Cassazione Penale, Sentenza n. 17504/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esposito ha impugnato il rigetto, da parte del Magistrato di Sorveglianza e confermato dal Tribunale di Sorveglianza, della richiesta di liberazione anticipata per il periodo 4/12/2018 - 4/6/2020. Il ricorrente sosteneva di aver lavorato in carcere per autosostentarsi e di aver tenuto comportamento corretto, e che il rigetto era invece fondato su atti estranei alla condotta inframuraria (in particolare l'ordinanza di custodia cautelare del 29/01/2019 e una nota della D.D.A.), che a suo avviso non potevano incidere sulla valutazione del buon comportamento ai fini della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia svolto un'adeguata valutazione degli elementi di fatto: l'ordinanza di custodia cautelare per reati gravi (art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990), la documentazione e l'informativa della D.D.A. che indicavano l'attualità dei collegamenti del detenuto con il clan Sequino e il suo inserimento nel traffico di stupefacenti, relazioni negative sul comportamento inframurario e la successiva condanna in primo grado. Tali elementi, anche se non definitivi, erano suscettibili di costituire fondamento per ritenere la mancata dissociazione e la persistenza di legami con la criminalità organizzata, ostativi alla concessione della liberazione anticipata. È stato inoltre ribadito che la mera adesione formale alle regole carcerarie non è sufficiente a provare la partecipazione reale all'opera di rieducazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina la liberazione anticipata basata sulla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; la valutazione riguarda la condotta esteriore e la partecipazione nel semestre di riferimento, non l'avvenuto reinserimento sociale.
art. 4‑bis, comma 3‑bis, Ordinamento penitenziario
Attribuisce rilevanza alla comunicazione del Procuratore nazionale o distrettuale antimafia circa l'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata; tale comunicazione, pur non vincolante, deve essere sottoposta a controllo e può ostare alla concessione dei benefici se fondata e corroborata.
art. 103, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Indica che l'apprezzamento della partecipazione alla rieducazione si basa sulla condotta esteriore e sugli elementi tratti dalle relazioni degli operatori competenti; non richiede la prova di un reinserimento già conseguito.
art. 416‑bis c.p. e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimenti ai reati (associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti) indicati nel titolo detentivo: la gravità e la natura associativa dei reati sono stati valutati come elementi sintomatici della persistenza di legami con la criminalità organizzata.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La comunicazione del Procuratore distrettuale o nazionale antimafia circa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ha forte rilevanza: il giudice deve analizzarla ma non è vincolato; può ritenere ostativo il contenuto se è corroborato da altri elementi.
- Elementi anche non definitivi (ordinanze cautelari, rinvio a giudizio, sentenze di primo grado) e le informative di DDA possono essere utilizzati per valutare la persistenza di legami criminogeni e la mancata dissociazione, purché inseriti in una valutazione complessiva e motivata.
- La valutazione della liberazione anticipata è incentrata sulla partecipazione, nel semestre richiesto, all'opera di rieducazione: la sola condotta formale e l'osservanza delle regole carcerarie non sono sufficienti a provare la reale adesione al percorso rieducativo.
- Il Tribunale di Sorveglianza deve effettuare un giudizio di sintesi sull'insieme delle risultanze (relazioni inframurarie, documentazione investigativa, atti processuali) e motivare la scelta di accogliere o rigettare l'istanza.
- La contiguità temporale tra il periodo per il quale si chiede il beneficio e i fatti oggetto del titolo detentivo è un elemento rilevante: se sussiste continuità dei collegamenti nel periodo richiesto, ciò può ostare alla concessione.
- Il ricorrente ha l'onere di contrastare in modo specifico e probante le risultanze che indicano la persistenza di collegamenti criminosi; mere dichiarazioni di buona condotta o lavoro inframurario hanno valore limitato se non supportate da fatti positivi di rieducazione.
- In caso di rigetto del ricorso la condanna alle spese è possibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare il rischio processuale prima di impugnare può essere utile.
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