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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29317/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento dell'inefficacia, nei suoi confronti, di un atto di trasferimento del 3.9.1993 (vendita da Sacco Luigina ad Apollo e altri) su un immobile già ritenuto oggetto di simulazione con sentenza del 2005. I precedenti gradi di giudizio avevano respinto la domanda, ritenendo che la trascrizione della domanda originaria non individuasse specificamente l'unità immobiliare e che gli acquirenti avessero un titolo astrattamente idoneo (art. 1159 c.c.). In Cassazione la ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello su due motivi; la questione decisiva in sede di legittimità è però diventata la regolarità della notifica della sentenza impugnata e il tempestivo deposito della copia notificata richiesto dalla norma processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata prova della notificazione della sentenza impugnata e per il conseguente superamento del termine di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. (il ricorso era stato notificato il 28.12.2021, oltre il termine). Ha rilevato che l'onere di depositare in cancelleria, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della decisione munita di relata di notifica non può essere sostituito o dimostrato con elementi equivalenti e che l'ammissione della controparte in controricorso non supplisce alla prova richiesta. Perciò la Corte non ha esaminato il merito della questione sulla simulazione/transcrizione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate in € 4.200 oltre accessori, e ha dato atto della sussistenza dell'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1159 cod. civ.

    La Corte d'appello aveva ritenuto che gli acquirenti, avendo titolo astrattamente idoneo, potevano avvalersi della tutela prevista da questa norma; la Cassazione non ha comunque deciso sul merito perché ha dichiarato improcedibile il ricorso per ragioni processuali

  • art. 325 c.p.c.

    Stabilisce il termine di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di prova della notifica della sentenza impugnata, il termine va computato dalla data di pubblicazione e che il ricorso è stato tardivo

  • art. 369 c.p.c.

    Impone l'obbligo, se nel ricorso si dichiara l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, di depositare in cancelleria la copia notificata della decisione entro il termine previsto; la mancata produzione fa scattare l'improcedibilità

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-quater e 1-bis

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, come previsto da tali disposizioni

Massime di principio

  • In caso di impugnazione in Cassazione, se si dichiara di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata è obbligatorio depositare la copia della decisione munita della relata di notifica entro il termine previsto: la mancata produzione rende il ricorso improcedibile.
  • Se non è provata la notifica, il termine per proporre il ricorso si computa dalla data di pubblicazione della sentenza; non è sufficiente l'ammissione della controparte in controricorso per surrogare la prova formale richiesta.
  • La dichiarazione relativa all'avvenuta notificazione è considerata atto di 'autoresponsabilità' del ricorrente e non è emendabile con mezzi successivi; pertanto la diligenza nella conservazione e nel deposito degli atti di notifica è cruciale.
  • Sulle questioni di merito (es. validità della trascrizione, simulazione dell'atto, tutela degli acquirenti con titolo astrattamente idoneo ai sensi dell'art. 1159 c.c.) la Corte di Cassazione decide solo se le questioni processuali preliminari permettono l'esame: l'omissione di adempimenti processuali può impedire la decisione sul merito.
  • Nelle controversie immobiliari, la corretta e specifica indicazione dell'unità immobiliare nella trascrizione (dati catastali/unità) può essere determinante per la efficacia della tutela nei confronti di terzi acquirenti; mancanze di tale precisione possono favorire gli acquirenti muniti di titolo formale

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