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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29285/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava le sentenze della CTR di Potenza che avevano annullato gli avvisi di accertamento notificati ai tre soci per l'anno 2003, con imputazione ai soci (ex art. 5 TUIR) delle maggiori somme accertate in capo alla società in seguito al riscontro di discrasie tra importi indicati nei preliminari/perizie di mutuo e quelli risultanti nei rogiti notarili. I soci hanno contestato, fra l'altro, l'illegittimità dell'uso di documentazione bancaria acquisita, la violazione dell'obbligo di contraddittorio prima della notifica (art. 12 legge n. 212/2000), la mancata informativa (art. 5 legge n. 212/2000), la non utilizzabilità dei dati bancari per presunta irretroattività delle norme e la inesistenza di prova sufficiente delle maggiori somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i tre ricorsi; ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio con la società perché la controversia della società era stata estinta per adesione alla definizione agevolata (art. 6 D.L. n. 119/2018). Ha però accolto i motivi di merito terzo, quarto e quinto (in via subordinata) proposti dall'Agenzia: la CTR ha erroneamente declassato le discrasie fra preliminari/perizie e rogiti a meri indizi non sufficienti e ha errato nella valutazione della illegittimità dell'acquisizione di dati bancari. La Corte ha affermato che le difformità possono costituire presunzioni semplici "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 39 DPR n. 600/1973 e che l'irregolarità formale nell'acquisizione dei dati bancari non comporta automaticamente inutilizzabilità degli elementi se non è in gioco un diritto fondamentale costituzionale. La sentenza impugnata è quindi cassata e il giudizio è rimesso alla CTR di secondo grado in diversa composizione per i necessari accertamenti in fatto e per provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    Norma richiamata per l'imputazione del reddito risultante dalla società di persone ai soci per trasparenza; la decisione conferma la possibilità di agire distintamente contro i soci anche quando la società è stata oggetto di rettifica, salvo effetti del condono richiesto dalla società stessa

  • art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973

    Secondo la Corte, le presunzioni semplici sono ammesse purché siano "gravi, precise e concordanti"; le discrasie documentali fra preliminari/perizie e rogiti possono costituire tale quadro indiziario idoneo a giustificare l'accertamento fiscale

  • art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    «richiedere, previa autorizzazione dell’ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi»

    La Corte ricorda che tale disposizione già abilita l'ufficio a richiedere dati bancari (previa autorizzazione interna); le modifiche successive (legge n. 311/2004) hanno ampliato i poteri e imposto modalità telematiche in date successive all'accertamento, per cui l'acquisizione di dati bancari antecedente a tali scadenze non è automaticamente illegittima

  • legge n. 311/2004

    Ha ampliato i poteri di indagine bancari e introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei dati bancari, obbligo operativo solo successivamente (con decorrenze e provvedimenti attuativi), perciò eventuali contestazioni sulla modalità di acquisizione vanno valutate alla luce delle tempistiche

  • D.L. n. 119/2018, art. 6 commi 8-10 (definizione agevolata)

    L'adesione della società alla definizione agevolata ha estinto il contenzioso della società; ciò rende superflua l'integrazione del contraddittorio nei procedimenti relativi ai soci quando la società non ha più interesse processuale

  • legge n. 212/2000 (codice del processo tributario), artt. 5 e 12

    Gli artt. 5 e 12 sono stati invocati dai soci (mancata informativa e mancato contraddittorio); la Corte ha tuttavia ritenuto che l'esigenza di litisconsorzio possa venire meno se la parte (la società) ha estinto il giudizio tramite definizione agevolata, e non ha accolto automaticamente le censure procedurali dei contribuenti

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamata per la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e parziale soggettiva anche in sede di legittimità; la Corte ha disposto la riunione dei tre ricorsi

  • art. 295 c.p.c. e norme tributarie processuali richiamate (artt. 14, 29, 39, 62 d.lgs. n. 546/1992 e altre norme processuali)

    Censure relative alla nullità per mancata sospensione o integrazione del contraddittorio sono state valutate alla luce del superamento del contenzioso societario: la Cassazione ha rigettato i motivi principali basati su tali profili, ritenendo non fondata la necessità di sospendere o reintegrare il giudizio

Massime di principio

  • Il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci sussiste quando si contesta il reddito o le modalità di accertamento della società; tuttavia, se la società ha estinto il proprio contenzioso aderendo a una definizione agevolata che ne determina l'estinzione, l'integrazione del contraddittorio con la società non è sempre necessaria per ragioni di economia e ragionevole durata del processo
  • Le discrasie documentali tra preliminari di vendita, perizie usate per l'erogazione di mutui e i successivi rogiti notarili possono costituire presunzioni semplici "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e, quindi, essere sufficienti a fondare un accertamento presuntivo quando sono significative e documentate
  • L'irregolarità formale nell'acquisizione di documenti bancari o nella procedura telematica non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove; l'inutilizzabilità è eccezionale e richiede la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale o una specifica previsione normativa
  • L'obbligo di trasmissione telematica dei dati bancari e le relative garanzie operative hanno decorrenze previste dalla normativa e dai provvedimenti attuativi; contestazioni sulla modalità di acquisizione devono considerare la data dei fatti e le regole operative vigenti al momento
  • La definizione agevolata della società non si estende automaticamente ai soci: il socio che voglia avvalersi degli effetti del condono deve presentare istanza autonoma; dunque l'Agenzia può continuare ad accertare e recuperare imposte nei confronti dei soci anche se la società ha definito la propria posizione

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