Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 157.499,83 in favore di tre creditori. I destinatari del decreto hanno proposto opposizione davanti al Tribunale, che l'ha rigettata, e successivamente appello, anch'esso respinto dalla Corte d'appello di L'Aquila. In cassazione i debitori hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., sostenendo l'erroneità della declaratoria di tardività dell'eccezione di prescrizione estintiva; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 2697, 1988 e 1218 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., contestando l'inammissibilità delle prove non ammesse in primo grado e richieste in appello, la necessità di ritrascrivere le istanze istruttorie in grado di appello e l'attribuzione alla scrittura privata di causa di una duplice valenza ricognitiva e obbligatoria che, a loro dire, mancava.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato un difetto radicale di esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso non conteneva una chiara rappresentazione della causa del monitorio, delle difese e contestazioni svolte nei gradi di merito, delle attività processuali e della motivazione della sentenza impugnata, né del contenuto sostanziale dell'appello, limitandosi a riportarne le intestazioni dei motivi e le conclusioni. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente, ancorché non analitica, dei fatti di causa e del fatto processuale, sufficiente a far comprendere pretese, difese, iter del giudizio e ratio della decisione impugnata senza dover ricorrere ad altre fonti.
Norma invocata per sostenere l'estinzione del diritto per prescrizione.
Norma invocata per contestare la decorrenza del termine di prescrizione.
Norma invocata in relazione alla distribuzione dell'onere della prova.
Norma invocata sulla valenza della ricognizione di debito e della promessa di pagamento.
Norma invocata in tema di responsabilità per inadempimento.
Norma invocata in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Norma invocata in relazione all'applicazione della legge da parte del giudice.
Norma invocata sulla valutazione delle prove.
Norma invocata sulla libera valutazione delle prove da parte del giudice.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione non è un formalismo, ma una condizione sostanziale che consente alla Corte di comprendere direttamente e compiutamente il fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad atti esterni.
- L'omessa indicazione della causa petendi del monitorio, delle difese di merito, del contenuto effettivo dell'appello e della motivazione della decisione impugnata impedisce la valutazione delle censure e determina l'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di un ricorso inammissibile, le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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