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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29742/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini proposta da due proprietari di fondi limitrofi per ottenere la determinazione della linea di confine tra le rispettive particelle in comune di Dolegna del Collio. Il convenuto, costituendosi, non si oppose al regolamento dei confini ma spiegò domanda riconvenzionale chiedendo la demolizione di un muro divisorio realizzato dalla controparte, ritenuto pericoloso e lesivo della sua veduta, nonché l'arretramento di una cisterna per gas posta troppo vicino al confine. Il tribunale accolse anche queste domande riconvenzionali; la corte d'appello, invece, rigettò la domanda di demolizione del muro ritenendo insussistente la violazione delle distanze dalle vedute perché si trattava di veduta obliqua, mentre confermò il regolamento del confine e accolse parzialmente il resto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame della pericolosità strutturale del muro, asseritamente costruito senza progetto e in violazione di prescrizioni antisismiche; 2) violazione degli artt. 906 e 907 c.c. per avere la corte territoriale applicato la disciplina delle vedute oblique anziché quella delle distanze dalla veduta preesistente; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella determinazione del confine, perché il giudice avrebbe fissato il confine in posizione più arretrata di quella richiesta e avrebbe omesso di ammettere prova testimoniale su un preteso accordo tra le parti sul tracciato del confine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione della pericolosità del muro non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare dove l'avesse dedotta nel giudizio di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che dalle risultanze processuali non emergeva l'esistenza di una veduta diretta e che, quindi, correttamente la corte d'appello aveva escluso l'applicazione dell'art. 907, comma 2, c.c., limitandosi alla disciplina delle vedute soltanto oblique di cui all'art. 906 c.c. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che nel regolamento di confini il giudice può individuare il tracciato del confine in modo diverso da quello prospettato dalle parti, senza incorrere in ultrapetizione, e che l'azione comprende implicitamente la richiesta di restituzione della porzione eventualmente indebitamente occupata. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    L'azione di regolamento di confini serve a eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi limitrofi, con accertamento ricognitivo del confine e adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto.

  • art. 906 c.c.

    distanza di centimetri 75 dal più vicino lato della finestra

    Si applica quando la veduta è soltanto obliqua o laterale; in tal caso la distanza dalla costruzione vicina è quella prevista per la veduta obliqua, non quella maggiore dell'art. 907 c.c.

  • art. 907, comma 2, c.c.

    Presuppone l'esistenza di una veduta diretta, o di una veduta che sia insieme diretta e obliqua; non si applica alle vedute soltanto oblique o soltanto laterali.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c'è ultrapetizione se, nel regolamento di confini, il giudice individua il confine in un tracciato diverso da quelli indicati dalle parti; la domanda di regolamento comprende implicitamente la restituzione della porzione indebitamente occupata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi alla falsa applicazione degli artt. 906, 907 c.c. e 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla pretesa pericolosità del muro.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un fatto o una questione non risulta trattato nella sentenza impugnata, il ricorrente che la prospetta per la prima volta in cassazione deve indicare specificamente dove l'abbia dedotto nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, la censura è inammissibile per novità.
  • La disciplina delle distanze tra costruzioni e vedute richiede una previa qualificazione della veduta: la veduta soltanto obliqua o laterale non consente l'applicazione della distanza più ampia prevista per la veduta diretta; l'art. 907, comma 2, c.c. opera solo se la veduta è diretta, o comunque anche diretta oltre che obliqua.
  • Nel giudizio di regolamento di confini il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se accerta il confine in una linea diversa da quella prospettata dalle parti, poiché l'azione è diretta a rimuovere l'incertezza sulla demarcazione tra i fondi e non a cristallizzare le indicazioni di parte.
  • L'azione di regolamento di confini ha natura ricognitiva e contiene implicitamente la richiesta di rilascio della porzione di terreno che, all'esito dell'accertamento, risulti indebitamente compresa nel fondo altrui; non è necessaria una domanda autonoma di restituzione.
  • La deduzione di un vizio di ultrapetizione richiede che il giudice abbia attribuito un bene diverso o maggiore rispetto a quello richiesto; non sussiste quando la decisione si limiti a definire il contenuto effettivo del diritto controverso entro il perimetro del petitum sostanziale.
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Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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