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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29251/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva esteso automaticamente la domanda di risarcimento (azione ex art. 1669 c.c.) ai terzi chiamati in causa (progettista, direttore lavori, impresa appaltatrice, e altri), con censure fondate su: violazione delle norme processuali (artt. 112, 342, 343 c.p.c.) per extrapetizione e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; errata qualificazione della chiamata (sostanzialmente chiamata in garanzia vs individuazione del responsabile); violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e norme sulla decadenza/prescrizione (artt. 2964, 2966, 2934, 2935, 2697 c.c.); contestazione della valutazione di merito circa la diligenza professionale e le indagini geologiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'estensione automatica della domanda originaria ai terzi chiamati dalla convenuta Il Fortilizio (trattandosi di individuazione del responsabile in un quadro di rapporto oggettivamente unitario e non di mera chiamata in garanzia). Ha altresì confermato la responsabilità solidale del progettista (Mannucci) e dell'appaltatore (Tecnoedil) nei limiti indicati dal consulente tecnico d'ufficio; ha ritenuto infondati i rilievi sulla decadenza e prescrizione, stabilendo che il termine previsto dall'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui il committente ottiene un apprezzabile grado di conoscenza della gravità e della causa dei vizi (nella fattispecie, dal deposito della CTU nell'ATP, luglio 2007). I motivi che impugnavano la valutazione di merito sulla diligenza e sulle indagini geologiche sono stati considerati, ove non inammissibili, riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La Corte interpreta l'articolo come disposizione di responsabilità extracontrattuale per rovina e gravi difetti dell'opera che può ricadere non solo sull'appaltatore ma anche su coloro che hanno collaborato alla costruzione (progettista, direttore lavori). La chiamata di questi soggetti da parte dell'appaltatore, quando tesa ad individuare il responsabile nel quadro di un rapporto unitario, comporta l'estensione automatica della domanda originaria anche in assenza di espressa istanza dell'attore.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dalla Corte per giustificare il vincolo di solidarietà passiva tra i soggetti ritenuti corresponsabili; la pronuncia di condanna nei confronti dei chiamati è stata pronunciata nei limiti della responsabilità accertata.

  • artt. 112, 342, 343 c.p.c.

    Le norme sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state valutate alla luce del principio dell'estensione automatica della domanda: la Corte ritiene che non vi sia extrapetizione quando la chiamata del terzo mira ad individuare il vero responsabile in un rapporto oggettivamente unitario. Inoltre si è richiamata la rappresentanza reciproca nel condominio che legittima l'azione dei singoli condomini a tutela dei diritti comuni.

  • art. 106 c.p.c.

    Citate dalle parti; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le contestazioni relative alla presunta automatica estensione limitata dalla corretta lettura del principio (distinguendo tra chiamata del terzo come individuazione del responsabile e chiamata in garanzia).

  • artt. 2964, 2966, 2934, 2935, 2697 c.c.

    Riferite alle questioni di decadenza e prescrizione. La Corte conferma che il termine annuale (art. 1669) decorre dal momento in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza della gravità e della causa dei vizi; l'onere della prova sulla tempestività grava, con le modalità riconosciute dalla giurisprudenza, sul denunciante quando rilevante.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tempestività delle eccezioni processuali (comparsa e deduzioni): la Corte ha ritenuto mancanti di interesse alcune doglianze sulla tempestività formale, perché sul punto era già intervenuta nel merito definendo comunque le eccezioni infondate.

  • art. 1176 c.c.

    La Corte richiama il criterio di diligenza professionale: il progettista e direttore dei lavori deve operare con l'ordinaria diligenza richiesta dalla sua professionalità e, se privo di competenze specifiche, deve rifiutare l'incarico o avvalersi di altri specialisti; la sua responsabilità può concorrere solidalmente con quella dell'appaltatore se la progettazione non ha tenuto conto delle condizioni geologiche.

  • art. 106 e art. 360 c.p.c. (rimandi processuali)

    Norme processuali utilizzate per inquadrare le censure di legittimità (violazione di legge, violazione di norme processuali): la Corte ha dichiarato inammissibili talune doglianze per carenza di specificità o perché attengono a valutazioni di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13

    Richiamato in relazione all'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato per i ricorrenti in caso di esito negativo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • Quando il convenuto chiama in causa un terzo indicando che è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore e la questione riguarda un rapporto oggettivamente unitario (es. responsabilità per gravi difetti e rovina dell'opera ex art.1669 c.c.), la domanda originaria si estende automaticamente al terzo anche senza espressa istanza dell'attore; il giudice può condannare il terzo senza extrapetizione.
  • Al contrario, se la chiamata è una mera chiamata in garanzia (rapporto giuridicamente autonomo), non opera l'estensione automatica della domanda e il terzo risponde solo nei limiti della garanzia invocata.
  • In materia di opere e vizi strutturali, la responsabilità ex art.1669 c.c. può coinvolgere solidalmente appaltatore, progettista e direttore dei lavori quando i difetti sono ricollegabili a fatti imputabili a ciascuno; l'appaltatore non viene automaticamente esonerato se ha eseguito lavori in base a un progetto inadeguato: deve comunque verificare la rispondenza del progetto alle condizioni del suolo.
  • Il termine per la denuncia dei vizi decorre dal momento in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità e della causa dei difetti (spesso individuabile nel deposito della relazione del CTU che chiarisce le cause tecniche); sospetti generici non bastano a far decorrere il termine.
  • Nel giudizio condominiale sussiste la cosiddetta rappresentanza reciproca: l'azione e le impugnazioni promosse da alcuni condomini possono incidere sui diritti comuni e sui provvedimenti che riguardano tutti i condomini (ciò spiega l'efficacia dell'estensione nei confronti di tutti i condomini attori).
  • In cassazione molte censure che mirano a rimettere in discussione le valutazioni tecniche e di fatto (diligenza, correttezza delle indagini geologiche, percentuali di responsabilità) sono inammissibili o destinate al rigetto: tali questioni sono tipicamente di merito e vanno dedotte e provate nei gradi di merito in modo specifico.
  • Prassi consigliata in casi analoghi: documentare e conservare tutte le indagini tecniche (CTU, studi geologici), chiarire in modo processuale se la chiamata del terzo è volta all'individuazione del responsabile o alla garanzia, e sollevare tempestivamente eccezioni di decadenza/prescrizione con prove della data di scoperta effettiva dei vizi.

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