Cassazione Civile, Ordinanza n. 34212/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2016 alcuni medici convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per la mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in tema di adeguata remunerazione spettante ai medici frequentanti i corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1991/1992. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per prescrizione; la Corte d'appello di Roma confermò. Con il ricorso per cassazione i medici dedussero cinque motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente su diversi profili di appello, in particolare sulla decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, sull'irrilevanza della sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018, sulla persistenza dell'inadempimento statale fino ai DPCM attuativi del 2007 e sulla giurisprudenza di merito favorevole; inoltre censurarono la statuizione sulle spese, lamentando che non fossero state considerate le asserite ragioni per compensarle e che la decisione avesse valorizzato il rifiuto di una proposta conciliativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché il giudice d'appello si era conformato a un orientamento consolidato di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive mediche si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999. Ha escluso sia l'omessa pronuncia sia la motivazione apparente, osservando che il dissenso dei ricorrenti mirava in realtà a contrapporre una diversa tesi giuridica a una soluzione ormai consolidata. Ha poi dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, ricordando che la regolazione delle spese segue la soccombenza e che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti estremi dell'illogicità o apparenza motivazionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato quale vizio dedotto per omessa pronuncia e motivazione mancante o apparente, ma la Corte esclude che tale vizio sussista quando la sentenza d'appello si conformi a un indirizzo consolidato e non ometta di decidere sul punto, bensì disattenda la diversa tesi della parte.
Richiamato per censurare la motivazione sulle spese, ma la Corte ribadisce che il vizio motivazionale non può essere desunto da elementi estranei al testo della sentenza.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare omessa pronuncia; la Corte osserva che non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide il motivo aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È evocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza d'appello contiene una motivazione effettiva e coerente.
È invocato dai ricorrenti sulla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ribadisce la decorrenza dal 27 ottobre 1999 per il diritto risarcitorio in questione.
È richiamato tra le censure sulla prescrizione; la Corte non ne ravvisa la violazione, confermando la disciplina consolidata sulla decorrenza del termine.
È richiamato in tema di spese: la Corte ribadisce che la regola generale è la soccombenza.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la richiesta di compensazione delle spese; la Corte afferma che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce un diritto della parte soccombente.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
La Corte lo qualifica come norma che ha riconosciuto una prestazione solo ad alcuni soggetti e che segna il dies a quo della prescrizione decennale del diritto risarcitorio per gli esclusi.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È indicato come atto di tardiva e incompleta trasposizione delle direttive europee, rilevante per l'inadempimento dello Stato.
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 39
È richiamato per precisare che la nuova disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi si applica solo ai medici iscritti dall'anno accademico 2006/2007.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, per i soggetti rientranti nel regime ante 1991/1992, si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999.
- La decorrenza della prescrizione non è impedita da incertezze successivamente chiarite sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sul soggetto passivo, quando il danneggiato poteva già percepire la lesione e attivarsi anche stragiudizialmente.
- Quando il giudice d'appello si conforma a un orientamento consolidato di legittimità, non si configura omessa pronuncia né motivazione apparente solo perché venga disattesa la diversa tesi prospettata dalla parte.
- Il vizio di motivazione apparente o mancante è deducibile in cassazione solo se risulta dal testo della sentenza impugnata, non potendo essere costruito mediante il richiamo ad atti o argomentazioni di parte esterni alla decisione.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la parte soccombente non ha un diritto alla compensazione, che in cassazione è censurabile solo nei limiti dell'assenza o illogicità della motivazione.
- Per i medici specializzandi anteriori all'anno accademico 2006/2007, la disciplina economica di riferimento resta quella del d.lgs. n. 257/1991, senza che il successivo art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 possa retroagire alla misura della remunerazione.
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