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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08893/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasceva dalla determinazione del canone demaniale marittimo dovuto per l'anno 2011 da una società titolare di concessione per la gestione di uno stabilimento balneare con pertinenze demaniali. La società contestava l'ammontare richiesto dall'amministrazione, ritenuto abnorme, e chiedeva l'accertamento delle somme effettivamente dovute. L'Agenzia del Demanio resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento della differenza tra quanto già versato e quanto ritenuto dovuto. Nelle more, la società aveva anche presentato istanza di definizione della lite ai sensi dei commi 732 e 733 dell'art. 1 della L. 147/2013, sostenendo che il pagamento di una percentuale ridotta potesse operare anche per una controversia in cui fossero già state versate somme prima del giudizio. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dei commi 732 e 733 dell'art. 1 L. 147/2013, per avere la Corte d'appello limitato la definizione agevolata alle sole ipotesi di somme non ancora corrisposte e per avere escluso che i pagamenti anteriori al giudizio potessero essere imputati al condono; 2) violazione dell'art. 3 Cost., assumendo disparità di trattamento tra chi aveva già versato somme e chi no; 3) violazione dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la correzione di errori materiali e aveva condannato la ricorrente alle spese della procedura di correzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione della Corte territoriale: il pagamento effettuato prima del giudizio aveva natura satisfattiva dell'unico rapporto obbligatorio esistente e quindi non poteva essere utilizzato per perfezionare la definizione agevolata introdotta successivamente; di conseguenza non vi era alcuna disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost. Il terzo motivo è stato invece accolto: la condanna alle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali è stata ritenuta illegittima, perché in quel procedimento non può individuarsi una parte vittoriosa e una soccombente, e la relativa statuizione è censurabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza del 7.11.2017 limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha espunto la condanna della società alla rifusione delle spese della procedura di correzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge e di Costituzione.

  • art. 1, commi 732 e 733, L. n. 147/2013

    La definizione agevolata riguarda, secondo la Corte, l'ipotesi di somme dovute all'amministrazione non ancora corrisposte; il pagamento eseguito anteriormente al giudizio è imputato all'unico rapporto obbligatorio già estinto, e non può essere riutilizzato per perfezionare il condono.

  • art. 3 Cost.

    La prospettata disparità di trattamento viene esclusa perché la diversa sorte dipende dalla diversa situazione sostanziale dei rapporti obbligatori e dal fatto che il pagamento ante causam aveva già effetto satisfattivo.

  • art. 111 Cost.

    È fondata la censura contro la statuizione di spese nel procedimento di correzione degli errori materiali, trattandosi di decisione decisoria e definitiva suscettibile di ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio azionato per la correzione delle omissioni materiali asseritamente presenti nella sentenza d'appello.

  • art. 288 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita pronuncia sulle spese processuali; l'ordinanza di correzione è impugnabile nei limiti della statuizione sulle spese.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata l'ordinanza nella parte relativa alle spese, ha deciso direttamente nel merito eliminando la condanna alle spese della procedura di correzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Non sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del parziale accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Un pagamento eseguito prima dell'introduzione di una disciplina agevolativa, e riferito a un unico rapporto obbligatorio già esistente, è imputato a quel rapporto e ne estingue in tutto o in parte il debito; non può essere successivamente riutilizzato per perfezionare una definizione agevolata sopravvenuta, salvo diversa previsione di legge.
  • La disciplina di definizione agevolata va interpretata in coerenza con il suo tenore letterale e con la struttura del rapporto obbligatorio: se la norma presuppone somme ancora dovute e non ancora corrisposte, non può essere estesa a situazioni in cui il pagamento è già stato integralmente o parzialmente eseguito con finalità satisfattiva.
  • La censura di violazione dell'art. 3 Cost. non è fondata quando la differenza di trattamento discende da situazioni giuridiche non omogenee, quale la già avvenuta estinzione, totale o parziale, del debito prima della sopravvenienza della disciplina agevolativa.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammissibile la condanna alle spese, perché manca una vera soccombenza; la relativa statuizione, se contenuta nell'ordinanza, ha natura decisoria e definitiva ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
  • Quando la Cassazione accoglie solo una censura relativa a una statuizione accessoria autonomamente impugnabile, può cassare il provvedimento limitatamente a tale capo e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieConcessione demanialeImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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