Cassazione Civile, Ordinanza n. 04894/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società commerciale)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di noleggio aventi ad oggetto fotocopiatrici e accessori, originariamente stipulati con una società poi dante causa della resistente. La resistente, quale cessionaria dei crediti, ha chiesto la restituzione dei beni e il pagamento di somme. La convenuta nella causa di merito ha sostenuto di avere acquistato i beni dall’odierna ricorrente, nell’ambito di un complesso rapporto di collaborazione commerciale che prevedeva operazioni di remarketing e una transazione del 6 agosto 2009. In appello la ricorrente è risultata soccombente solo in parte, essendo stata confermata la sua obbligazione di manleva nei limiti del 50% per concorso colposo della convenuta nella causazione del danno. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla vendita di cosa futura, sostenendo che la transazione del 6 agosto 2009 avrebbe integrato una vendita obbligatoria con trasferimento automatico della proprietà al verificarsi della scadenza dei noleggi; inoltre ha censurato la motivazione sulla regolarità della cessione dei contratti; 2) violazione delle norme processuali, lamentando che la questione della quantificazione del credito fosse stata ritenuta nuova, pur avendo essa contestato in primo grado il ricorso della controparte a un listino servizi non prodotto; 3) violazione delle norme su buona fede nell’acquisto e concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, deducendo che non fosse stata chiarita la specifica condotta colposa a lei addebitata e che, in presenza di un acquisto in buona fede, la responsabilità dovesse gravare esclusivamente sulla convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico quanto alla dedotta violazione dei canoni interpretativi e, per la parte sulla motivazione, volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché non riproduceva adeguatamente il contenuto del motivo di appello asseritamente mal valutato, sia perché la contestazione della quantificazione del credito è stata considerata eccezione nuova, non proponibile per la prima volta in appello se in primo grado la parte si era limitata a negare il debito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti fondato la riduzione della manleva sul rilievo che, se i beni non fossero stati venduti alla convenuta, essi sarebbero stati restituiti alla scadenza dei noleggi e non sarebbero stati rivenduti in violazione dell’altrui diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente in tema di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che, per denunciare la violazione dei criteri ermeneutici, occorre specificare quali canoni siano stati concretamente violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato.
richiamato genericamente dalla ricorrente; la Corte osserva che la sua denuncia non è sviluppata con un confronto specifico tra precetto normativo e affermazioni della sentenza impugnata.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della vendita di cosa futura; la Corte reputa la censura generica e non idonea a dimostrare la violazione della norma.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specificazione del nesso con la decisione impugnata.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ne esclude l’idoneità a fondare, in via generica, la censura di legittimità proposta.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ritiene non specificamente illustrata la pretesa violazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre vizi motivazionali; la Corte precisa che il sindacato sulla motivazione è ormai limitato al minimo costituzionale e che il difetto rileva solo se la motivazione sia apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
richiamato nei motivi di ricorso; la Corte rileva che le doglianze non sono sviluppate con la necessaria specificità e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
richiamato a sostegno del secondo motivo; la Corte afferma che la contestazione della quantificazione del credito, se proposta per la prima volta in appello dopo una mera contestazione dell’an debeatur, integra eccezione nuova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ribadisce l’onere di specificità del motivo, con indicazione delle norme violate e del contrasto con la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale; la Corte afferma che, nel testo applicabile ratione temporis, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e una critica articolata alla sentenza impugnata.
richiamato nella sentenza d’appello e nel ricorso; la Corte di cassazione non censura il principio applicato, ma rileva che il terzo motivo non si confronta con la ratio della decisione di merito sul concorso del fatto colposo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia della violazione dei criteri di interpretazione del contratto non può essere formulata in modo meramente assertivo: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che punto la motivazione del giudice di merito se ne sia discostata.
- La censura sulla motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del fatto: dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità è limitato al solo minimo costituzionale della motivazione.
- È inammissibile dedurre in cassazione un vizio motivazionale fondato sul confronto con le risultanze istruttorie quando il vizio non emerga immediatamente dal testo della sentenza impugnata.
- La contestazione della quantificazione di un credito, se non accompagnata da una tempestiva contestazione dell’an debeatur o da specifiche deduzioni nel giudizio di merito, può integrare eccezione nuova e risultare preclusa in appello.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè il fondamento logico-giuridico effettivamente posto a base della decisione.
- Le doglianze in cassazione devono essere autosufficienti e specifiche: se si contesta un motivo di appello ritenuto inammissibile o una valutazione processuale del giudice di merito, occorre riprodurre il contenuto essenziale dell’atto rilevante e indicarne la collocazione nel fascicolo.
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