Cassazione Penale, Ordinanza n. 33170/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pisa, aveva ridotto la pena a tre mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per le violazioni degli artt. 116, comma 15, e 186, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 285 del 1992. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano formulati in termini non deducibili nel giudizio di legittimità. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ribadito che la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento sono condizioni congiunte e che il giudice di merito deve valutarle alla luce delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, c.p. La Corte ha ritenuto correttamente evidenziati nella sentenza impugnata gli elementi ostativi alla configurabilità della particolare tenuità. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto adeguata, coerente e logicamente immune da vizi la motivazione della Corte di appello, pertanto non sindacabile in sede di legittimità. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna, senza ulteriore interpretazione specifica nel provvedimento.
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna, senza ulteriore interpretazione specifica nel provvedimento.
La causa di esclusione della punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. La particolare tenuità è valutata considerando modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e criteri direttivi dell'art. 133, primo comma, c.p.
Fornisce i criteri direttivi per valutare la particolare tenuità dell'offesa nell'ambito dell'art. 131-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la contestuale presenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; il difetto anche di una sola delle due condizioni impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- La particolare tenuità dell'offesa deve essere verificata considerando congiuntamente le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, alla luce dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, c.p.
- Quando il giudice di merito espone una motivazione coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità mediante una diversa lettura degli elementi già esaminati.
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