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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02210/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da un’azione di regolamento di confini tra due fondi contigui. In primo grado i proprietari attori avevano chiesto di accertare che il confine tra il loro fondo e quello del convenuto coincidesse con un canale di scolo naturale e con il preesistente ruscello, o in subordine con la linea risultante dalle mappe catastali. Il tribunale aveva determinato il confine sulla base delle risultanze catastali e ordinato l’apposizione dei termini. Il convenuto aveva appellato sostenendo che la consulenza tecnica d’ufficio non avesse considerato che il canale originario era stato sostituito dalla fognatura e chiedendo una nuova CTU; la corte d’appello ha rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e/o omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avesse valutato una precedente sentenza del tribunale che, a suo dire, avrebbe formato giudicato sull’avvenuta occupazione arbitraria del suo fondo da parte degli originari danti causa degli attuali resistenti; 2) violazione dell’art. 950 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto privilegiare gli elementi probatori più attendibili rispetto alle mappe catastali, ricorrendo a queste ultime solo in via sussidiaria, e che non fosse adeguatamente motivato il diniego di una nuova consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto respinto le questioni preliminari sul controricorso e sul litisconsorzio, ritenendo non necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi non costituiti, perché il ricorso era comunque manifestamente infondato. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l’art. 115 c.p.c. era inconferente rispetto alla dedotta mancata considerazione del giudicato; inoltre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dall’art. 348-ter c.p.c. ratione temporis e, comunque, la censura sul giudicato esterno era generica. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la corte d’appello aveva dato conto che il consulente tecnico aveva effettuato una ricostruzione storica e comparativa, utilizzando tutti gli elementi disponibili, incluse le mappe catastali, e aveva motivato sia l’uso di tali risultanze sia il diniego di una nuova CTU; pertanto le doglianze miravano in sostanza a un riesame del merito e della motivazione non più consentito nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto, condannando il ricorrente alle spese, a una sanzione ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; ultimo comma

    nel procedimento accelerato, la decisione può essere definita sulla base di una proposta del consigliere; se il collegio decide conformemente alla proposta, si applicano anche le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere invocato per censurare la mancata valutazione di un preteso giudicato; riguarda la considerazione delle prove proposte e dei fatti non specificamente contestati.

  • art. 348-ter c.p.c.

    quando l’appello è deciso sulle stesse questioni di fatto della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione non è proponibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti temporali applicabili.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio motivazionale è ormai denunciabile solo nei ristretti casi consentiti dalla norma, non essendo ammissibile una richiesta di riesame del merito o della motivazione ordinaria.

  • art. 950 c.c.

    nel regolamento di confini il giudice può fare ricorso alle mappe catastali quando manchino prove idonee a determinare con certezza il confine; la valutazione degli elementi probatori e dell’opportunità di nuove indagini tecniche è rimessa al merito, purché adeguatamente motivata.

  • art. 96 c.p.c.

    quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione a una valutazione poi confermata può integrare una fattispecie tipica di abuso del processo, con condanna alle somme previste.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel regolamento di confini, le mappe catastali hanno natura sussidiaria e possono essere utilizzate quando gli altri elementi disponibili non consentano di stabilire con certezza la linea di confine.
  • La scelta del giudice di merito di utilizzare determinate risultanze tecniche e di non disporre una nuova consulenza è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi residuo; non è ammesso trasformare la critica alla motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La deduzione del giudicato esterno deve essere specifica: è necessario indicare il contenuto precettivo della precedente decisione e la sua esatta estensione, non essendo sufficiente un richiamo generico a un’affermazione contenuta in altra sentenza.
  • L’art. 115 c.p.c. non è il parametro corretto per denunciare l’omesso esame di un preteso giudicato, poiché la norma attiene alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile, può essere evitata l’integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari non evocati, in nome della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImmobile
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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