Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03871/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (farmacia)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un'azienda sanitaria locale per il pagamento del saldo dovuto a una farmacia a titolo di rimborso di prestazioni farmaceutiche relative a più mensilità del 2011, oltre interessi moratori. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo, in via preliminare, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, nel merito, che il pagamento era stato già effettuato prima del monitorio e che, trattandosi di più debiti distinti riferiti alle singole mensilità, doveva applicarsi la regola dell'imputazione ex art. 1193 c.c., con facoltà del debitore di scegliere a quale debito imputare i pagamenti. Il tribunale accolse l'opposizione, ma la corte d'appello riformò la decisione ritenendo che il rapporto tra farmacia e SSN sia unitario e che, in presenza di pagamenti parziali, operi la disciplina dell'imputazione prima agli interessi e alle spese e poi al capitale, con conseguente fondatezza della pretesa monitoria. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 1193 e 1194 c.c., sostenendo la pluralità di crediti mensili distinti e l'erroneità dell'applicazione della disciplina sull'imputazione dei pagamenti; e violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello non avesse verificato la prova dell'esistenza ed esigibilità del credito pregresso. La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, rilevando, da un lato, la violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti e dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso; dall'altro, l'omessa indicazione del momento processuale in cui sarebbe stata sollevata la contestazione sulla diversità dei debiti. Ha inoltre chiarito che il rapporto convenzionale tra farmacie e SSN è unitario e che la non applicabilità della prescrizione breve non implica la pluralità di crediti distinti, sicché non è invocabile l'art. 1193 c.c. come se si trattasse di debiti diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria locale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti e per mancato rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza, nonché perché la censura non aggrediva correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre precisato che il rapporto tra farmacia e SSN è unitario e che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non consente di qualificare come distinti, per titolo e causa, i crediti mensili della farmacia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha indicato in quale fase del giudizio avesse contestato l'esistenza di debiti diversi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 642, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale norma sulla concessione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; la ricorrente ne aveva dedotto l'assenza dei presupposti, ma il tema non è stato accolto in cassazione.

  • art. 1193 c.c.

    la disciplina dell'imputazione del pagamento presuppone la sussistenza di più debiti distinti del medesimo creditore verso il medesimo debitore; non è applicabile se il rapporto obbligatorio è unitario.

  • art. 1194 c.c.

    in caso di pagamento parziale, l'imputazione segue prima interessi e spese e poi capitale; la corte d'appello vi ha fatto riferimento per escludere la libera imputazione del debitore.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    impongono specificità dei motivi e indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti; il mancato rispetto rende inammissibile il ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere l'asserita mancanza di prova del credito; la censura è stata però ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 2948 c.c.

    la non applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti della farmacia verso il SSN non comporta la pluralità di crediti distinti, ma attiene alla natura unitaria del rapporto.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    i riferimenti agli atti e documenti su cui il ricorso si fonda possono soddisfare l'autosufficienza solo se permettono di identificarne la fase di produzione o formazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria, completa e autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure e la decisione impugnata.
  • L'onere di specificità del ricorso richiede l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti e del momento processuale in cui le questioni sono state dedotte, così da consentire il controllo diretto della Corte sulla decisività delle doglianze.
  • La disciplina dell'imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di debiti distinti; non si applica quando i pagamenti si riferiscono a un unico rapporto obbligatorio unitario, ancorché eseguito o rendicontato per periodi mensili.
  • La mancata applicazione della prescrizione breve a prestazioni eseguite con cadenza periodica non implica di per sé che esistano crediti autonomi e separati: la periodicità di rendicontazione può convivere con l'unitarietà del rapporto.
  • Se il ricorrente non dimostra di avere sollevato tempestivamente in giudizio una determinata contestazione, la censura in cassazione è inammissibile perché la Corte non può verificare ex novo la questione.
  • In caso di ricorso inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della provaMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.