Cassazione Civile, Sentenza n. 27381/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, confermando il Tribunale, aveva accolto l'opposizione a precetto promossa da Rosa Russo e aveva dichiarato la non autenticità di quattro assegni postali su cui la società Aprile aveva fondato l'azione esecutiva. Aprile deduceva: (i) illegittimità del riconoscimento del disconoscimento degli assegni (mancanza di specificità e determinazione del disconoscimento), (ii) errori procedurali sul meccanismo disconoscimento/verificazione (mancata indicazione e produzione delle scritture di comparazione e dei mezzi di prova nella richiesta di verificazione), e (iii) errore nella distribuzione dell'onere della prova nell'opposizione all'esecuzione (sostenendo che, essendo opposizione all'esecuzione, l'opponente dovrebbe provare la falsità della firma e non basti il disconoscimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Aprile S.p.A. Ha ritenuto che: (a) il disconoscimento operato da Rosa Russo era specifico e inequivoco (denunciava che gli assegni erano stati rilasciati privi di sottoscrizione e poi compilati abusivamente dalla creditrice), pertanto operava ex art. 215 cod. proc. civ.; (b) la società Aprile non aveva adempiuto all'obbligo imprescindibile di indicare e/o produrre le scritture di comparazione e i mezzi di prova in sede di istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ. (non potendosi ritenere sufficiente l'allegazione delle comparazioni in una perizia di parte); (c) il disconoscimento della sottoscrizione è strumento valido nell'opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale (quindi non è sempre necessaria la querela di falso), per cui la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione e dichiarato la non autenticità degli assegni è conforme al diritto. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
Strumento del disconoscimento della scrittura privata: la Corte conferma che il disconoscimento rende la scrittura inidonea a produrre effetti nei confronti di chi ne risulta apparentemente autore fino all'esito della verificazione; può essere efficace anche nell'opposizione a precetto su titolo stragiudiziale.
art. 215 c.p.c.
Richiama la forma e i requisiti del disconoscimento; la Corte precisa che non sono necessarie formule sacramentali ma è richiesta una manifestazione inequivoca e determinata della negazione dell'autenticità.
art. 216 c.p.c.
Stabilisce l'obbligo, per chi chiede la verificazione, di proporre i mezzi di prova ritenuti utili e di produrre o indicare le scritture di comparazione; la Corte ritiene tale onere imprescindibile e non assolvibile mediante semplice allegazione delle scritture a una perizia di parte.
art. 217 c.p.c.
Regola l'intervento del consulente tecnico e la determinazione delle scritture di comparazione da parte del giudice; la Corte ricorda che la nomina del consulente è eventuale e che il giudice può procedere direttamente alla verificazione.
art. 2697 c.c.
Principio della distribuzione dell'onere della prova; la Corte interpreta l'onere alla luce della posizione sostanziale delle parti: il disconoscimento può ribaltare sull'attore l'onere di avviare la procedura di verificazione.
art. 183, comma 6 c.p.c.
Riguarda la memoria istruttoria: la Corte valuta la tempestività e il contenuto delle memorie ma conferma che l'indicazione e la produzione delle scritture di comparazione devono avvenire nell'istanza di verificazione secondo art. 216.
art. 345 c.p.c.
Norma richiamata in tema di limiti procedurali dell'istanza di verificazione; conferma che determinati requisiti procedurali devono essere rispettati per l'ammissibilità della verificazione.
r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (disciplina assegni)
Richiamato in relazione alla natura probatoria degli assegni; la Corte però conferma che le regole sul disconoscimento e sulla verificazione si applicano anche ai titoli di credito quali gli assegni postali.
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 56
Richiamato in tema di disciplina dei titoli di credito; la Corte non ritiene che le disposizioni citate impediscano l'uso del disconoscimento e della procedura di verificazione in opposizione a precetto.
art. 702 c.p.c.
Richiamato in rapporto all'efficacia probatoria dei documenti: la Corte osserva che il disconoscimento impedisce che la scrittura acquisisca piena efficacia probatoria fino a verifica contraria.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'ulteriore contributo dovuto dalla ricorrente in caso di accertamento, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater.
Massime di principio
- Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata deve essere formulato in modo specifico e inequivoco ma non richiede formule sacramentali; va fatto tempestivamente nell'atto di opposizione o comunque in primo momento utile.
- Se il creditore intende avvalersi della scrittura disconosciuta, è obbligato, nell'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., a indicare e/o depositare le scritture di comparazione e i mezzi di prova: l'allegazione delle comparazioni solo in una perizia di parte non basta.
- Nell'opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale (es. assegni, cambiali) il disconoscimento della sottoscrizione è strumento idoneo a mettere in crisi l'efficacia esecutiva del titolo e può dispensare dall'obbligo immediato della querela di falso quando la parte abbia contestato tempestivamente l'autenticità.
- La distribuzione dell'onere della prova si valuta in base alla posizione sostanziale delle parti: un disconoscimento valido sposta sull'attore/creditore l'onere di attivare e sostenere la procedura di verificazione per dimostrare l'autenticità.
- Per difensori: in caso di opposizione a precetto per apocrifia di firma, formulare il disconoscimento chiaramente nella comparsa/opposizione; per il creditore, preparare e depositare tempestivamente le scritture di comparazione e i mezzi istruttori richiesti dall'art. 216 c.p.c., e non affidarsi soltanto a perizie di parte.
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