Cassazione Civile, Ordinanza n. 19159/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una sorella nei confronti del fratello per il pagamento di una somma di denaro asseritamente dovuta in forza di un mutuo orale. L'ingiunto proponeva opposizione, poi rigettata. In appello sosteneva che la controparte fosse decaduta dal deposito delle istanze istruttorie per tardiva costituzione, che il giudice avesse erroneamente ammesso tali prove, che non dovesse essere consentito il deposito dell'assegno in originale oltre la prima udienza, che la prova del mutuo e della consegna della somma non fosse stata raggiunta per inattendibilità dei testi, e che il titolo azionato fosse nullo perché l'assegno sarebbe stato rilasciato in bianco o postdatato e comunque a garanzia del mutuo, con violazione della disciplina sull'assegno e dell'art. 1343 c.c. In ricorso per cassazione articolava cinque motivi, ma il testo evidenzia che l'atto non era corredato dall'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, né tale documento risultava successivamente prodotto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione. Ha richiamato il principio secondo cui tale avviso è necessario per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e l'instaurazione del contraddittorio; in difetto, e in assenza di difese dell'intimata, non è concedibile un termine per il deposito né è disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La Corte ha quindi chiuso il giudizio senza provvedere sulle spese, perché la controparte era rimasta intimata, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito in tema di costituzione tardiva e contumacia nella prima udienza davanti al giudice di pace
richiamato come norma processuale concernente la costituzione e le decadenze
richiamato in relazione alla scansione della prima udienza davanti al giudice di pace e alle preclusioni istruttorie
richiamato dal ricorrente nel motivo sull'onere e sulle preclusioni del giudizio di appello
richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova sul mutuo e sul rimborso
richiamato in relazione alle decadenze difensive e istruttorie
richiamato per la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace
art. 58, comma 2, r.d. n. 1736/1933
richiamato dal ricorrente sulla produzione del titolo assegno
richiamati per la disciplina del contratto di mutuo e della prova del suo perfezionamento
richiamato nel motivo relativo alla prova e alla formulazione delle domande e difese
richiamato nel motivo relativo alle preclusioni e alle richieste istruttorie
richiamato per contestare l'escussione dei testimoni ritenuti potenzialmente interessati
art. 1 l.a.
richiamato insieme all'art. 2 l.a. e all'art. 1343 c.c. come parametro di validità del titolo/rapporto
art. 2 l.a.
richiamato insieme all'art. 1 l.a. e all'art. 1343 c.c. come parametro di validità del titolo/rapporto
richiamato per sostenere la nullità del patto di emissione dell'assegno se contrario a norme imperative
indicato come base della notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione
richiamato in relazione alla raccomandata informativa nelle notificazioni eseguite con irreperibilità relativa
richiamato per il regime di produzione documentale in cassazione
richiamato per il momento ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento
richiamato per l'adunanza in camera di consiglio e il termine di produzione documentale
richiamato per escludere la rinnovazione della notificazione in difetto dell'avviso di ricevimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso è necessaria per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio e quindi l'instaurazione del contraddittorio.
- Se l'avviso di ricevimento non è prodotto nei termini utili e l'intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile; non è possibile concedere un termine per integrare la produzione né disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
- La censura sulle preclusioni istruttorie e sulla tardiva costituzione della parte opposta resta priva di esame nel merito quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare di notificazione.
- Quando il giudizio di legittimità si chiude con declaratoria di inammissibilità e la controparte è rimasta intimata, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio.
- In presenza dei presupposti processuali, il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19102/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19104/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19110/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19116/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19117/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19123/2023 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →