Cassazione Civile, Sentenza n. 29281/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che aveva confermato il Tribunale di Pescara nel rigetto delle sue domande: a) accertare l'estinzione o l'insussistenza del credito dei Ricci in seguito alla riscossione delle polizze fideiussorie escusse; b) dichiarare che l'escussione della garanzia implicasse rinuncia all'obbligazione principale e pertanto estinzione del diritto dei Ricci alla prestazione (adempimento o permuta); c) dichiarare la nullità o nullità parziale del contratto di permuta e delle relative pattuizioni per impossibilità di esecuzione, vizi del consenso e difetti dei titoli edilizi (domande introdotte anche per presunte false dichiarazioni sui titoli e domande di condono); d) ottenere la restituzione delle somme incassate e il riconoscimento che, per effetto dell'escussione delle fideiussioni, i Ricci non potevano più chiedere l'adempimento o la risoluzione o ulteriori somme. In sostanza la controversia verteva sulla natura e sugli effetti dell'escussione delle fideiussioni (soddisfattiva vs. garante/indennitaria), sulla rilevanza di presunte false dichiarazioni e difformità edilizie ai fini della nullità dell'atto e sulla ammissibilità di nuove eccezioni sollevate in sede di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in cassazione. Ha confermato che: la sostituzione del giudice istruttore/relatore non determina la nullità del procedimento salvo che gli atti siano stati compiuti da soggetti estranei all'ufficio; le questioni di nullità sollevate tardivamente in appello sono state correttamente considerate nuove e inammissibili ove così risultasse; le deduzioni relative a presunta nullità del contratto per impossibilità di perseguire la causa concreta non sono fondate, attesa la distinzione tra causa strutturale del contratto (che rileva per la nullità) e vicende dinamiche del rapporto (che possono dar luogo a annullabilità o azioni per inadempimento); le doglianze relative a difformità edilizie e domande di condono non erano decisive per la nullità del negozio traslativo e il giuramento decisorio è stato correttamente non ammesso perché le circostanze erano documentalmente verificabili e non decisive; le fideiussioni sono state interpretate come garanzia con funzione indennitaria/autonoma (fideiussio indemnitatis), per cui l'escussione non impedisce ai beneficiari di agire anche per l'adempimento o la risoluzione e per il risarcimento del danno, fermo il computo delle somme già percepite a titolo di garanzia al fine di evitare arricchimenti indebiti; i motivi di ricorso erano in gran parte infondati o inammissibili per carenza di specificità o per preclusione processuale; pertanto il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che la sostituzione del giudice istruttore non comporta nullità degli atti processuali se la funzione rimane esercitata da giudici dello stesso ufficio; eventuali irregolarità sono interne e non inficiano la validità della sentenza.
art. 25 Cost.
Non esclude provvedimenti temporanei per garantire la continuità della funzione giurisdizionale; il 'giudice' va inteso come ufficio giudiziario più che singola persona fisica.
Distinzione tra omesso esame di una domanda (violazione che la Cassazione può verificare direttamente) e mera diversa interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, quest'ultima riservata al sindacato motivazionale in Cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Norme di riferimento per i motivi di cassazione: la Corte le ha applicate verificando sia errori di diritto (n.3) sia presunte violazioni di norme di rito o vizio di costituzione del giudice (n.4) sia l'omesso esame di fatto decisivo o motivazione apparente/perplessa (n.5), ritenendo però i rilievi non fondati o inammissibili.
artt. 1362 e ss. cod. civ. (interpretazione dei contratti)
La Corte ricorda che la ricostruzione interpretativa del giudice di merito ha ampia discrezionalità; in Cassazione è necessario indicare i canoni violati e come il giudice si sia discostato da essi, non limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione astratta.
art. 40, comma 2, legge n. 47/1985
La giurisprudenza richiamata dalla Corte distingue tra nullità formale/testuale e nullità sostanziale degli atti relativi a immobili costruiti senza titolo prima della 'legge Ponte'; la mendace dichiarazione dell'alienante ha valore informativo e può integrare rilevanza ma non comporta automaticamente la nullità del trasferimento se esiste un titolo riferibile all'immobile.
Il risarcimento del danno è compatibile e autonomo rispetto all'azione di risoluzione; l'azione risarcitoria non presuppone l'esperimento dell'azione di risoluzione e i rimedi possono coesistere, con la necessità di tenere conto delle somme già riscosse a titolo di garanzia.
Cass., Sez. Un., 18/02/2010, n. 3947 (fideiussio indemnitatis)
La giurisprudenza richiamata qualifica la fideiussione di tipo indennitario/autonoma come volto a garantire l'indennizzo per il danno da inadempimento; l'obbligo del garante è distinto e non si confonde automaticamente con l'obbligazione principale.
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
La Corte richiama che chi allega fatti ha l'onere di provarli; le deduzioni difensive devono essere supportate da specifiche prove e non da mere affermazioni generiche.
art. 348 ter cod. proc. civ. (preclusione in presenza di doppia conforme)
Se vi è doppia conforme tra primo grado e appello, la parte non può sollevare in cassazione questioni di fatto già pacificamente decise, salvo dimostrare che i fatti presi a base della decisione di appello divergono da quelli del primo grado.
Massime di principio
- La sostituzione del giudice istruttore non comporta automaticamente la nullità del processo: la nullità sussiste solo se atti sono compiuti da soggetti estranei all'ufficio; le irregolarità interne sono in genere insanabili solo se hanno prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Le questioni sollevate per la prima volta in appello possono essere dichiarate nuove e inammissibili: occorre tempestività nel dedurre vizi essenziali (es. nullità per causa strutturale) già in primo grado, salvo che la nullità sia rilevabile d'ufficio e rilevante in ogni stato del processo.
- Distinguere sempre tra nullità del contratto (vizio strutturale che annulla il negozio) e vizi del consenso o impossibilità sopravvenuta: la prima può essere rilevata in ogni momento, la seconda può essere soggetta a preclusioni processuali.
- La qualificazione della fideiussione è cruciale: una fideiussio indemnitatis/autonoma assicura un'indennità e non necessariamente estingue l'obbligazione principale una volta escussa; l'escussione non impedisce di chiedere adempimento, risoluzione o risarcimento, ma le somme incassate devono essere compensate per evitare l'arricchimento.
- Le dichiarazioni dell'alienante sull'esistenza di titoli edilizi hanno funzione informativa; la loro mendacità può dare luogo a rimedi (risoluzione, risarcimento) ma non sempre determina automaticamente la nullità del trasferimento, salvo l'assenza assoluta di titolo riferibile all'immobile.
- In sede di cassazione non basta richiamare norme generiche sull'interpretazione contrattuale: il ricorrente deve indicare i criteri concretamente violati e dimostrare il nesso tra la presunta violazione e l'errore decisivo del giudice di merito.
- Chi allega fatti decisivi (es. falsità documentali, inesistenza di titoli) ha l'onere di provarli; richieste come il giuramento decisorio sono ammesse solo se le circostanze non siano già documentalmente verificabili o la prova non sia agevolmente acquisibile.
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