Cassazione Civile, Ordinanza n. 35608/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'associazione ONLUS avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero del contributo unificato relativo a un giudizio di legittimità. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'associazione, ritenendo che le associazioni di volontariato costituite per fini di solidarietà godessero dell'esenzione dal contributo unificato per i processi promossi per la tutela di diritti rientranti nelle finalità istituzionali dell'ente e conformi allo statuto. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'organo che aveva disposto il recupero del contributo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme sull'esenzione dal contributo unificato e della Convenzione di Aarhus, perché la CTR aveva escluso l'obbligo di pagamento in base a un'interpretazione estensiva dell'esenzione non consentita dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il recente precedente delle Sezioni Unite che esclude l'esenzione dal contributo unificato per le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e per le ONLUS quando l'attività processuale sia connessa allo svolgimento delle finalità statutarie, anche se diretta alla tutela di interessi socialmente rilevanti. La Corte ha affermato che le norme agevolative o esentive in materia tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate in via analogica o estensiva. Cassata la sentenza della CTR, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dell'associazione avverso la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato incardinato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 118, comma 4, disp. att. c.p.c.
È stato richiamato il precedente delle Sezioni Unite come fonte di principio già chiarito, tale da escludere la necessità di ulteriore approfondimento.
art. 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sull'esenzione dal contributo unificato è stata interpretata restrittivamente, senza possibilità di estensione alle ONLUS per le attività processuali collegate alle finalità statutarie.
art. 27-bis della tariffa allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Disposizione agevolativa soggetta a stretta interpretazione e non applicabile oltre i casi espressamente previsti.
art. 8, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 266
Richiamata nel precedente di legittimità quale norma agevolativa non suscettibile di interpretazione estensiva in materia tributaria.
art. 9 Convenzione di Aarhus
La Corte ha richiamato il precedente che aveva già disatteso le questioni collegate alla Convenzione, senza riconoscerle effetto espansivo sull'esenzione.
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente, non essendo consentita un'interpretazione estensiva o analogica.
- Le ONLUS e le associazioni di volontariato non sono automaticamente esentate dal contributo unificato per le attività processuali strumentali alle loro finalità statutarie, anche quando agiscano a tutela di interessi di rilievo sociale.
- Quando la questione di diritto è già stata risolta da un recente arresto delle Sezioni Unite e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito.
- Nel processo tributario, il ricorso avverso una cartella per recupero del contributo unificato deve essere respinto se il soggetto non rientra nei casi di esenzione espressamente previsti dalla legge.
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