Cassazione Civile, Ordinanza n. 12484/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società agricola)
La controversia
La controversia nasce da un contratto qualificato come "mandato irrevocabile di commercializzazione e vendita in esclusiva" relativo alla vendita e commercializzazione di bottiglie di vino prodotte dalla società agricola. La società ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto e degli accordi commerciali collegati, oltre al pagamento di fatture non pagate e al risarcimento dei danni, deducendo una serie di inadempimenti della controparte. Il tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale della società agricola; la corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 1455 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto di scarsa importanza la violazione, da parte della controparte, di un limite contrattuale alle vendite dirette; omesso esame di fatti decisivi relativi ad altri inadempimenti della controparte e alla violazione dell'esclusiva, della correttezza e buona fede; nullità per omessa pronuncia e ultrapetizione sul tema del termine di ritiro delle bottiglie; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'interpretazione delle clausole contrattuali sulle scadenze e sul luogo di consegna/ritiro; ulteriori censure sull'applicazione dell'art. 1455 c.c. nella comparazione tra reciproci inadempimenti, sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti e sulla mancata ammissione di prove testimoniali. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso carente di specificità per mancata adeguata riproduzione del testo contrattuale, ha considerato in parte inammissibili e in parte infondate le censure, osservando che la valutazione della gravità degli inadempimenti ex art. 1455 c.c. è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione delle clausole contrattuali sulla consegna e sul pagamento e irrilevante, ai fini decisori, il comportamento successivo delle parti. Ha infine osservato che la prova testimoniale era comunque recessiva rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva già respinto le pretese della società ricorrente e mantenuto ferma la condanna di quest'ultima al pagamento disposto in favore della società controricorrente. La Corte ha rilevato, in sintesi, che: le censure sulla gravità degli inadempimenti erano in parte inammissibili per difetto di specificità e in parte infondate perché la valutazione ex art. 1455 c.c. spettava al giudice di merito ed era sorretta da motivazione congrua; le doglianze interpretative ex artt. 1362 e 1363 c.c. non coglievano la ratio della sentenza impugnata e non erano supportate da un'adeguata trascrizione del contratto; la censura sulla prova testimoniale non era autosufficiente e comunque la Corte d'appello l'aveva ritenuta superata dalla consulenza tecnica d'ufficio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione nei contratti a prestazioni corrispettive è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi.
L'interpretazione del contratto deve muovere dal testo e dalla volontà delle parti; non sono ammissibili censure che, senza adeguata riproduzione delle clausole rilevanti, mirino soltanto a una diversa lettura fattuale del regolamento contrattuale.
Le clausole contrattuali vanno lette in modo coordinato e sistematico; nel caso concreto la corte ha ritenuto coerente l'interpretazione delle clausole sul luogo di consegna e sui tempi di pagamento.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso è carente di specificità se non riproduce adeguatamente il testo contrattuale e gli elementi documentali su cui si fondano le censure.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure di nullità per omessa pronuncia o ultrapetizione richiedono una puntuale individuazione del motivo asseritamente trascurato e del vizio denunciato.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, ma nel caso concreto la questione del termine di ritiro delle bottiglie era già devoluta al giudizio per effetto delle domande contrapposte di risoluzione e risarcimento.
Per il motivo di appello riproposto in cassazione, la ricorribilità del vizio motivazionale era limitata dalla disciplina dell'inammissibilità dell'appello c.d. "doppia conforme", richiamata dalla Corte come ulteriore profilo di inammissibilità del secondo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per vizi motivazionali o giuridici realmente specifici.
- Chi impugna in cassazione una decisione fondata sull'interpretazione di un contratto deve riprodurre in modo puntuale le clausole rilevanti; in difetto, il ricorso difetta di specificità e non consente il controllo di legittimità.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto o delle risultanze della consulenza tecnica sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali va compiuta secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. considerando il testo complessivo del regolamento negoziale; il comportamento successivo delle parti non può sovvertire una lettura già coerente del contratto, salvo specifici elementi interpretativi compatibili.
- In presenza di reciproci inadempimenti, la comparazione richiesta dall'art. 1455 c.c. richiede una valutazione complessiva dell'economia del rapporto; un inadempimento quantitativamente marginale può essere ritenuto di scarsa importanza rispetto a un inadempimento principale e protratto nel tempo.
- La doglianza di omessa pronuncia o ultrapetizione deve confrontarsi con l'effettivo perimetro delle domande ed eccezioni devolute al giudice di merito; non sussiste vizio se la questione contestata era già compresa nell'oggetto del giudizio.
- La prova testimoniale può essere legittimamente ritenuta non decisiva quando le risultanze documentali o tecniche già consentano di definire la controversia in modo sufficiente.
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