Cassazione Penale, Sentenza n. 5104/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di falsità in scrittura privata autenticata (art. 481 c.p.), lamentando: 1) che la falsità riguarda solo la data dell'autentica e non la sottoscrizione, per cui sarebbe configurabile al massimo colpa e non dolo (riferimento agli artt. 2703 e 2704 c.c.); 2) che la pratica di passaggio di proprietà era stata eseguita in più tempi e ciò escluderebbe la coscienza e volontà del falso; 3) contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'applicazione della recidiva (art. 62-bis e 99 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la separazione fra data e sottoscrizione: i giudici di merito hanno accertato che l'imputato aveva attestato un fatto non vero (la presenza del venditore in una data in cui era già deceduto) e le norme civili richiamate attribuiscono certezza anche alla data dell'autentica. Sul secondo motivo ha rilevato che esso si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità e che la scomposizione temporale della pratica non esclude la coscienza e volontà del falso. Sul terzo motivo ha ritenuto che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e l'applicazione della recidiva, richiamando precedenti specifici e la propensione dell'imputato alla commissione di reati contro la pubblica fede; inoltre il motivo era generico. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Rilevato come norma incriminatrice della falsa attestazione su atto pubblico o autenticato; la Corte ha ritenuto integrato il reato perché l'imputato ha attestato falsamente la presenza e la sottoscrizione del venditore in una data in cui questi era già deceduto.
Richiamato per sostenere che l'autenticazione attribuisce certezza anche alla data della scrittura; la Corte ha ritenuto infondata la tesi che la data sia irrilevante rispetto alla falsità accertata.
Richiamato insieme all'art. 2703 c.c. per confermare che l'autentica del pubblico ufficiale comprende la funzione di conferire certezza alla sottoscrizione e alla data.
Norma sulle attenuanti specifiche e generiche: i giudici di merito hanno motivato il diniego delle attenuanti e la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti specifici e della propensione a delinquere del ricorrente.
Applicata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).
Massime di principio
- La falsità della data apposta in un atto autenticato può integrare la fattispecie di falso se la data è parte dell'attestazione che il pubblico ufficiale rende (la funzione dell'autentica comprende anche la data).
- In Cassazione non è possibile riformulare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito: i motivi basati su diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Per impugnare con successo la qualificazione del dolo versus colpa è necessario dimostrare, con argomentazioni specifiche e non meramente ricostruttive, l'assenza della volontà di falsificare (es. prove tecniche sull'autenticità della firma se rilevanti).
- La contestazione della mancata concessione di attenuanti o dell'applicazione della recidiva richiede censure specifiche e motivate; argomentazioni generiche ovvero prive di puntuale indicazione degli errori dei giudici di merito sono inammissibili o destinate al rigetto.
- L'applicazione delle conseguenze processuali (spese e sanzioni) segue automaticamente la declaratoria di inammissibilità: il ricorrente può essere condannato anche a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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