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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 157.499,83 in favore di tre creditori. I destinatari del decreto hanno proposto opposizione davanti al Tribunale, che l'ha rigettata, e successivamente appello, anch'esso respinto dalla Corte d'appello di L'Aquila. In cassazione i debitori hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., sostenendo l'erroneità della declaratoria di tardività dell'eccezione di prescrizione estintiva; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 2697, 1988 e 1218 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., contestando l'inammissibilità delle prove non ammesse in primo grado e richieste in appello, la necessità di ritrascrivere le istanze istruttorie in grado di appello e l'attribuzione alla scrittura privata di causa di una duplice valenza ricognitiva e obbligatoria che, a loro dire, mancava.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato un difetto radicale di esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso non conteneva una chiara rappresentazione della causa del monitorio, delle difese e contestazioni svolte nei gradi di merito, delle attività processuali e della motivazione della sentenza impugnata, né del contenuto sostanziale dell'appello, limitandosi a riportarne le intestazioni dei motivi e le conclusioni. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione non è un formalismo, ma una condizione sostanziale che consente alla Corte di comprendere direttamente e compiutamente il fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad atti esterni.
  • L'omessa indicazione della causa petendi del monitorio, delle difese di merito, del contenuto effettivo dell'appello e della motivazione della decisione impugnata impedisce la valutazione delle censure e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di un ricorso inammissibile, le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneProve
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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