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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27381/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, confermando il Tribunale, aveva accolto l'opposizione a precetto promossa da Rosa Russo e aveva dichiarato la non autenticità di quattro assegni postali su cui la società Aprile aveva fondato l'azione esecutiva. Aprile deduceva: (i) illegittimità del riconoscimento del disconoscimento degli assegni (mancanza di specificità e determinazione del disconoscimento), (ii) errori procedurali sul meccanismo disconoscimento/verificazione (mancata indicazione e produzione delle scritture di comparazione e dei mezzi di prova nella richiesta di verificazione), e (iii) errore nella distribuzione dell'onere della prova nell'opposizione all'esecuzione (sostenendo che, essendo opposizione all'esecuzione, l'opponente dovrebbe provare la falsità della firma e non basti il disconoscimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Aprile S.p.A. Ha ritenuto che: (a) il disconoscimento operato da Rosa Russo era specifico e inequivoco (denunciava che gli assegni erano stati rilasciati privi di sottoscrizione e poi compilati abusivamente dalla creditrice), pertanto operava ex art. 215 cod. proc. civ.; (b) la società Aprile non aveva adempiuto all'obbligo imprescindibile di indicare e/o produrre le scritture di comparazione e i mezzi di prova in sede di istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ. (non potendosi ritenere sufficiente l'allegazione delle comparazioni in una perizia di parte); (c) il disconoscimento della sottoscrizione è strumento valido nell'opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale (quindi non è sempre necessaria la querela di falso), per cui la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione e dichiarato la non autenticità degli assegni è conforme al diritto. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Strumento del disconoscimento della scrittura privata: la Corte conferma che il disconoscimento rende la scrittura inidonea a produrre effetti nei confronti di chi ne risulta apparentemente autore fino all'esito della verificazione; può essere efficace anche nell'opposizione a precetto su titolo stragiudiziale.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiama la forma e i requisiti del disconoscimento; la Corte precisa che non sono necessarie formule sacramentali ma è richiesta una manifestazione inequivoca e determinata della negazione dell'autenticità.

  • art. 216 c.p.c.

    Stabilisce l'obbligo, per chi chiede la verificazione, di proporre i mezzi di prova ritenuti utili e di produrre o indicare le scritture di comparazione; la Corte ritiene tale onere imprescindibile e non assolvibile mediante semplice allegazione delle scritture a una perizia di parte.

  • art. 217 c.p.c.

    Regola l'intervento del consulente tecnico e la determinazione delle scritture di comparazione da parte del giudice; la Corte ricorda che la nomina del consulente è eventuale e che il giudice può procedere direttamente alla verificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della distribuzione dell'onere della prova; la Corte interpreta l'onere alla luce della posizione sostanziale delle parti: il disconoscimento può ribaltare sull'attore l'onere di avviare la procedura di verificazione.

  • art. 183, comma 6 c.p.c.

    Riguarda la memoria istruttoria: la Corte valuta la tempestività e il contenuto delle memorie ma conferma che l'indicazione e la produzione delle scritture di comparazione devono avvenire nell'istanza di verificazione secondo art. 216.

  • art. 345 c.p.c.

    Norma richiamata in tema di limiti procedurali dell'istanza di verificazione; conferma che determinati requisiti procedurali devono essere rispettati per l'ammissibilità della verificazione.

  • r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (disciplina assegni)

    Richiamato in relazione alla natura probatoria degli assegni; la Corte però conferma che le regole sul disconoscimento e sulla verificazione si applicano anche ai titoli di credito quali gli assegni postali.

  • r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 56

    Richiamato in tema di disciplina dei titoli di credito; la Corte non ritiene che le disposizioni citate impediscano l'uso del disconoscimento e della procedura di verificazione in opposizione a precetto.

  • art. 702 c.p.c.

    Richiamato in rapporto all'efficacia probatoria dei documenti: la Corte osserva che il disconoscimento impedisce che la scrittura acquisisca piena efficacia probatoria fino a verifica contraria.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'ulteriore contributo dovuto dalla ricorrente in caso di accertamento, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata deve essere formulato in modo specifico e inequivoco ma non richiede formule sacramentali; va fatto tempestivamente nell'atto di opposizione o comunque in primo momento utile.
  • Se il creditore intende avvalersi della scrittura disconosciuta, è obbligato, nell'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., a indicare e/o depositare le scritture di comparazione e i mezzi di prova: l'allegazione delle comparazioni solo in una perizia di parte non basta.
  • Nell'opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale (es. assegni, cambiali) il disconoscimento della sottoscrizione è strumento idoneo a mettere in crisi l'efficacia esecutiva del titolo e può dispensare dall'obbligo immediato della querela di falso quando la parte abbia contestato tempestivamente l'autenticità.
  • La distribuzione dell'onere della prova si valuta in base alla posizione sostanziale delle parti: un disconoscimento valido sposta sull'attore/creditore l'onere di attivare e sostenere la procedura di verificazione per dimostrare l'autenticità.
  • Per difensori: in caso di opposizione a precetto per apocrifia di firma, formulare il disconoscimento chiaramente nella comparsa/opposizione; per il creditore, preparare e depositare tempestivamente le scritture di comparazione e i mezzi istruttori richiesti dall'art. 216 c.p.c., e non affidarsi soltanto a perizie di parte.

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