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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00652/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparte contrattuale)

La controversia

La controversia nasce da una transazione stipulata per risanare i debiti verso le banche di una società. In base all'accordo, una parte si obbligava a far liberare i beneficiari della transazione dalle fideiussioni verso gli istituti di credito, mentre i beneficiari si impegnavano a versare ciascuno una determinata somma per consentire il riequilibrio della posizione debitoria della società. I beneficiari hanno agito sostenendo l'inadempimento dell'altra parte, lamentando che non avesse adempiuto all'obbligo di rinegoziare le garanzie bancarie e di liberare i fideiussori, mentre il convenuto ha replicato che l'inadempimento dipendeva dall'ostruzionismo degli stessi attori. I giudici di merito hanno accolto la domanda e liquidato il danno nella differenza tra quanto effettivamente sborsato dai beneficiari per ripianare il debito e quanto avrebbero dovuto versare in caso di adempimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame e motivazione apparente per confusione tra padre e figlio nella ricostruzione dei fatti e nell'individuazione del soggetto obbligato; 2) omesso esame/omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione del risarcimento; 3) violazione degli artt. 1936 e 1954 c.c. per errata attribuzione al ricorrente di obbligazioni proprie del fideiussore; 4) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per avere liquidato un danno che, a suo dire, non sarebbe conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della transazione; 5) violazione degli artt. 1286 e 1362 c.c. per non avere considerato che le obbligazioni assunte erano alternative o comunque subordinate a una duplice condizione non verificatasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta confusione tra padre e figlio, osservando che dagli atti emergeva comunque con sufficiente chiarezza chi fosse il soggetto obbligato e inadempiente. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla quantificazione del danno subordinato, perché formulato come omesso esame di fatto invece che come omessa pronuncia, rilevando comunque che il giudice di merito aveva implicitamente rigettato la diversa quantificazione proposta. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla causalità del danno, perché la questione non risultava devoluta in appello e perché la Corte territoriale aveva correttamente liquidato il pregiudizio come derivante dall'inadempimento dell'obbligo transattivo, distinto dal rapporto fideiussorio verso le banche. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa natura alternativa o condizionata delle obbligazioni, sia per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito sia perché la doglianza richiedeva nuovi accertamenti di fatto preclusi in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1936 c.c.

    richiamato solo per contestare la qualificazione di fideiussore attribuita al soggetto sbagliato; la Corte non ne trae una diversa regola sostanziale decisiva, limitandosi a escludere che vi fosse reale confusione sull'identità della parte obbligata

  • art. 1954 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della fideiussione; la Corte reputa la censura infondata perché il danno è stato riferito all'inadempimento della transazione, non a obblighi del garante verso la banca

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia non può essere veicolata come omesso esame di un fatto; se il giudice liquida il danno in misura diversa da quella richiesta, vi è rigetto implicito della diversa quantificazione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per sostenere l'inadempimento contrattuale; la Corte ribadisce che il risarcimento va riferito all'inadempimento dell'obbligazione assunta con la transazione

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile è quello conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della transazione; nel caso concreto è corretto riferirlo al pregiudizio subito dai beneficiari dell'accordo e non al rapporto originario con le banche

  • art. 1286 c.c.

    invocato per sostenere la natura alternativa o condizionata delle obbligazioni; la Corte dichiara la doglianza inammissibile perché richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in cassazione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del contratto; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione prospettata dal ricorrente, ritenendo la questione nuova e comunque fattuale

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per escludere che il deposito denominato "memoria" integrasse una vera memoria ex art. 378, poiché conteneva solo un rinvio apodittico alle difese già svolte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia non può essere trasformata in un motivo di omesso esame di fatto: se il giudice di merito liquida il danno in misura diversa da quella richiesta, la diversa domanda deve ritenersi implicitamente rigettata.
  • Il danno da inadempimento contrattuale va ricondotto all'obbligazione effettivamente violata; se il rapporto dedotto in giudizio è una transazione, il pregiudizio risarcibile è quello derivante dalla mancata esecuzione dell'accordo transattivo, non quello inerente a un distinto rapporto sottostante con terzi.
  • Le questioni non specificamente devolute al giudice d'appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
  • Le censure che presuppongono nuovi accertamenti di fatto o una diversa ricostruzione della clausola contrattuale sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Un errore materiale nella narrativa della sentenza sulla persona indicata o sulla qualità di una parte non determina cassazione se la motivazione consente comunque di identificare senza incertezza il soggetto obbligato e la ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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