Cassazione Penale, Sentenza n. 48882/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione fondata su un unico motivo: vizio di motivazione. Il difensore lamentava che la sentenza del 14/06/2021 aveva escluso le circostanze attenuanti generiche con motivazione apodittica e non aveva esposto nulla sul riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62, comma 1, n. 2, c.p.), nonostante la loro richiesta in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta difensiva delle attenuanti generiche non avesse specificato elementi di fatto e pertanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego richiamando l'assenza di elementi positivi. Quanto alla provocazione, dalla ricostruzione dei fatti in sentenza non emergeva alcun fatto ingiusto della persona offesa idoneo a giustificare lo stato d'ira dell'imputato; il ricorso non ha contestato con la dovuta specificità tale ricostruzione. Per tali ragioni il ricorso è stato considerato manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata per definire il reato contestato (minaccia). La Corte ha confermato la sussistenza della responsabilità penale accertata in primo grado senza modificarne la qualificazione.
Previsione dell'attenuante della provocazione. La Corte ha ritenuto che non emergessero dai fatti ricostruiti elementi di un fatto ingiusto della persona offesa in grado di giustificare la provocazione, e ha osservato che la difesa non aveva specificato né contestato la ricostruzione probatoria.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000.
art. 173, comma 1 d. att. c.p.p.
Limiti sull'enunciazione del motivo di ricorso. La Corte ha enunciato il motivo entro i limiti di questa norma e ha ritenuto che la mancanza di specificità nelle richieste difensive limitasse la possibilità di censura in Cassazione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Richiamata come base normativa per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; la Corte ha preso atto della richiesta del PG di dichiarare inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Se la difesa chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche senza indicare i fatti o gli elementi specifici che le giustificano, il giudice di merito può legittimamente escluderle con un richiamo all'assenza di elementi positivi, e tale motivazione è sufficiente in Cassazione.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della provocazione occorre che dagli atti emerga un fatto ingiusto posto in essere dalla persona offesa idoneo a suscitare ira; in sede di impugnazione occorre censurare specificamente la ricostruzione probatoria se si vuole ottenere revisione in Cassazione.
- In Cassazione i motivi generici o apodittici che non prospettano il travisamento della prova o la precisa omissione motivazionale sono inammissibili o manifestamente infondati.
- Il difensore che intende contestare dinieghi di attenuanti deve documentare e precisare in sede di merito e, se necessario, in cassazione, gli elementi fattuali che li giustificano; diversamente il rimedio è destinato a fallire.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati o privi della necessaria specificità può comportare l'addebito delle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre la concretezza delle censure prima di proporre ricorso.
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