Cassazione Civile, Sentenza n. 27392/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, accogliendo l'appello di Flaminia Consulting, li aveva condannati al rimborso delle spese di giudizio in relazione a un'opposizione promossa contro un provvedimento possessorio. I motivi dedotti contestavano: a) l'omesso esame del fatto decisivo che il preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare riguardava muri a secco di cui i ricorrenti erano comproprietari; b) la violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla legittimazione ad opporsi (art.100 c.p.c. e art.880 c.c.); c) la posizione processuale di Spadola, che aveva ritenuto l'esecuzione inammissibile e si era richiamata alle difese delle opponenti; d) la mancata pronuncia sulla domanda di correzione di errore materiale; e) l'omesso esame di fatti decisivi relativi all'adesione della Spadola alle difese. In sostanza i ricorrenti sostenevano che l'atto notificato (un preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare) fosse il presupposto per proporre opposizione e che la Corte territoriale avesse errato nel dichiarare la loro soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'attuazione coattiva di un provvedimento possessorio interinale non si svolge nelle forme dell'esecuzione ordinaria ma esclusivamente nell'ambito del giudizio possesssorio secondo l'art. 669 duodecies c.p.c.; di conseguenza la notificazione del preavviso di accesso per l'esecuzione dell'obbligo di fare era priva di fondamento normativo e non poteva legittimare l'opposizione agli atti esecutivi. Le eccezioni relative alla legittimazione e alle difese della Spadola sono state quindi escluse dall'esame nella sede dell'opposizione, potendo essere dedotte solo nel giudizio possessorio. La sentenza impugnata è stata corretta nella motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4 c.p.c., ma confermata nei suoi esiti; il ricorso è respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate; permane l'operatività delle statuizioni in punto di spese della sentenza impugnata. È altresì disposta l'annotazione circa l'eventuale versamento ulteriore del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'attuazione forzosa del provvedimento possessorio interinale avviene esclusivamente nel giudizio possessorio e con le forme stabilite dal giudice che lo ha emesso; non è eseguibile secondo le forme ordinarie dell'esecuzione forzata.
Richiamato per confermare che l'interdetto possessorio non è titolo per l'esecuzione ordinaria ma per l'attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies.
Non idoneo a contestare il 'preavviso di accesso' relativo all'attuazione di un interdetto; la contestazione dell'attuazione deve essere proposta nel giudizio possessorio e non con rimedi esecutivi.
Le spese contenute nell'intimazione (preavviso) non sono ripetibili quando la procedura sia inammissibile.
Richiamato nelle censure sulla legittimazione ad opporsi; la Corte ha ritenuto che tali questioni debbano essere trattate nel giudizio possessorio e non nell'opposizione all'atto esecutivo inammissibile.
Richiamato nella censura sulla titolarità dei muri a secco e sulla legittimazione dei comproprietari; la Corte non ha esaminato il merito di tali questioni nella sede dell'opposizione ritenuta inammissibile.
Norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, omesso esame di fatto decisivo, violazione di legge); la Corte ha però ritenuto infondati o non utilmente esaminabili i motivi in relazione all'inammissibilità dell'azione.
Utilizzata per procedere a una correzione della motivazione della sentenza impugnata senza modificare il decisum.
Richiamato in relazione alla censura per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto le questioni assorbite dall'inammissibilità dell'opposizione.
Richiamato con riferimento a dedotte nullità per errore di percezione; la Corte ha escluso utile sindacato alla stregua dell'inammissibilità del rimedio esperito.
Applicato per rilevare l'obbligo, in certa ipotesi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Un provvedimento possessorio interinale (interdetto) non è titolo esecutivo per l'esecuzione ordinaria: la sua attuazione coattiva avviene solo nel giudizio possessorio ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.; quindi gli atti sostitutivi di esecuzione ordinaria (es. precetto o preavviso di accesso intesi come avvio di esecuzione) sono inammissibili.
- Le contestazioni sull'attuabilità, sulle modalità di esecuzione e sulla legittimazione dei destinatari devono essere sollevate dinanzi al giudice che ha emanato il provvedimento possessorio; non sono efficaci se proposte tramite opposizione agli atti esecutivi derivanti da un preavviso illegittimo.
- Se il provvedimento possessorio viene poi assorbito e trasformato in una sentenza di merito che condanna a un obbligo di fare, quella sentenza costituisce titolo esecutivo e può essere eseguita nelle forme ordinarie; la distinzione tra provvedimento interinale e sentenza di merito è cruciale per la scelta della forma di attuazione.
- Se una parte riceve un preavviso di accesso o un atto simile in violazione delle regole di attuazione dell'interdetto, le spese relative a tale intimazione possono risultare irripetibili; tuttavia le controversie procedurali sull'illegittimità dell'atto restano devolute al giudice possesssorio.
- In presenza di atti formali impropri (es. costituzione di un'azione esecutiva senza titolo idoneo), il rimedio processuale corretto è solitamente l'eccezione nel giudizio possessorio o la segnalazione al giudice competente, e non l'opposizione agli atti esecutivi; l'opponente rischia quindi l'inammissibilità e la soccombenza virtuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27381/2022 del 19/09/2022
- Sentenza civile · 19 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27394/2022 del 19/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27543/2022 del 20/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27542/2022 del 20/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27537/2022 del 20/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27536/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →