Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riqualificato i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (fattispecie di lieve entità) e aveva escluso le aggravanti ex art. 80 lett. g) (prossimità a plessi scolastici/strutture vulnerabili) e lett. a) (cessione a minorenni). Il Procuratore generale deduceva che il parco fosse una vera e propria piazza di spaccio caratterizzata da stabile occupazione, controllo del territorio, occultamento e deposito comune della droga, cooperazione tra spacciatori e fidelizzazione della clientela, elementi che escluderebbero la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità; contestava inoltre che la corte territoriale avesse errato nell'escludere la contiguità del parco con plessi scolastici e altre strutture protette. Parallelamente alcuni imputati ricorrevano per ottenere il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 62 n.4 c.p. (lucro di speciale tenuità) rilevando che le singole cessioni erano di quantità e valore irrisori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale relativo sia alla contestata ricondotta alla fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) sia alla censura sull'esclusione dell'aggravante ex art. 80 lett. g). Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia dato una motivazione coerente e fondata sulle risultanze (esiguo numero di cessioni, modesti corrispettivi, assenza di prova di una rete organizzata e di sistemi di occultamento/controllo tali da trasformare il luogo in una piazza di spaccio). Sotto il profilo dell'aggravante di prossimità, la Cassazione ha condiviso l'interpretazione restrittiva della contiguità: non risultava che scuole/strutture fossero nelle immediate vicinanze tali da consentire l'accesso immediato alle droghe. I ricorsi degli imputati per ottenere l'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. sono stati ritenuti anch'essi inammissibili per genericità: mancava la quantificazione del corrispettivo e una dimostrazione della speciale tenuità del danno/pericolo nell'ambito del disegno criminoso continuativo. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di merito (riqualificazione ai sensi dell'art.73 comma 5 e rideterminazione della pena come disposto dalla Corte d'appello), sono state addebitate le spese e disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73
Il comma quinto ("fattispecie di lieve entità") può essere applicato quando, nella valutazione complessiva, le cessioni appaiono di modesta offensività; la Corte valuta non solo il dato quantitativo ma l'insieme degli elementi indicativi di capacità di diffusione non episodica (organizzazione, continuità, controllo del territorio). Nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto che mancassero indici sufficienti di offensività complessiva nonostante la varietà delle cessioni
d.P.R. 309/1990 art. 80
L'aggravante per la vicinanza a scuole/strutture sensibili (lett. g) va riferita a una "contiguità" intesa come prossimità immediata che consenta l'accesso immediato alle droghe alle persone frequentanti; non è sufficiente la mera approssimazione territoriale su aree di vaste dimensioni. Lett. a) (cessione a minorenni) è stata valutata nel merito dalla Corte d'appello che aveva escluso la circostanza.
codice penale art. 62 n.4
L'attenuante della speciale tenuità del fatto richiede la quantificazione del lucro conseguito e la valutazione del danno o pericolo; nel reato continuato occorre valutare sia la singola condotta sia il disegno criminoso complessivo: la prosecuzione e la prevedibile moltiplicazione delle cessioni escludono in genere la speciale tenuità.
codice penale art. 81
Regola l'unificazione di più condotte nel reato continuato: quando più cessioni sono avvinte dallo stesso disegno criminoso la valutazione della tenuità deve tener conto della complessiva progettualità e della prevedibile rilevanza economica complessiva
codice di procedura penale art. 606
Limiti alle censure in sede di legittimità: non rientrano nel ricorso le valutazioni di merito sulla prova salvo travisamento documentato; il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza nel richiamare atti e provarne l'incompatibilità con la motivazione impugnata
Massime di principio
- La riconducibilità alla "fattispecie di lieve entità" (art.73 comma 5 DPR 309/1990) si decide sulla complessiva offensività dell'attività: quantità modeste possono essere comunque escluse dalla lieve entità se esistono elementi di organizzazione, controllo stabile del territorio, occultamento sistematico o previsione di molteplici cessioni.
- L'aggravante di prossimità a scuole/strutture protette (art.80 lett. g) richiede una contiguità topografica tale da consentire l'accesso immediato alle sostanze da parte degli utenti delle strutture; la mera vicinanza in senso ampio o il trovarsi nello stesso quartiere non è sufficiente.
- L'attenuante per speciale tenuità (art.62 n.4 c.p.) nei reati continuati è eccezionalmente riconoscibile: bisogna fornire la quantificazione del lucro ottenuto e dimostrare che, anche considerando il disegno criminoso complessivo, il danno/pericolo e il vantaggio patrimoniale sono di particolare modestia.
- In sede di cassazione non è possibile un riesame libero delle prove: le censure che si limitano al contrasto con la valutazione del giudice di merito senza indicare atti e concrete evidenze risultano inammissibili per difetto di autosufficienza.
- Per la difesa è fondamentale documentare in modo preciso: indicare atti processuali, quantificare i proventi, produrre mappe/topografie o elementi che provino l'assenza di contiguità con scuole/strutture protette; senza tali elementi le censure sulla qualificazione della fattispecie o sul riconoscimento di attenuanti rischiano di essere rigettate.
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