Cassazione Civile, Ordinanza n. 19326/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa al tributo/contributo consortile "codice 750" per la quota fissa di manutenzione e gestione degli impianti irrigui per l’anno 2012, emessa nei confronti del proprietario di terreni inclusi nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica. La commissione regionale aveva accolto l’impugnazione del contribuente ritenendo insufficiente la sola inclusione del fondo nel perimetro e negando la sussistenza di un beneficio diretto e specifico, sulla base di consulenza tecnica di parte e documentazione fotografica. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello respinto l’eccezione di inammissibilità di nuovi motivi introdotti dal contribuente sull’asserita inefficacia del piano di classifica; 2) violazione degli artt. 860 c.c., 10 r.d. n. 215/1933 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012, per avere escluso l’assoggettamento al contributo nonostante i terreni fossero attraversati da condotte e idranti e vi fosse una rete idrica consortile; 3) omesso esame di un fatto decisivo sulla vigenza del piano di classifica; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 860 c.c., 10 r.d. n. 215/1933 e 19 d.lgs. n. 546/1992, per aver addossato al consorzio l’onere di provare l’utilitas anziché al contribuente, nonostante la presunzione derivante dal piano di classifica e dall’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse comunque accolto l’eccezione di inefficacia del piano di classifica e avesse deciso la causa presupponendo la sua efficacia. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, assorbendo il terzo, perché il giudice di merito non aveva correttamente applicato i principi sull’onere della prova in tema di contributi consortili: in presenza di piano di classifica approvato e immobile inserito nel perimetro consortile, il vantaggio diretto e immediato si presume e grava sul contribuente dimostrare la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere previste, mentre la CTR aveva erroneamente fondato l’esclusione del contributo su una prova non adeguata e senza considerare le deduzioni del consorzio circa la presenza di condotte e idranti sul fondo. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia anche per le spese.
Norme richiamate
L’interesse all’impugnazione deve consistere in un’utilità giuridica concreta; è inammissibile il motivo volto solo a correggere la motivazione senza possibilità di un risultato utile.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere l’inammissibilità di nuovi motivi introdotti in appello nel processo tributario.
Il vantaggio diretto e immediato del fondo costituisce il presupposto dell’obbligo contributivo consortile.
art. 10 r.d. n. 215 del 1933
La comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento e l’approvazione del piano di classifica fanno presumere il beneficio fondiario e quindi la debenza del contributo.
art. 18 l.r. Puglia n. 4 del 2012
Definisce il beneficio diretto e specifico come concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica; il beneficio di disponibilità irrigua ricorre per immobili compresi in comprensori irrigui sottesi alle opere previste.
L’onere probatorio sul difetto di beneficio non può essere addossato al consorzio quando operano piano di classifica approvato e inclusione del fondo nel perimetro consortile.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo sulla ripartizione dell’onere probatorio, senza che dalla pronuncia emerga una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ai contributi consortili, se il fondo è inserito in un piano di classifica approvato e nel perimetro di contribuenza, il beneficio diretto e immediato si presume e il contribuente che contesti la debenza deve provare la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere previste dal piano.
- La mera allegazione di un’assenza di utilità o il richiamo a consulenze di parte non basta a superare la presunzione di beneficio se non si confronta specificamente con gli elementi tecnici e fattuali indicati dal consorzio.
- L’interesse a impugnare richiede un’utilità concreta e attuale: è inammissibile il motivo che miri soltanto a correggere la motivazione della sentenza senza poter incidere sul risultato finale.
- In materia di contributi di bonifica e irrigazione, la presenza di opere di accumulo, adduzione, circolazione e distribuzione idrica può integrare un beneficio fondiario specifico per i terreni serviti, con conseguente obbligo contributivo salvo prova contraria del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19235/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19237/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19239/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19244/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19248/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19253/2023 del 07/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →