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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32962/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'azione proposta da una società creditrice nei confronti di più convenuti per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta di alcuni atti di trasferimento immobiliare e, in subordine, la loro revocatoria, assumendo l'esistenza di un credito di oltre 400.000 euro e la dispersione del patrimonio dei debitori mediante vendite immobiliari a soggetti terzi. In primo grado il tribunale accolse solo in parte la revocatoria e rigettò il resto; in appello la corte territoriale accoglieva integralmente l'impugnazione, dichiarando simulati gli atti dispositivi e condannando gli appellati alle spese. La ricorrente per cassazione, già contumace in appello, deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando la violazione dell'art. 7 l. n. 890/1992 in tema di notifica a mezzo posta: sosteneva che l'atto di citazione in appello non le fosse mai pervenuto nella sfera di conoscenza legale perché presso la residenza indicata non vi sarebbe stata alcuna cassetta postale; contestava inoltre la veridicità della relata di notifica, affermando di avere proposto querela di falso e richiamando la giurisprudenza sulla nullità della notifica in caso di omissione delle formalità previste dalla disciplina postale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse costruita su un'esposizione dei fatti confusa, apodittica e intrinsecamente contraddittoria, poiché la ricorrente affermava da un lato che l'atto di appello risultava notificato con avviso immesso in cassetta e, dall'altro, che non esisteva alcuna cassetta postale. L'inammissibilità ha impedito ogni esame nel merito della doglianza sulla regolarità della notificazione. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la condanna in favore della controricorrente per ragioni legate alla tardività del controricorso rispetto ai termini decorrenti dalla notifica del ricorso, ma ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 890/1992

    richiamato dalla ricorrente come disciplina della notificazione a mezzo posta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il ricorso inammissibile per la contraddittorietà dell'esposizione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per nullità della notificazione dell'atto di appello; il motivo non è esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 221 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla proposizione di querela di falso contro la relata di notifica.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.

  • Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    richiamata per affermare che, nonostante l'inammissibilità, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti e della censura è internamente contraddittoria e non consente di comprendere in modo univoco la doglianza proposta.
  • La deduzione di un vizio della notificazione deve essere sorretta da una ricostruzione coerente e non apodittica del fatto processuale; la contraddizione tra affermazione di avvenuta notifica e negazione dell'esistenza del mezzo di recapito impedisce l'esame del motivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può limitarsi a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa speciale, senza necessità di provvedere sulle spese se il controricorso è tardivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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