari può essere calcolata sulla base dell'imposta dovuta (inclusa l'IVA dovuta anche se le fatture sono inesistenti e non incassate), purché la motivazione di merito abbia individuato chiaramente la misura del profitto derivante dal reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.