Cassazione Civile, Sentenza n. 27394/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: la mutazione dello stato dei luoghi per interramento di parte del muro interessato dai fori da riaprire. Con ulteriori motivi invoca violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nullità per violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per presunto travisamento degli elementi probatori circa l'estraneità di opere di drenaggio necessarie alla riapertura completa dei fori; infine censura la determinazione dei compensi del difensore e delle spese processuali ritenendoli eccessivi e denunciando la non configurabilità della soccombenza dell'esecutante.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: il primo motivo è inammissibile per carenza del tenore testuale degli atti impugnati nel ricorso; il secondo è infondato (la mancata trascrizione delle conclusioni non vale di per sé a invalidare la decisione salvo mancata considerazione di esse); il terzo è infondato perché il mutamento dello stato dei luoghi era stato oggetto di valutazione (conferimento di incarico al consulente tecnico d'ufficio) e quindi preso in considerazione; il quarto è inammissibile perché la censura sul cattivo uso del fatto notorio va proposta con la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.. Quanto al quinto motivo, la Corte ha riconosciuto la soccombenza dell'esecutante (Pastorini) perché ha chiesto un'attuazione del titolo esorbitante rispetto a quanto prescritto; dunque il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in complessivi Euro 6.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre rimborso forfetario al 15% e CA e IVA per legge. Nessuna spesa è dovuta nei confronti di Roberto Marini e Augusta Tassi Pistarelli che non hanno svolto attività difensiva. È inoltre disposto il versamento, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002. In conclusione: ricorso rigettato; vincitore: i resistenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Denuncia omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato perché il mutamento dello stato dei luoghi era stato comunque considerato tramite il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Denuncia di violazione o falsa applicazione di legge: la Corte non ha ravvisato violazione applicativa idonea a fondare il motivo e lo ha dichiarato infondato o inammissibile secondo i singoli profili.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Denuncia di nullità della sentenza o del procedimento: la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile/lacunoso e non fondato nei termini proposti.
La Corte ricorda che la contestazione del cattivo uso del fatto notorio deve essere proposta mediante revocazione ex art. 395 c.p.c., perciò il quarto motivo è inammissibile se prospettato con altri mezzi.
Principio sulle spese: la Corte applica l'art. 91 c.p.c. per ritenere soccombente l'esecutante che ha posto domande infondate in ordine alle modalità di esecuzione del titolo; la soccombenza comporta condanna alle spese.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
La Corte dispone l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto, richiamando la normativa sul contributo unificato.
Riferimento alla disciplina successiva sull'indicazione dei valori medi per la liquidazione dei compensi: la Corte segnala che non esiste un vincolo al rispetto dei valori medi e che il giudice deve motivare eventuali scostamenti rispetto alle tariffe.
Cass. n. 09280 del 11/04/2017 (giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale sul principio che le opere eseguite in adempimento di un obbligo di fare devono essere conformi al contenuto del titolo esecutivo; opere ulteriori non imponibili agli obbligati se non previste dal titolo.
Massime di principio
- Un mutamento dello stato dei luoghi (es. interramento di porzione di muro) può incidere sulle modalità di esecuzione del titolo e richiede valutazione tecnico-cognitiva: se il giudice ha incaricato un CTU, il mancato accoglimento del ricorso per omesso esame è giustificato.
- Il giudice non può imporre agli obbligati opere non conformi al contenuto del titolo esecutivo: lavori accessori o di drenaggio non previsti non possono essere ragionevolmente addebitati agli esecutati senza specifico accertamento e titolo.
- Le doglianze sulla mancata trascrizione delle conclusioni o sulla carenza degli atti devono dimostrare che il giudice non le ha considerate; l'omessa trascrizione di per sé non determina nullità.
- Le contestazioni relative all'uso del fatto notorio vanno proposte con il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c.; non sono ammissibili in cassazione se proposte con altri mezzi.
- Se il ricorrente chiede un'esecuzione eccedente il titolo e perde, sarà considerato soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e condannato alle spese; la liquidazione dei compensi segue le tariffe e la forbice prevista, ma il giudice può scostarsi previa motivazione.
- In materia di liquidazione dei compensi e delle spese processuali dopo il d.m. n. 55/2014, non esiste un vincolo ai valori medi indicati: il giudice deve comunque motivare gli scostamenti rispetto alle tariffe.
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