Cassazione Penale, Ordinanza n. 02017/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato il giudizio di responsabilità già affermato in appello per il concorso nel reato contestato, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 marzo 2024, che aveva confermato la condanna per concorso nel porto di un'arma/strumento riproducente un'arma privo del tappo rosso. I ricorrenti deducevano, da un lato, l'insussistenza del reato perché l'oggetto portato era una pistola giocattolo senza tappo rosso; dall'altro, limitatamente alla posizione di una delle imputate, la violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo carenze motivazionali e chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito circa la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando la giurisprudenza che qualifica come penalmente rilevante il porto fuori dall'abitazione di pistole giocattolo o scacciacani prive del tappo rosso; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la censura mirava a un nuovo esame del merito e, comunque, la motivazione di merito aveva valorizzato il ruolo non marginale della ricorrente, che aveva custodito l'arma nella propria borsetta.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
ritenuto integrato dal porto fuori dall'abitazione di pistola giocattolo o scacciacani priva del tappo rosso
art. 5, quarto comma, l. 18 aprile 1975, n. 110
richiamato quale disposizione collegata alla disciplina degli strumenti riproducenti armi privi del tappo rosso
invocato dai ricorrenti per la particolare tenuità del fatto; la Corte non ha ravvisato vizi della motivazione e non ha accolto la richiesta
applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Integra la contravvenzione prevista dall'art. 4 l. n. 110 del 1975 il porto, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, di una pistola giocattolo o di uno strumento di segnalazione acustica idoneo a simulare un'arma quando sia privo del tappo rosso occlusivo della canna.
- La censura che deduce l'insussistenza del reato deve confrontarsi con la qualificazione giuridica del fatto già accertata in fatto e non può essere accolta se contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, è valorizzabile il ruolo attivo e non meramente ancillare del concorrente nel fatto, anche quando questi abbia avuto la custodia materiale dell'oggetto illecito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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