Cassazione Penale, Sentenza n. 8552/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 07/07/2020 che aveva condannato Atzeni per aver effettuato il travaso/imbottigliamento di GPL al di fuori degli impianti autorizzati (inosservanza delle norme sugli impianti e sulla sicurezza). In cassazione l'imputato deduceva violazione di norme processuali, vizio di motivazione e omissione di pronunciamento sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), sostenendo di essere sostanzialmente incensurato e che la condotta fosse lieve e occasionale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ricostruiti i fatti: l'imputato è stato sorpreso in un uliveto mentre travasava GPL da una bombola all'altra, con bombole caricate su un motocarro nascosto tra i cespugli; per la pericolosità dell'operazione è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco. La Corte afferma che la gravità e la pericolosità dell'attività sono emerse dalla motivazione e giustificano il diniego delle attenuanti generiche e l'esclusione della particolare tenuità: la motivazione può risultare anche implicitamente e non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.1 cod. pen., bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Segue la conferma della condanna e la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 128 del 2006, art. 7, comma 1 e art. 18, comma 2
Norme richiamate quale titolo di accusa per l'imbottigliamento/travaso di GPL fuori dagli impianti autorizzati; la Corte ha confermato che l'attività contestata rientra in tale fattispecie illecita e giustifica la condanna.
legge n. 239 del 2004, art. 1, comma 56
Richiamata per definire l'ambito degli impianti autorizzati e la normativa di settore relativa al trattamento del GPL; utilizzata a supporto dell'accertamento della illiceità dell'attività svolta fuori dagli impianti autorizzati.
Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente. La Corte ritiene che l'esclusione o l'applicazione della causa può emergere implicitamente dalla motivazione e, nel caso di specie, la pericolosità dell'operazione ha giustificato l'esclusione della particolare tenuità.
codice penale, art. 133, primo comma
Elenca gli elementi da considerare per la determinazione delle attenuanti e per la valutazione della tenuità; la Corte ricorda che non è necessario esaminare tutti gli elementi, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti dal giudice.
codice di procedura penale, art. 616
Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) può essere esclusa anche in presenza di elementi di occasionalità o lieve colpevolezza se prevalgono indici di gravità o pericolosità dell'azione; la motivazione del giudice può risultare anche implicitamente.
- Non è obbligatorio che il giudice esamini e discuta tutte le singole voci elencate nell'art. 133 c.1 c.p.: è sufficiente l'indicazione degli elementi considerati rilevanti per la valutazione delle attenuanti o della tenuità.
- L'intervento di servizi di emergenza (es. Vigili del Fuoco) per la messa in sicurezza può essere valutato come indice concreto di pericolosità dell'operazione e giustificare il diniego delle attenuanti generiche o della tenuità.
- In cassazione la valutazione degli elementi di fatto e della loro gravità è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la correttezza della motivazione e la congruità della valutazione degli elementi, non riesamina i fatti ex novo.
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è opportuno che la difesa contestuale in primo grado apporti e documenti in modo chiaro gli elementi che dimostrano la lieve entità del fatto e la bassa colpevolezza, poiché omissioni in primo grado possono rendere difficoltosa l'accoglimento in sede di legittimità.
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