Cassazione Civile, Ordinanza n. 27348/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una lite in materia contributiva nella quale era stato accertato, con sentenza poi impugnata, un debito nei confronti dell'ente previdenziale per euro 121.071,40, in riduzione rispetto a quanto richiesto in cartella. La società sosteneva che la decisione si era fondata sulla determina interna n. 334 del 30 maggio 2012, emessa in autotutela, e sui conteggi presupposti, documenti che non le sarebbero stati comunicati né resi disponibili nel corso del giudizio definito con la sentenza revocanda; solo a seguito di accesso agli atti nel luglio 2019 li avrebbe conosciuti. Secondo la società, da tali documenti emergeva non solo l'inesistenza del debito residuo, ma addirittura un credito della società verso l'ente. Nel giudizio di revocazione la Corte d'appello ha però escluso il presupposto dell'art. 395, n. 3, c.p.c., rilevando sia la mancata indicazione del giorno esatto di conoscenza dei documenti, sia la conoscibilità anteriore della determina, sia soprattutto la negligenza della parte nel non essersi diligentemente attivata per acquisire gli atti, potendo ricorrere all'accesso ex L. n. 241 del 1990. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) in via preliminare, che ove il giudizio d'appello fosse qualificato come inammissibile, la revocazione sarebbe stata rituale; (2) omesso esame di fatti decisivi e omessa motivazione, sostenendo che il punto centrale era la decisività dei conteggi allegati alla determina e non della determina in sé; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa motivazione sulla ratio relativa alla negligenza, assumendo di aver chiesto l'esibizione dei conteggi all'ente, rimasto inadempiente, sicché nessuna colpa le sarebbe stata imputabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente compreso e valutato le difese della società e che, in tema di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., non basta allegare l'esistenza di un ordine di esibizione rimasto ineseguito: la parte deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esservi riuscita per causa non imputabile o per fatto avverso. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva spiegato perché non potesse autonomamente svolgere i calcoli o perché i conteggi dell'ente fossero indispensabili in modo assoluto. La Corte ha inoltre rilevato che la decisività del documento deve essere effettiva e non meramente indiziaria; qui gli elaborati dell'ente avrebbero al più facilitato i calcoli. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La revocazione per rinvenimento di documento decisivo presuppone che il documento sia stato rinvenuto dopo la sentenza, che non sia stato prodotto per causa non imputabile alla parte e che sia effettivamente decisivo; non è sufficiente la mera difficoltà di acquisizione o la mancata esibizione da parte dell'avversario.
Il vizio è deducibile nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.
La nullità della sentenza e il vizio motivazionale devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi; non sono configurabili se la censura non scalfisce il fondamento logico della decisione.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
L'istanza di accesso agli atti è valorizzata come strumento idoneo per acquisire documentazione amministrativa rilevante ai fini della tempestiva produzione nel giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per documento decisivo sopravvenuto, la parte istante deve provare non solo la successiva scoperta del documento, ma anche di avere diligentemente tentato di acquisirlo prima e di non avervi potuto provvedere per causa non imputabile.
- La mera mancata ottemperanza dell'avversario a un ordine di esibizione non basta, di per sé, a integrare il presupposto della revocazione se la parte avrebbe potuto procurarsi il documento con altre iniziative diligenti o svolgere autonomamente i conteggi necessari.
- La decisività del documento va intesa in senso rigoroso: il documento deve essere idoneo da solo a mutare l'esito della controversia, non essendo sufficiente che offra meri elementi indiziari o agevoli soltanto l'attività di calcolo.
- La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti semplicemente la valutazione del materiale probatorio o la sua rilevanza.
- Le doglianze di omesso esame o di motivazione apparente devono misurarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se non la colpiscono, il motivo è infondato o inammissibile.
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