Cassazione Civile, Sentenza n. 27542/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda il diniego di definizione agevolata (condono) di una cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 1996. Il punto controverso era se l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di negare la definizione (perché il diniego sarebbe intervenuto oltre il termine del 31/12/2008) e se dovesse trovare applicazione il termine decadenziale previsto dall'art. 37, comma 44, d.l. n. 223/2006 o il regime prescrizionale ordinario; inoltre si è discussa la possibilità di accedere, con l'istanza del 2018 (art. 6 d.l. n. 119/2018), alla definizione agevolata della stessa pretesa anche se già oggetto di precedenti condoni o dinieghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto dal socio unico/contribuente avverso il diniego di condono, ritenendo applicabile l'art. 6 d.l. n. 119/2018 alla controversia concernente la definizione agevolata della cartella del 1996. Ha osservato che non era stata mai operata una precedente definizione agevolata della cartella (il diniego non ha estinto la pretesa), pertanto la controversia può essere definita ai sensi dell'art. 6/2018. Di conseguenza il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di Latina per accertare la corretta esecuzione della definizione agevolata e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Riconosciuta applicabilità alla controversia sulla cartella del 1996: la norma consente la definizione delle liti aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado, anche in Cassazione; si considera in continuità con le precedenti discipline condonistiche
art. 12 legge 27 dicembre 2002, n. 289
riferita alla precedente disciplina della definizione agevolata (condono)
Norma di riferimento per valutare la portata della disciplina condonistica; la Corte la richiama nella cornice della continuità normativa tra misure di definizione
art. 37, comma 44, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
termine decadenziale speciale evocato dalle parti
La Corte ha rilevato che tale disposizione può prevedere termini decadenziali specifici ma nel caso concreto la questione va valutata in relazione al fatto che non vi sia stata precedente definizione agevolata
art. 16, comma 3, legge n. 289/2002
richiamata nella giurisprudenza e nel confronto tra diverse disposizioni condonistiche
Rientra nel novero delle disposizioni che hanno riguardato la definizione di atti impositivi e cartelle di pagamento; utile per il principio di continuità normativa
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
rinvia all'art. 16 legge n. 289/2002
Usata per sottolineare la continuità normativa e che le cartelle possono essere considerate atti impositivi ai fini delle definizioni agevolative
art. 2-quinquies d.l. 30 settembre 1994, n. 564
precedente disposizione condonistica di riferimento
Inserita nel quadro storico-normativo delle misure di condono cui l'art. 6/2018 si riallaccia in termini di continuità
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regime di impugnazione degli atti tributari
Richiamato per affermare che la cartella di pagamento, se primo atto impositivo, è impugnabile secondo le regole del d.lgs. 546/1992 e rientra nella nozione di atto impositivo
art. 360 cod. proc. civ.
motivo di ricorso in Cassazione (n. 3 e n. 5)
Rammentato come base normativa dei motivi di cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi)
Massime di principio
- La presentazione di una nuova istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 è ammissibile per controversie che abbiano ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado, anche se la stessa pretesa era già stata oggetto di precedenti procedure di condono non accolte (il diniego non estingue la pretesa).
- Se non è stata mai operata una precedente definizione agevolata positiva, il contribuente può chiedere la definizione anche successivamente: il diniego non è equivalente a una definizione favorevole che impedisca ulteriori istanze.
- La regola generale che impedisce un 'condono su condono' vale quando il contribuente ha già beneficiato di una definizione agevolata efficace; in tal caso non è possibile ottenere una seconda volta la definizione per la medesima pretesa.
- Occorre distinguere con attenzione tra termini decadenziali speciali previsti da norme agevolative e il regime prescrizionale ordinario: l'applicabilità di un termine decadenziale dipende dalla concreta fattispecie e dalla tempistica degli atti (data di consegna del ruolo, pagamenti, ecc.).
- Le istanze incidentali di definizione agevolata hanno efficacia processuale rilevante e possono rendere inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta inutilità o difetto d'interesse; il giudice deve prioritariamente decidere sulla definibilità della lite.
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