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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 926/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 590 c.p. e la liquidazione del risarcimento in favore della parte civile. Primo motivo: violazione degli artt. 125, co. 3; 546, co. 1 lett. e); 181 c.p.p. per omessa/mancata motivazione in ordine alla pena base, contestando che il giudice abbia inflitto una pena significativamente al di sotto del medio edittale senza indicare i criteri (artt. 132 e 133 c.p.). Secondo motivo: violazione degli artt. 74, 178 lett. c), 180, 523 co. 2 e 538 c.p.p., art.125 c.p.p., artt. 185 c.p., 2056 e 1223 c.c., asserendo che il Tribunale ha confermato il danno liquidato includendo anche la perdita del cane della parte civile, in violazione del principio della domanda e senza motivare circa l'attendibilità della consulenza medico-legale su cui si è basata la liquidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione sulla pena è conforme: la giurisprudenza non impone una motivazione analitica quando la pena è sotto il medio edittale (mediana calcolata come indicato dalla giurisprudenza), e il Tribunale ha richiamato gli indici dell'art. 133 c.p.; la pena di 900 euro (intervallo edittale individuato tra 258 e 2.582 euro) è ben sotto il medio edittale e la decisione è stata motivata anche richiamando il disvalore del fatto e la morte di un altro animale come modalità dell'azione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica: sebbene la formulazione del Tribunale potesse indurre a fraintendimento circa l'inclusione della perdita del bassotto, il danno biologico era stato quantificato sulla base della consulenza medico-legale prodotta dalla parte civile; spettava alla ricorrente dimostrare che la somma di 900 euro eccedesse il danno biologico o che la perdita del cane avesse concretamente trovato espressione quantitativa in quell'importo, onere che non è stato assolto. Perciò il ricorso è infondato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma del reato (lesioni personali colpose con riferimento nel caso di specie). Il reato è base della condanna penale confermata.

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 52, comma 2, lett. a), primo periodo

    termini edittali individuabili nel combinato disposto dall'art. 590, comma 1, cod. pen. e dall'art. 52, comma 2, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 274/2000 (minimo 258 euro, massimo 2.582 euro)

    Usato per definire i limiti edittali della sanzione pecuniaria; la Corte ha confrontato la multa di 900 euro con questi limiti per verificare la posizione rispetto al medio edittale.

  • art. 132 cod. pen.

    Disciplina sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il richiamo agli indici pertinenti di cui all'art. 133 sia sufficiente a motivare la pena applicata.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (persone e circostanze); la Corte ha ritenuto che il richiamo a tali indici nel giudizio di merito costituisca motivazione adeguata, salvo che la pena si avvicini o superi la mediana.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma procedurale sulla motivazione; richiamata nella censura riguardante la presunta omessa motivazione, ma la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione resa.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma sulle impugnazioni e motivazione degli atti di impugnazione: citata nella critica alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 181 c.p.p.

    Riguarda la motivazione nei provvedimenti giudiziari: invocata dal ricorrente per lamentare carenza motivazionale.

  • art. 74 c.p.p.

    Riferimento normativo evocato nella contestazione delle modalità di liquidazione del danno; la Corte ha valutato l'aspecificità della censura.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Citata tra le norme processuali a supporto della censura sulla liquidazione del danno e sulle prove (consulenza medico-legale).

  • art. 180 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel quadro delle censure sull'accertamento del danno e della prova.

  • art. 523 co. 2 c.p.p.

    Norma processuale sul giudizio di appello in materia penale; citata nella critica alla valutazione del danno da parte del Tribunale.

  • art. 538 c.p.p.

    Norma sul giudizio di cassazione in materia penale; citata nella doglianza sulle questioni procedurali.

  • art. 185 cod. pen.

    Riferimento a norme penali relative a elementi di reato o modalità: evocata nella censura sul rapporto tra condotta e conseguenze materiali.

  • art. 2056 c.c.

    Norma civilistica sulla natura dei danni risarcibili: il ricorrente contestava l'inclusione della perdita del cane nella quantificazione del danno, la Corte richiede prova che quella perdita sia stata effettivamente rappresentata nella somma liquidata.

  • art. 1223 c.c.

    Principio della liquidazione del danno: il principio secondo cui il risarcimento deve corrispondere al danno effettivamente subito; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio di dimostrare l'eccesso spettava alla ricorrente.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Rv. 276288)

    Precedente richiamato per il criterio di calcolo del medio edittale (mediana) e per la regola secondo cui non è sempre richiesta una motivazione analitica quando la pena è inferiore al medio edittale.

Massime di principio

  • Quando si impugna la determinazione della pena per eccessiva vicinanza o lontananza dal medio edittale, occorre mostrare che il giudice non ha richiamato gli indici di cui all'art. 133 c.p. o che la pena è così prossima alla mediana da richiedere motivazione più dettagliata; la giurisprudenza ammette motivazione sintetica se il giudice indica i criteri rilevanti.
  • Se la censura riguarda la quantificazione del danno civile, il ricorrente deve fornire elementi specifici che dimostrino che la somma liquidata eccede il danno effettivamente accertato; l'eccezione generica o aspecifica è destinata al rigetto.
  • Per ottenere che vengano esclusi dalla liquidazione voci di danno non richieste in domanda (es. perdita di un animale), è necessario dimostrare sia l'assenza di domanda su tali voci sia che la loro inclusione abbia inciso quantitativamente sull'importo liquidato; altrimenti il giudice potrà ritenere che la valutazione monetaria si fonda su prove (consulenze) che giustificano l'importo.
  • In sede di cassazione le censure sulla motivazione sono valutate alla luce della sufficienza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito: occorre documentare concretamente il vizio di motivazione e non limitarsi a espressioni generiche di dissenso.
  • L'onere di allegazione e prova circa l'eccessività della liquidazione del danno o la presenza di voci non giustificate grava sulla parte che impugna; senza prove specifiche la censura è aspecifica e infondata.

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