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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12205/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente addetto a mansioni tecniche e di manutenzione. Il giudice di primo grado, poi confermato in appello, aveva ritenuto che i fatti contestati non integrassero la giusta causa di recesso né il licenziamento con o senza preavviso previsti dal contratto collettivo applicabile, ma piuttosto una violazione sanzionabile in via conservativa, poiché la prestazione sarebbe stata resa in modo discontinuo, con svolgimento delle attività lavorative nell'arco della giornata e contemporaneo dedicarsi ad altre occupazioni. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 47 e 48 del CCNL Telecomunicazioni 1.2.2013 e degli artt. 2119, 2104, 2106 e 2094 c.c., lamentando l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e la loro sussunzione nella fattispecie di giusta causa. Il lavoratore resistente ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del testo integrale del contratto collettivo richiamato, oltre che l'inammissibilità e l'infondatezza del mezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto assorbite tutte le ulteriori questioni, rilevando che la censura della società investiva direttamente l'interpretazione e l'applicazione delle clausole del CCNL e che, tuttavia, non era stato depositato con il ricorso il testo integrale del contratto collettivo nazionale su cui il ricorso si fondava, ma soltanto alcuni stralci non pertinenti. In applicazione dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., l'onere di deposito del contratto collettivo non è stato adempiuto, con conseguente improcedibilità. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    onere di deposito a pena di improcedibilità

    per i ricorsi che si fondano su clausole di contratto collettivo nazionale va depositato il testo integrale del contratto; il deposito di meri stralci non pertinenti non soddisfa l'onere e comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione o falsa applicazione delle norme di contratti collettivi nazionali è sindacabile in cassazione come violazione di legge, secondo l'impostazione seguita dalla riforma richiamata dalla Corte.

  • art. 420-bis c.p.c.

    richiamato come disposizione che prevede l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della giusta causa di licenziamento, ma la Corte non entra nel merito per improcedibilità.

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla condotta del lavoratore.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e degli obblighi del prestatore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione si fonda sull'interpretazione di clausole di un contratto collettivo nazionale, il ricorrente deve depositare il testo integrale del contratto, non essendo sufficiente la produzione di estratti o clausole isolate non pertinenti.
  • L'onere di deposito del contratto collettivo ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. ha autonoma rilevanza processuale ed è distinto dall'onere di trascrivere o indicare le clausole nel corpo del ricorso.
  • L'adempimento dell'onere di deposito è funzionale alla diretta attività nomofilattica della Corte di cassazione sull'interpretazione della contrattazione collettiva nazionale.
  • Se il motivo di ricorso presuppone la verifica della corretta sussunzione dei fatti nelle clausole del CCNL e il contratto non è integralmente depositato, il ricorso è improcedibile e ogni altra censura resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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