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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17504/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esposito ha impugnato il rigetto, da parte del Magistrato di Sorveglianza e confermato dal Tribunale di Sorveglianza, della richiesta di liberazione anticipata per il periodo 4/12/2018 - 4/6/2020. Il ricorrente sosteneva di aver lavorato in carcere per autosostentarsi e di aver tenuto comportamento corretto, e che il rigetto era invece fondato su atti estranei alla condotta inframuraria (in particolare l'ordinanza di custodia cautelare del 29/01/2019 e una nota della D.D.A.), che a suo avviso non potevano incidere sulla valutazione del buon comportamento ai fini della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia svolto un'adeguata valutazione degli elementi di fatto: l'ordinanza di custodia cautelare per reati gravi (art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990), la documentazione e l'informativa della D.D.A. che indicavano l'attualità dei collegamenti del detenuto con il clan Sequino e il suo inserimento nel traffico di stupefacenti, relazioni negative sul comportamento inframurario e la successiva condanna in primo grado. Tali elementi, anche se non definitivi, erano suscettibili di costituire fondamento per ritenere la mancata dissociazione e la persistenza di legami con la criminalità organizzata, ostativi alla concessione della liberazione anticipata. È stato inoltre ribadito che la mera adesione formale alle regole carcerarie non è sufficiente a provare la partecipazione reale all'opera di rieducazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Disciplina la liberazione anticipata basata sulla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; la valutazione riguarda la condotta esteriore e la partecipazione nel semestre di riferimento, non l'avvenuto reinserimento sociale.

  • art. 4‑bis, comma 3‑bis, Ordinamento penitenziario

    Attribuisce rilevanza alla comunicazione del Procuratore nazionale o distrettuale antimafia circa l'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata; tale comunicazione, pur non vincolante, deve essere sottoposta a controllo e può ostare alla concessione dei benefici se fondata e corroborata.

  • art. 103, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Indica che l'apprezzamento della partecipazione alla rieducazione si basa sulla condotta esteriore e sugli elementi tratti dalle relazioni degli operatori competenti; non richiede la prova di un reinserimento già conseguito.

  • art. 416‑bis c.p. e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimenti ai reati (associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti) indicati nel titolo detentivo: la gravità e la natura associativa dei reati sono stati valutati come elementi sintomatici della persistenza di legami con la criminalità organizzata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La comunicazione del Procuratore distrettuale o nazionale antimafia circa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ha forte rilevanza: il giudice deve analizzarla ma non è vincolato; può ritenere ostativo il contenuto se è corroborato da altri elementi.
  • Elementi anche non definitivi (ordinanze cautelari, rinvio a giudizio, sentenze di primo grado) e le informative di DDA possono essere utilizzati per valutare la persistenza di legami criminogeni e la mancata dissociazione, purché inseriti in una valutazione complessiva e motivata.
  • La valutazione della liberazione anticipata è incentrata sulla partecipazione, nel semestre richiesto, all'opera di rieducazione: la sola condotta formale e l'osservanza delle regole carcerarie non sono sufficienti a provare la reale adesione al percorso rieducativo.
  • Il Tribunale di Sorveglianza deve effettuare un giudizio di sintesi sull'insieme delle risultanze (relazioni inframurarie, documentazione investigativa, atti processuali) e motivare la scelta di accogliere o rigettare l'istanza.
  • La contiguità temporale tra il periodo per il quale si chiede il beneficio e i fatti oggetto del titolo detentivo è un elemento rilevante: se sussiste continuità dei collegamenti nel periodo richiesto, ciò può ostare alla concessione.
  • Il ricorrente ha l'onere di contrastare in modo specifico e probante le risultanze che indicano la persistenza di collegamenti criminosi; mere dichiarazioni di buona condotta o lavoro inframurario hanno valore limitato se non supportate da fatti positivi di rieducazione.
  • In caso di rigetto del ricorso la condanna alle spese è possibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare il rischio processuale prima di impugnare può essere utile.

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