Sentenza n. 1029/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione o rimozione di una tamponatura di loggia al piano sottotetto realizzata mediante infissi e vetri
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione, sostenendo che la chiusura della loggia o soffitta con infissi e vetri, dotata di porta-finestra verso il terrazzo, fosse preesistente al 1958 e comunque risalente alla realizzazione dell'edificio, sicché non necessitasse di SCIA o di altro titolo edilizio. Ha dedotto difetto di istruttoria, omessa ponderazione delle osservazioni e della documentazione sullo stato dei luoghi, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione, eccesso di potere per carenza dei presupposti, erronea valutazione dei motivi di primo grado, omessa pronuncia, motivazione apparente o insufficiente della sentenza, illegittima integrazione postuma della motivazione mediante gli scritti difensivi dell'amministrazione, erronea ricostruzione dei fatti e dei presupposti normativi, nonché necessità di acquisire documentazione non producibile in primo grado per causa non imputabile. La controversia riguardava in particolare la qualificazione dello spazio come loggia aperta successivamente chiusa oppure come soffitta preesistente e già chiusa, alla luce delle diverse planimetrie catastali e della documentazione di provenienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando gli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che le opere consistevano nella mera installazione di infissi e vetri, con porta-finestra, in uno spazio interno già esistente nell'edificio, di modeste dimensioni e riferibile agli elementi strutturali della copertura. La documentazione catastale e il titolo di provenienza fornivano elementi rilevanti per ritenere che si trattasse di una soffitta chiusa, preesistente e coeva alla realizzazione dell'edificio, non di un loggiato aperto successivamente trasformato. L'intervento è stato qualificato come intervento minore interno, riconducibile all'edilizia libera, volto a una migliore utilizzazione di uno spazio già esistente e non costituente il contestato incremento di volume o superficie utile. Il Comune non aveva adeguatamente istruito la fattispecie né esplicitato nella motivazione dell'ordinanza gli elementi posti a fondamento della necessità di dimostrare la preesistenza dell'opera anteriormente al 1942, soprattutto in relazione all'ubicazione dell'immobile nel centro storico. Il TAR, adottando una motivazione succinta, non aveva valutato adeguatamente le censure relative all'istruttoria e all'erronea individuazione dei presupposti dell'ordine di demolizione. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000,00 per il primo grado e euro 3.000,00 per l'appello, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
La motivazione del provvedimento repressivo deve consentire di comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell'ordine di demolizione; la carenza motivazionale è rilevante quando si accompagna alla mancata valutazione degli elementi istruttori decisivi.
L'appellante ne ha contestato l'applicazione, sostenendo che la disposizione riguardasse nuove costruzioni o ampliamenti e non la mera installazione di infissi destinata a delimitare uno spazio interno preesistente.
Richiamato con riguardo alla trattazione dell'appello in udienza straordinaria.
Il TAR aveva valorizzato la mancata indicazione del locale nella domanda di condono, ritenendola elemento contrario alla prova della sua epoca di realizzazione; il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivi, invece, gli ulteriori elementi documentali e la concreta consistenza dell'intervento.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione non può fondarsi su una ricostruzione meramente presuntiva della trasformazione edilizia: l'amministrazione deve istruire adeguatamente la fattispecie, valutando la documentazione disponibile sull'originaria consistenza dell'immobile e sulla natura delle opere.
- Quando le opere consistono nella mera installazione di infissi e vetri in uno spazio interno già esistente e strutturalmente ricompreso nell'edificio, senza creazione di nuovo volume o superficie utile, l'intervento può essere qualificato come opera minore riconducibile all'edilizia libera, ove tale qualificazione risulti dalla documentazione acquisita.
- La mancata indicazione di un manufatto in una domanda di condono relativa ad altre difformità non è, da sola, sufficiente a dimostrare che il manufatto sia stato realizzato successivamente o che costituisca un abuso edilizio, quando altri elementi documentali ne attestino la preesistenza.
- La motivazione succinta della sentenza semplificata non è sufficiente quando omette di esaminare censure decisive riguardanti il difetto di istruttoria e l'erronea individuazione dei presupposti dell'ordine di demolizione.
- La motivazione dell'ordine di demolizione deve esplicitare gli elementi concreti sui quali l'amministrazione fonda la qualificazione dell'intervento come abusivo e non può essere integrata, quanto ai presupposti sostanziali dell'atto, mediante le successive difese processuali dell'amministrazione.
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