Cassazione Civile, Ordinanza n. 31323/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2012, relativo a un parco eolico, emesso da un Comune e impugnato da una società contribuente. In primo e secondo grado l'impugnazione è stata respinta. In cassazione la società ha proposto sette motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice tributario ritenuto non contestate alcune circostanze addotte dal Comune circa il mancato integrale pagamento dell'imposta; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato come fatto pacifico l'avvenuto pagamento della seconda rata/saldo IMU 2012; (3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il pagamento del saldo IMU 2012 risultante da documentazione dell'Agenzia delle entrate e del Garante del contribuente; (4) erronea valutazione delle prove documentali, in particolare modelli F24 e estratti del cassetto fiscale; (5) violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 per mancato riconoscimento del cumulo giuridico delle sanzioni rispetto alle annualità precedenti; (6) violazione delle norme sulla dichiarazione IMU e sulle relative sanzioni, sostenendo che dovesse applicarsi la sanzione per infedele dichiarazione e non per omessa dichiarazione, perché la dichiarazione era stata presentata; (7) omessa rideterminazione delle sanzioni tenendo conto del versamento della seconda rata di saldo. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi primo, secondo, terzo e quarto, ritenendo erronea l'applicazione del principio di non contestazione e omesso l'esame di documenti e fatti decisivi relativi al pagamento/compensazione dell'IMU 2012. Ha invece respinto il quinto e il sesto motivo, affermando da un lato che il cumulo giuridico non era più invocabile rispetto a annualità già coperte da giudicato, dall'altro che la sanzione per omessa dichiarazione era stata correttamente applicata in base all'accertamento in fatto dell'avvenuto accatastamento solo nel 2013. Il settimo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione riguarda i fatti da provare, non può essere esteso a valutazioni giuridiche o alla lettura delle prove documentali; l'errore nell'applicazione del principio è censurabile se conduce a pretermitttere fatti decisivi.
Il giudice di merito deve valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, ma la censura in cassazione è possibile se la motivazione è illogica o incongrua e se vengono trascurati documenti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale di deduzione della violazione di legge per i motivi attinenti al non contestato, al cumulo giuridico e alla qualificazione della sanzione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per l'omesso esame di fatti decisivi, con particolare riguardo al pagamento del saldo IMU 2012 e alla documentazione fiscale.
L'inammissibilità del motivo ex doppia conforme non opera quando nei due gradi di merito la questione di fatto non sia stata effettivamente decisa con le stesse ragioni o l'istruzione sia mancata.
art. 13, comma 12, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite modello F24 secondo le modalità dell'art. 17 d.lgs. 241/1997, con possibilità di compensazione dei crediti.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Consente versamenti unitari con eventuale compensazione dei crediti verso i medesimi soggetti, rilevante per la compensazione tra credito IVA e debito IMU.
Il limite alla compensazione per ruoli scaduti riguarda i crediti e debiti relativi alle imposte erariali e non si estende ai tributi locali come l'IMU.
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie si applica anche ai tributi locali; la continuazione si arresta con la contestazione della violazione e non opera per violazioni successive o coperte da giudicato.
art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Quando vi sono violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, la sanzione complessiva va rideterminata secondo il criterio della continuazione fino al limite segnato dalla contestazione e finché non intervenga il giudicato sulle precedenti.
art. 12, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La contestazione della violazione segna il punto di arresto per il riconoscimento del cumulo giuridico.
art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È la norma richiamata sulla dichiarazione ai fini ICI/IMU e sulle conseguenze sanzionatorie per omessa o infedele dichiarazione.
art. 9, comma 3, lett. b, d.l. n. 174/2012
Richiamato insieme alle norme sulla dichiarazione IMU per la qualificazione della violazione sanzionata.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non può essere utilizzato per sostituire la verifica giudiziale dei documenti o per inferire automaticamente conclusioni giuridiche da elementi istruttori non decisivi; esso opera solo sui fatti storici da accertare.
- In materia tributaria, il pagamento dell'IMU può essere effettuato anche mediante compensazione con crediti fiscali tramite modello F24; ai fini dell'estinzione del debito, assumono rilievo le risultanze dell'F24 e del cassetto fiscale, non la sola corretta rappresentazione contabile del credito.
- Il giudice di merito deve esaminare i documenti specificamente dedotti e decisivi quando vi sia contestazione sulla compensazione o sul pagamento del tributo; l'omissione di tale esame integra vizio censurabile in cassazione.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie si applica anche ai tributi locali, ma la continuazione si interrompe con la contestazione della violazione e non può incidere su violazioni già coperte da giudicato.
- Per distinguere tra omessa e infedele dichiarazione tributaria, ciò che conta è l'accertamento in fatto della tempestività e dell'effettività degli adempimenti dichiarativi rispetto alla situazione catastale e impositiva rilevante.
- Quando nei gradi di merito non vi sia stata una vera decisione sulla questione fattuale dedotta, non opera la preclusione della doppia conforme e il motivo di ricorso può essere esaminato nel merito.
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