Cassazione Civile, Ordinanza n. 16774/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di restituzione proposta dalla società nei confronti degli eredi di un proprio ex dipendente, per ottenere la somma di euro 7.458,57 oltre interessi. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato gli eredi in solido, ritenendo provato che il de cuius avesse ricevuto quella somma a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita in esecuzione di una sentenza poi cassata. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a travisamento della prova: sostenevano che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non contestato il pagamento e avesse attribuito valore probatorio a documenti che, a loro dire, non dimostravano alcun versamento e risultavano sempre contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto storico del pagamento, questione riservata al giudice di merito. Inoltre, il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sulla mancata contestazione processuale del pagamento ma anche su ulteriori elementi e comportamenti extragiudiziali valorizzati come indizi. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove, incluse le presunzioni semplici e la non contestazione, appartiene al giudice di merito e che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o dichiari di non voler osservare la regola di giudizio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola decisoria; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La sentenza richiama il sistema delle presunzioni semplici, osservando che la doglianza non è stata correttamente formulata anche in termini di violazione di questa disposizione.
La prova presuntiva deve fondarsi su fatti certi e su una valutazione complessiva di indizi gravi, precisi e concordanti, rimessa al giudice di merito.
La Corte vi rinvia per richiamare precedenti conformi sulla medesima questione.
È il parametro processuale attraverso cui può denunciarsi la violazione di legge, ma non per ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non è un mezzo per contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la mera contestazione della valutazione delle prove: occorre dedurre che il giudice abbia utilizzato prove non offerte dalle parti o abbia deciso in aperta contraddizione con la regola della decisione basata sulle prove di causa.
- La valutazione della non contestazione, del contenuto degli atti di parte e della rilevanza degli elementi indiziari rientra nel giudizio di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità salvo specifiche violazioni di legge.
- Le presunzioni semplici costituiscono prova piena e possono fondare anche da sole il convincimento del giudice, purché siano tratte da fatti noti, valutati complessivamente e secondo un ragionamento logico non frammentario.
- In cassazione, una doglianza che non si confronti con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
- La denuncia di travisamento della prova o di errata valutazione documentale non consente, di per sé, di ottenere una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
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