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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19159/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una sorella nei confronti del fratello per il pagamento di una somma di denaro asseritamente dovuta in forza di un mutuo orale. L'ingiunto proponeva opposizione, poi rigettata. In appello sosteneva che la controparte fosse decaduta dal deposito delle istanze istruttorie per tardiva costituzione, che il giudice avesse erroneamente ammesso tali prove, che non dovesse essere consentito il deposito dell'assegno in originale oltre la prima udienza, che la prova del mutuo e della consegna della somma non fosse stata raggiunta per inattendibilità dei testi, e che il titolo azionato fosse nullo perché l'assegno sarebbe stato rilasciato in bianco o postdatato e comunque a garanzia del mutuo, con violazione della disciplina sull'assegno e dell'art. 1343 c.c. In ricorso per cassazione articolava cinque motivi, ma il testo evidenzia che l'atto non era corredato dall'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, né tale documento risultava successivamente prodotto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione. Ha richiamato il principio secondo cui tale avviso è necessario per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e l'instaurazione del contraddittorio; in difetto, e in assenza di difese dell'intimata, non è concedibile un termine per il deposito né è disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La Corte ha quindi chiuso il giudizio senza provvedere sulle spese, perché la controparte era rimasta intimata, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 59 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito in tema di costituzione tardiva e contumacia nella prima udienza davanti al giudice di pace

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato come norma processuale concernente la costituzione e le decadenze

  • art. 320 c.p.c.

    richiamato in relazione alla scansione della prima udienza davanti al giudice di pace e alle preclusioni istruttorie

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sull'onere e sulle preclusioni del giudizio di appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova sul mutuo e sul rimborso

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle decadenze difensive e istruttorie

  • art. 316 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace

  • art. 58, comma 2, r.d. n. 1736/1933

    richiamato dal ricorrente sulla produzione del titolo assegno

  • artt. 1813 ss. c.c.

    richiamati per la disciplina del contratto di mutuo e della prova del suo perfezionamento

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla prova e alla formulazione delle domande e difese

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alle preclusioni e alle richieste istruttorie

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato per contestare l'escussione dei testimoni ritenuti potenzialmente interessati

  • art. 1 l.a.

    richiamato insieme all'art. 2 l.a. e all'art. 1343 c.c. come parametro di validità del titolo/rapporto

  • art. 2 l.a.

    richiamato insieme all'art. 1 l.a. e all'art. 1343 c.c. come parametro di validità del titolo/rapporto

  • art. 1343 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del patto di emissione dell'assegno se contrario a norme imperative

  • art. 149 c.p.c.

    indicato come base della notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in relazione alla raccomandata informativa nelle notificazioni eseguite con irreperibilità relativa

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il regime di produzione documentale in cassazione

  • art. 379 c.p.c.

    richiamato per il momento ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per l'adunanza in camera di consiglio e il termine di produzione documentale

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per escludere la rinnovazione della notificazione in difetto dell'avviso di ricevimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato come norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso è necessaria per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio e quindi l'instaurazione del contraddittorio.
  • Se l'avviso di ricevimento non è prodotto nei termini utili e l'intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile; non è possibile concedere un termine per integrare la produzione né disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
  • La censura sulle preclusioni istruttorie e sulla tardiva costituzione della parte opposta resta priva di esame nel merito quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare di notificazione.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude con declaratoria di inammissibilità e la controparte è rimasta intimata, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio.
  • In presenza dei presupposti processuali, il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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