Cassazione Civile, Ordinanza n. 11851/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di numerosi medici, iscritti a scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1982 e il 1991, di ottenere una remunerazione adeguata per l'attività svolta durante i corsi, assumendo che lo Stato avesse tardivamente o incompletamente trasposto le direttive comunitarie in materia. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il diritto solo per i medici immatricolati dal 1983-1984 in poi, liquidando euro 6.713,94 per anno di corso, e aveva escluso il diritto per chi si era iscritto prima, nonché per chi aveva iniziato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991; la Corte d'appello aveva parzialmente esteso il diritto anche ai medici che avevano iniziato nel 1982, mantenendo però ferma la misura di euro 6.713,94 e negando rivalutazione monetaria, interessi compensativi e ulteriori domande, oltre a confermare il rigetto per chi si era immatricolato prima del 1982 o dopo il 1991. I ricorsi per cassazione contestano: la misura dell'importo liquidato, ritenuto troppo basso rispetto agli importi previsti dal d.lgs. n. 257 del 1991 o dal d.lgs. n. 368 del 1999; la qualificazione del credito come debito di valuta e non di valore, con conseguente mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi compensativi; l'esclusione del diritto per i medici che avevano iniziato prima del 1982; il rigetto delle domande di alcuni medici specializzati in discipline introdotte solo successivamente; la pretesa necessità di rimettere questioni interpretative alla Corte di giustizia UE; e le statuizioni sulle spese. È stata inoltre dedotta, da un ricorrente, l'incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'appello, eccezione ritenuta infondata. Una ricorrente ha rinunciato al ricorso e un altro ricorso non risultava depositato.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, dichiarato improcedibile il ricorso non depositato e estinto per rinuncia il giudizio nei confronti della ricorrente che aveva rinunciato. Ha dichiarato inammissibili vari motivi relativi alla richiesta di aumentare la somma liquidata, alla rivalutazione e agli interessi, ritenendo quelle questioni già risolte in senso conforme a giurisprudenza consolidata: per i medici specializzandi interessati dal regime anteriore al 1991 spetta l'importo determinato dall'art. 11 L. n. 370/1999, non quello del d.lgs. n. 257/1991, e il credito ha natura di debito di valuta, con interessi legali dalla domanda o dalla mora. Ha rigettato le censure relative ai medici immatricolati dopo il d.lgs. n. 257/1991, confermando che in tali casi non è configurabile responsabilità risarcitoria dello Stato, e ha rigettato le doglianze sulle spese. Ha invece accolto i motivi relativi ai medici che avevano iniziato la formazione nel 1982 e che, secondo il sopravvenuto diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia e dalle Sezioni Unite, hanno diritto alla remunerazione per il periodo successivo al 1 gennaio 1983 fino al termine del corso, se la specializzazione rientra tra quelle contemplate dalle direttive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame delle singole posizioni dei medici immatricolati in anni precedenti il 1982 e delle posizioni specificamente coinvolte dall'accoglimento, oltre che per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
regola la trattazione camerale del ricorso
richiamato per escludere che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata interna allo stesso ufficio integri una questione di competenza
utilizzato per dichiarare inammissibili le censure contrastanti con giurisprudenza consolidata
primo comma, nn. 2, 3 e 4
base delle varie censure di ricorso
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
costituisce la fonte dell'importo di euro 6.713,94 annui per i medici specializzandi interessati dal regime anteriore al 1991
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
regola il nuovo regime dal 1991/1992 e non ha efficacia retroattiva per i rapporti anteriori
art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
invocato dai ricorrenti per un importo maggiore, ma non ritenuto applicabile alla fattispecie
gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in difetto, dalla domanda giudiziale, trattandosi di debito di valuta
artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.
richiamati nei ricorsi per la liquidazione del danno e degli accessori
art. 101 Cost.
invocato per censurare l'applicazione di un'interpretazione giurisprudenziale, ma il motivo è ritenuto manifestamente infondato
artt. 2, 3, 10, 97, 11 e 117 Cost.
richiamati nei ricorsi a sostegno delle doglianze sulla tutela dei medici specializzandi e sul rispetto del diritto UE
art. 267 TFUE
invocato per chiedere rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ritenuto necessario dopo l'orientamento sopravvenuto
art. 220 del Trattato dell'Unione europea
richiamato nei ricorsi insieme alle direttive UE
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica l'ulteriore contributo unificato a carico dei soccombenti
richiamato per la liquidazione delle spese processuali
art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
consente l'aumento del compenso per pluralità di parti
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE
costituiscono il quadro unionale sulla formazione dei medici specialisti e sulla remunerazione adeguata
sentenza CGUE 3 marzo 2022, causa C-590/20
interpreta le direttive nel senso del diritto alla remunerazione per la formazione iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il 1 gennaio 1983, per il periodo successivo a tale data
sentenza Cass., Sez. U., 27 novembre 2018, n. 30469
richiamata per affermare il consolidato orientamento sull'importo liquidabile ex art. 11 L. n. 370/1999
sentenza Cass., Sez. U., 9 febbraio 2012, n. 1917
richiamata per qualificare il credito come debito di valuta
ordinanza Cass. 24 gennaio 2020, n. 1641
ribadisce la natura di debito di valuta e il regime degli interessi
sentenza Cass., Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989
afferma la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese
sentenza Cass. 23 luglio 2019, n. 19882
distingue tra riparto interno degli affari tra sezioni e vera competenza
Massime di principio
- Quando una questione è già stata risolta da giurisprudenza di legittimità consolidata, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporla in termini identici è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- In tema di mancata trasposizione delle direttive comunitarie sulla formazione medica specialistica, l'art. 11 L. n. 370/1999 integra un adempimento parziale dell'obbligo dello Stato e fissa in via definitiva il criterio di quantificazione del risarcimento per i medici interessati dal regime anteriore al 1991, escludendo l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 257/1991 o del d.lgs. n. 368/1999.
- Il credito spettante ai medici specializzandi per il periodo regolato dall'art. 11 L. n. 370/1999 ha natura di debito di valuta: gli accessori spettano secondo le regole generali degli artt. 1219 e 1224 c.c., quindi dalla mora o dalla domanda giudiziale, e non vi è spazio per rivalutazione e interessi compensativi tipici del debito di valore.
- Per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguite oltre il termine di trasposizione, il diritto unionale impone la remunerazione adeguata solo per il periodo successivo al 1 gennaio 1983, se la specializzazione rientra tra quelle comuni e menzionate dalle direttive; il giudice nazionale deve adeguare il decisum a tale interpretazione.
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa, quando operante all'interno del medesimo ufficio giudiziario, attiene al riparto interno degli affari e non alla competenza in senso tecnico; la relativa deduzione non può essere trattata come vizio di incompetenza inderogabile.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica del mancato esercizio di tale facoltà, salvo i limiti di legge.
- In materia di responsabilità dello Stato per il mancato recepimento della normativa sui medici specializzandi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991, la responsabilità risarcitoria dello Stato viene meno e la pretesa deve essere eventualmente indirizzata verso i soggetti presso i quali si è svolta la formazione, se e nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti.
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