Cassazione Civile, Ordinanza n. 11573/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per contributi previdenziali Enasarco e relative sanzioni, opposto da una società che sosteneva di non dovere la contribuzione per attività svolta all'estero da due collaboratori/autonomi e, per uno di essi, per un rapporto non qualificabile come agenzia. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che i soggetti avessero operato stabilmente in Italia, che il regolamento Enasarco fosse applicabile per prevalenza della fonte primaria, che non fosse provata una doppia contribuzione o una convenzione internazionale esonerativa, che il rapporto con uno dei collaboratori fosse di agenzia e che la prescrizione fosse stata validamente interrotta; aveva inoltre confermato il regime sanzionatorio ordinario. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata considerazione del quadro di diritto internazionale privato e delle norme UE sopravvenute, che imporrebbero il principio di territorialità; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché i contratti d'incarico avrebbero riguardato prestazioni da svolgere all'estero; 3) omesso esame di un fatto decisivo ai fini della riduzione delle sanzioni, cioè la conformità della condotta alle previsioni regolamentari Enasarco e a direttive ministeriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha prima disatteso l'eccezione di improcedibilità del ricorso, ritenendo regolare il deposito della documentazione relativa alla notifica telematica e alla sentenza impugnata, in applicazione dell'orientamento delle Sezioni Unite sull'effettività della tutela giurisdizionale e sulla sanabilità del difetto di attestazione di conformità. Nel merito, ha ritenuto il primo motivo infondato perché costruito su un presupposto fattuale, l'attività svolta all'estero, già escluso dalla Corte territoriale con accertamento non scalfito da censure di legittimità. Ha ritenuto inammissibile o comunque non scrutinabile il secondo motivo, perché la doglianza sulla mancata considerazione dei contratti mirava in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto sulla natura del rapporto, già compiuto in appello almeno con riguardo a uno dei soggetti coinvolti. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui la riduzione del carico sanzionatorio presuppone comunque l'adempimento dell'obbligazione contributiva, che nella specie non era avvenuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti per il rigetto.
Norme richiamate
Sono invocati dalla ricorrente come norme di diritto internazionale privato da coordinare con la disciplina contributiva; la Corte non accoglie la censura perché il tema è superato dall'accertamento di fatto sull'attività non estera.
art. 13 Reg. C.E. n. 883/2004
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il principio di territorialità e il coordinamento previdenziale UE; la Corte non lo ritiene dirimente nel caso concreto.
art. 14 Reg. C.E. n. 988/2009
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme UE sopravvenute; non è ritenuto idoneo a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 2 Regolamento Enasarco 2010
La Corte d'appello lo aveva disapplicato; in cassazione la ricorrente ne invoca l'applicazione, ma il ricorso viene comunque respinto per ragioni fattuali e di diritto.
Indicato dalla Corte di merito come fonte primaria prevalente rispetto al regolamento Enasarco.
art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La doglianza relativa alla sua violazione era stata dichiarata assorbita in appello; in cassazione non conduce ad alcun accoglimento.
art. 116, comma 8 ss., L. n. 388/2000
Invocato per ottenere il regime sanzionatorio attenuato; la Corte ribadisce che la forte riduzione delle sanzioni presuppone comunque l'adempimento dell'obbligazione contributiva.
La Corte lo richiama per affermare la sufficienza, ai fini della procedibilità, del deposito di copie/duplicati con attestazione di cancelleria della pubblicazione della sentenza.
Richiamata come base della notificazione telematica della sentenza e degli atti depositati.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia della sentenza notificata telematicamente è sufficiente quando sia presente l'attestazione di cancelleria della pubblicazione con data e numero identificativo; l'eventuale mancanza dell'attestazione di conformità del difensore può essere sanata fino all'udienza di discussione.
- Un motivo di ricorso per violazione di legge non può utilmente censurare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se la doglianza presuppone un fatto diverso da quello definitivamente ritenuto in sentenza.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale contrattuale o probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- In materia di contribuzione e sanzioni previdenziali, il beneficio di un regime sanzionatorio attenuato per incertezza dell'obbligo presuppone comunque l'adempimento o il versamento dell'obbligazione contributiva principale; chi non abbia assolto il contributo non può invocare la sola incertezza per ottenere la riduzione delle sanzioni.
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