Cassazione Civile, Ordinanza n. 08889/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una società bancaria in liquidazione coatta amministrativa, quale mandataria di una società veicolo cessionaria del credito, aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per il residuo di un finanziamento erogato nel 2010. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione per difetto di documentazione. In sede di opposizione allo stato passivo, la creditrice aveva insistito per l’ammissione del credito in via principale per l’intero importo, e in subordine per la sola sorte capitale. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione rilevando: la mancata produzione del contratto scritto di mutuo richiesto a pena di nullità dalla disciplina bancaria; l’irrilevanza di altri documenti o di atti ricognitivi del debito verso il curatore, considerato terzo; la novità della domanda subordinata, ritenuta fondata su una diversa causa petendi. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 117 e 127 t.u.b., sostenendo che la nullità per difetto di forma sarebbe azionabile solo dal cliente e non dal curatore; 2) ancora violazione degli artt. 117 e 127 t.u.b. e 1813 c.c., sostenendo che si trattasse di nullità di protezione nell’esclusivo interesse del cliente e che il mutuo, essendo contratto reale, sarebbe valido se provata la consegna della somma; 3) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., assumendo che un atto pubblico di riconoscimento del debito, unitamente all’estratto conto, sarebbe opponibile al curatore e sufficiente a provare il credito; 4) omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la domanda subordinata non introducesse una nuova causa petendi, poiché la mancanza del contratto scritto avrebbe potuto incidere solo su interessi e spese, non sul capitale erogato.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in quanto soggetto deputato alla gestione del patrimonio fallimentare nell’interesse della massa dei creditori e titolare del diritto di ottenere la documentazione bancaria del fallito. Ha inoltre ribadito che, nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, la prova dell’esistenza del contratto e dei diritti da esso derivanti richiede necessariamente la produzione della relativa scrittura, non surrogabile con altri mezzi di prova né con atti ricognitivi del debito. Quanto alla domanda subordinata di ammissione del capitale a titolo diverso, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del tribunale: una domanda ex art. 2033 c.c. per indebito oggettivo ha causa petendi diversa dalla domanda restitutoria fondata sul contratto nullo; perciò, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove formulate per la prima volta in tale fase. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)
Il contratto bancario soggetto a forma scritta è nullo se non redatto per iscritto; la nullità opera anche in sede di verifica del passivo quando il titolo negoziale non sia prodotto.
art. 127 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)
La nullità prevista per il contratto bancario difforme dalla forma prescritta è una nullità di protezione, ma il curatore fallimentare è legittimato a farla valere nell’interesse della massa dei creditori.
art. 119 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)
Riconosce al curatore, quale soggetto subentrante nell’amministrazione dei beni del fallito, il diritto di ottenere la documentazione relativa ai rapporti bancari.
Attribuisce al curatore la gestione del patrimonio del fallito nell’interesse della collettività dei creditori.
Il riconoscimento di debito non supera il difetto di prova del titolo contrattuale quando quest’ultimo richiede forma scritta ad substantiam e la scrittura non è prodotta.
La prova del credito incombe sul creditore opponente e, nel caso di contratto formale, deve essere data mediante la produzione del documento scritto richiesto dalla legge.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mutuo, come contratto reale, sarebbe validamente perfezionato con la consegna della somma; la Corte non accoglie l’assunto in presenza del requisito formale richiesto dal titolo bancario.
La restituzione di somme versate in esecuzione di un contratto nullo segue il paradigma dell’indebito oggettivo e costituisce domanda con causa petendi autonoma rispetto alla domanda fondata sul contratto.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle proposte nella fase anteriore.
Concorre a delineare la struttura impugnatoria del procedimento di opposizione allo stato passivo, che impedisce la proposizione di domande nuove in quella sede.
La Corte corregge la motivazione del tribunale nei limiti consentiti, pur confermando il dispositivo di rigetto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per il motivo di omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore fallimentare può eccepire e far valere la nullità del contratto bancario privo della forma scritta richiesta dalla legge, perché agisce nell’interesse della massa dei creditori e non è confinato al ruolo di terzo estraneo alla vicenda negoziale.
- Quando un contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, la sua esistenza e il credito che da esso derivano devono essere provati mediante la produzione in giudizio della relativa scrittura; tale prova non può essere sostituita da riconoscimenti di debito, da documenti indiretti o dalla mera consegna della somma.
- Se il titolo contrattuale è nullo, la richiesta di restituzione delle somme non si identifica con la domanda contrattuale originaria, ma richiede un autonomo fondamento nell’indebito oggettivo.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo sono inammissibili domande nuove rispetto a quelle dedotte nella fase di verifica; non si applicano, neppure in via analogica, i principi di emendatio propri di altri giudizi di primo grado.
- La nullità di protezione prevista dalla disciplina bancaria non impedisce al curatore di utilizzarla a tutela del ceto creditorio, quando l’operazione incida sul patrimonio fallimentare.
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