Cassazione Civile, Ordinanza n. 31328/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ai sensi della legge Pinto per l'asserita irragionevole durata del processo presupposto. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che non fosse configurabile un pregiudizio indennizzabile, perché la causa presupposta aveva ad oggetto una pretesa di valore irrisorio, essendo stati i ricorrenti condannati in solido al pagamento di euro 443,97. Con il ricorso per cassazione, essi denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001, sostenendo che tale disposizione avrebbe potuto incidere solo sulla quantificazione dell'indennizzo e non sull'an della pretesa, oltre a dedurre motivazione illogica ed erronea in fatto e in diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la domanda di equa riparazione era stata proposta dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa che introduce la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Ha inoltre rilevato che, anche secondo la giurisprudenza precedente, esiste una soglia minima di gravità del pregiudizio al di sotto della quale la durata del processo non è indennizzabile, specie nei giudizi presupposti di carattere bagatellare. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente applicato tale presunzione, e i ricorrenti non avevano fornito prova contraria idonea a superarla; non potevano inoltre considerarsi decisivi, ai fini del danno da durata irragionevole, i costi del giudizio presupposto, in quanto inerenti alla fisiologica definizione del processo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese perché il Ministero era rimasto intimato; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001
presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte
Si applica alle domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore della modifica e consente di escludere l'indennizzabilità del danno quando la posta in gioco sia irrisoria, salvo prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato nel procedimento camerale per la definibilità in forma semplificata.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione camerale.
Richiamato per escludere l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.
art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU
Richiamato come base del principio della soglia minima di gravità del pregiudizio da durata irragionevole, al di sotto della quale non è dovuta riparazione.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando la domanda sia proposta dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001, la pretesa può essere respinta se il giudizio presupposto aveva ad oggetto una posta di valore irrisorio, operando una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio.
- La presunzione di insussistenza del danno per irrisorietà della pretesa o del valore della causa può essere superata solo mediante prova contraria specifica, non essendo sufficiente richiamare le spese del giudizio presupposto, che attengono alla fisiologica definizione del processo e non al danno da durata eccessiva.
- Ai fini dell'indennizzabilità ex legge Pinto rileva una soglia minima di gravità del pregiudizio: restano escluse sia le violazioni minime del termine ragionevole, sia i ritardi più ampi riferiti però a giudizi di carattere bagatellare, con esigua posta in gioco e trascurabili rischi sostanziali e processuali.
- Il giudizio sulla sussistenza della soglia minima di gravità, ove congruamente motivato e fondato sul valore della controversia presupposta, non è sindacabile in cassazione come riesame del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31226/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31227/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2021 del 03/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →